LEGGI D' ITALIA -- testo vigente
De Agostini Giuridica

Aggiornamento alla GU 06/11/98

163. GAS TOSSICI
A) Norme generali


D.M. 7 giugno 1973 (1).
Approvazione e pubblicazione di tabelle UNI-CIG di cui alla L. 6 dicembre 1971,
n. 1083, sulle norme
per la sicurezza dell'impiego del gas combustibile (2).


(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 7 agosto 1973, n. 203, S.O.
(2) Si ritiene opportuno riportare anche la premessa del presente decreto. Altre
tabelle con norme
UNI-CIG sono state approvate con D.M. 15 settembre 1979 (Gazz. Uff. 5 ottobre
1979, n. 273,
S.O.), con D.M. 3 agosto 1984 (Gazz. Uff. 27 agosto 1984, n. 234, S.O.), con
D.M. 20 dicembre 1985
(Gazz. Uff. 5 marzo 1986, n. 53, S.O.), con D.M. 28 febbraio 1986 (Gazz. Uff. 22
marzo 1986, n. 68,
S.O.), con D.M. 30 luglio 1986 (Gazz. Uff. 1° settembre 1986, n. 202, S.O.) con
D.M. 16 febbraio
1987 (Gazz. Uff. 26 febbraio 1987, n. 47), con D.M. 2 giugno 1987 (Gazz. Uff. 18 giugno 1987, n.
140), con D.M. 4 novembre 1987 (Gazz. Uff. 1° dicembre 1987, n. 281, S.O.), con
D.M. 9 novembre
1988 (Gazz. Uff. 26 novembre 1988, n. 278, S.O.) con D.M. 27 dicembre 1991
(Gazz. Uff. 21
gennaio 1992, n. 16, S.O.), con D.M. 21 aprile 1993
(Gazz. Uff. 3 maggio 1993,
n. 101, S.O.) e con
D.M. 8 agosto 1995 (Gazz. Uff. 20 settembre 1995, n. 220).

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

(Giurisprudenza)

Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1083, concernente le norme per la sicurezza dell'impiego del gas
combustibile;
Considerata la necessità, ai sensi dell'art. 3 della legge stessa, di approvare
le norme specifiche per
la sicurezza, pubblicate dall'Ente nazionale di unificazione (UNI) in tabelle
con la denominazione UNI-
CIG, norme la cui osservanza fa considerare effettuati secondo le regole della
buona tecnica, i
materiali, gli apparecchi, le installazioni e gli impianti alimentati con gas
combustibile per uso domestico
e la odorizzazione del gas;
Considerato che le predette norme si estendono anche agli usi similari di cui
all'art. 1 della citata
legge e cioè a quelli analoghi, nel fine operativo, agli usi domestici
(produzione di acqua calda, cottura,
riscaldamento - unifamiliare e centralizzato - e illuminazione di ambienti
privati di abitazione) e che
da questi differiscono soltanto perché richiedono apparecchi e installazioni le
cui dimensioni sono
diverse in quanto destinati a collettività (mense, alberghi, cliniche, istituti,
ecc);.
Considerata l'opportunità, per la più ampia divulgazione possibile, di
ripubblicare dette norme nella
Gazzetta Ufficiale, in allegato ai decreti di approvazione;
Sentita l'apposita commissione tecnica costituita con decreto ministeriale 14
luglio 1972;
Decreta:
Le norme UNI-CIG già approvate con i precedenti decreti ministeriali 23 novembre
1972 e 18
dicembre 1972 (3), sono pubblicate in allegato al presente decreto.
Sono approvate inoltre e pure pubblicate in allegato al presente decreto le
seguenti tabelle con
norme UNI-CIG (3° gruppo):
UNI 7137-73 (ex 5039) - Apparecchi per la produzione di acqua calda a gas per
uso domestico -
Termini e definizioni (febbraio 1973).
UNI 7138-73 (ex 5040) - Apparecchi ad accumulazione per la produzione di acqua calda gas per
uso domestico - Prescrizioni di sicurezza (febbraio 1973).
UNI 7165 (ex 5616-65) - Apparecchi di riscaldamento indipendenti funzionanti a
gas - Termini e
definizioni (febbraio 1973).
UNI 7166-73 (ex 5617-65) - Apparecchi di riscaldamento indipendenti funzionanti
a gas -
Prescrizioni di sicurezza (febbraio 1973).
UNI 7168-73 (ex 5040) - Apparecchi istantanei per la produzione di acqua calda a
gas per uso
domestico - Prescrizioni di sicurezza (febbraio 1973).
Stante la pubblicazione di dette norme nella Gazzetta Ufficiale, il prezzo
speciale delle tabelle
autorizzato all'UNI (piazza Dia, 2 - Milano) dal Ministro delegato alla
presidenza del C.I.P., con nota
n. 6976 del 15 dicembre 1972, richiamata nei primi due decreti di approvazione,
non ha più ragione di
essere.
Il presente decreto e il relativo allegato vengono pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica
italiana (4).

(3) Riportati, rispettivamente, ai nn. A/VII e A/VIII.
(4) Si omettono gli allegati.