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DECRETO
DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
21 dicembre
1999, n. 551
Regolamento recante modifiche
al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, in
materia di progettazione, installazione, esercizio e manutenzione degli
impianti termici degli edifici, ai fini del contenimento dei consumi di
energia.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l’art. 87, quinto comma
della Costituzione;
Visto l’art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10;
Visto l’art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Considerata l’opportunità di conformare il decreto del Presidente della
Repubblica medesimo al disposto della direttiva 92/42/CEE, attuata dal
regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre
1996, n. 660;
Sentito in qualità di ente energetico l’ENEA;
Ritenuto che il predetto parere, ai sensi degli articoli 16 e 17 della
legge 7 agosto 1990, n. 241, può ritenersi sostitutivo anche di quello
del CNR, considerata la mancata risposta di tale ente entro il termine
di novanta giorni dalla richiesta e tenuto conto della equipollente qualificazione
e capacità tecnica dell’ENEA nello specifico campo della ricerca energetica;
Visto il parere della Conferenza unificata, istituita ai sensi del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Sentite le associazioni di categoria interessate e le associazioni di
istituti nazionali operanti per l’uso razionale dell’energia;
Vista la notifica alla Commissione dell’Unione europea effettuata, ai
sensi della direttiva 98/34/CE, con nota n. 98/0117/I;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva
per gli atti normativi nell’adunanza del 28 settembre 1998;
Vista la sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee nella
causa C-112/97, pronunciata in data 25 marzo 1999;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del 10 dicembre 1999;
Sulla proposta del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato;
EMANA
il seguente regolamento:
Art. 1. Precisazioni in
ordine alla definizione di temperatura media
1. Al comma 1 dell’articolo
4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412,
le parole: «dei singoli ambienti degli edifici» sono sostituite dalle
seguenti: «nei diversi ambienti di ogni singola unità immobiliare.».
Art. 2. Precisazioni in
ordine allo scarico dei fumi
1. Al comma 9 dell’articolo
5 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412,
primo capoverso, le parole da: «Gli edifici» a: «UNI 7129» sono sostituite
dalle seguenti: «Gli impianti termici siti negli edifici costituiti da
più unità immobiliari devono essere collegati ad appositi camini, cannefumarie
o sistemi di evacuazione dei prodotti di combustione, con sbocco sopra
il tetto dell’edificio alla quota prescritta dalla regolamentazione tecnica
vigente.».
2. Al secondo capoverso del comma 9 dell’articolo 5 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, il periodo da: «Fatte salve»
a: «tetto dell’edificio», e sostituito dal seguente: «Fatte salve diverse
disposizioni normative, ivi comprese quelle contenute nei regolamenti
edilizi locali e loro successive modificazioni, le disposizioni del presente
comma possono non essere applicate in caso di mera sostituzione di generatori
di calore individuali e nei seguenti casi, qualora si adottino generatori
di calore che, per i valori di emissione nei prodotti della combustione,
appartengono alla classe meno inquinante prevista dalla norma tecnica
UNI EN 297; a) singole ristrutturazioni di impianti termici individuali
già esistenti, siti in stabili plurifamiliari, qualora nella versione
iniziale non dispongano già di camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione
dei prodotti della combustione con sbocco sopra il tetto dell’edificio,
funzionali ed idonei o comunque adeguabili all’applicazione di apparecchi
con combustione asservita da ventilatore;
b) nuove installazioni di impianti termici individuali in edificio assoggettato
dalla legislazione nazionale o regionale vigente a categorie di intervento
di tipo conservativo, precedentemente mai dotato di alcun tipo di impianto
termico, a condizione che non esista camino, canna fumaria o sistema di
evacuazione fumi funzionale ed idoneo, o comunque adeguabile allo scopo.».
Art. 3. Installazione di
generatori di calore e coibentazione degli impianti
1. Il comma 10 dell’articolo
5 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412,
è sostituito dal seguente: «10. In tutti i casi di nuova installazione
o di ristrutturazione dell’impianto termico, che comportino l’installazione
di generatori di calore individuali che rientrano nel campo di applicazione
della direttiva 90/396/CEE del 29 giugno 1990, è prescritto l’impiego
di generatori muniti di marcatura CE. In ogni caso i generatori di calore
di tipo B1 (secondo classificazione della norma tecnica UNI-CIG 7129)
installati all’interno di locali abitati devono essere muniti all’origine
di un dispositivo di sicurezza dello scarico dei prodotti della combustione,
secondo quanto indicato nella norma tecnica UNI-CIG EN 297 del 1996. Al
fine di garantire una adeguata ventilazione, nel caso di installazione
di generatori di tipo B1 in locali abitati, dovrà essere realizzata, secondo
le modalità previste al punto 3.2.1 della norma tecnica UNI-CIG 7129,
apposita apertura di sezione libera totale non inferiore a 0,4 metri quadrati.».
2. Al penultimo periodo del comma 11, dell’articolo 5, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, dopo le parole: «quelli
da costruzione» sono inserite le seguenti: «, tenendo conto in particolare
della permeabilità al vapore dello strato isolante, delle condizioni termoigrometriche
dell’ambiente, della temperatura del fluido termovettore.».
Art. 4. Rendimento minimo
dei generatori di calore
1. Il comma 1 dell’articolo
6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412,
è sostituito dal seguente: «1. Negli impianti termici di nuova installazione,
nella ristrutturazione degli impianti termici nonché nella sostituzione
di generatori di calore, i generatori di calore ad acqua calda di potenza
nominale utile pari o inferiore a 400 kW devono avere un «rendimento termico
utile» conforme a quanto prescritto dal decreto del Presidente della Repubblica
15 novembre 1996, n. 660. I generatori ad acqua calda di poten-za superiore
devono rispettare i limiti di rendimento fissati dal medesimo decreto
del Presidente della Repubblica per le caldaie di potenza pari a 400 kW.
I generatori di calore ad aria calda devono avere un «rendimento di combustione»
non inferiore ai valori riportati nell’allegato E al presente decreto.».
Art. 5. Termoregolazione
e contabilizzazione
1. Al comma 3 dell’articolo
7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412,
è aggiunto il seguente periodo: «Ai sensi del comma 3 dell’articolo 26
della legge 9 gennaio 1991, n. 10, gli impianti termici al servizio di
edifici di nuova costruzione, la cui concessione edilizia sia rilasciata
dopo il 30 giugno 2000, devono essere dotati di sistemi di termoregolazione
e di contabilizzazione del consumo energetico per ogni singola unità immobiliare.».
Art. 6. Responsabilità inerenti
l’esercizio e la manutenzione degli impianti termici
1. Il comma 1 dell’articolo
11 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412,
è sostituito dal seguente:
«1. L’esercizio e la manutenzione degli impianti termici sono affidati
al proprietario, definito come alla lettera j) dell’articolo 1, comma
1, o per esso ad un terzo, avente i requisiti definiti alla lettera o)
dell’articolo 1, comma 1, che se ne assume la responsabilità. L’eventuale
atto di assunzione di responsabilità da parte del terzo, che lo espone
altresì alle sanzioni amministrative previste dal comma 5 dell’articolo
34 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, deve essere redatto in forma scritta
e consegnato al proprietario. Il terzo eventualmente incaricato, non può
delegare ad altri le responsabilità assunte, e può ricorrere solo occasionalmente
al subappalto delle attività di sua competenza, fermo restando il rispetto
della legge 5 marzo 1990 n. 46, per le attività di manutenzione straordinaria,
e ferma restando la propria diretta responsabilità ai sensi degli articoli
1667 e seguenti del codice civile. Il ruolo di terzo responsabile di un
impianto è incompatibile con il ruolo di fornitore di energia per il medesimo
impianto, a meno che la fornitura sia effettuata nell’ambito di un contratto
servizio energia, con modalità definite con decreto del Ministro dell’industria,
del commercio e dell’artigianato, di concerto con il Ministro delle finanze.».
Art. 7. Ulteriori requisiti
del terzo responsabile
1. Il comma 3 dell’articolo
11 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412,
è sostituito dal seguente:
«3. Nel caso di impianti termici con potenza nominale al focolare superiore
a 350 kW, ferma restando la normativa vigente in materia di appalti pubblici,
il possesso dei requisiti richiesti al “terzo responsabile dell’esercizio
e della manutenzione dell’impianto termico” è dimostrato mediante l’iscrizione
ad albi nazionali tenuti dalla pubblica amministrazione e pertinenti per
categoria quali, ad esempio, l’albo nazionale dei costruttori - categoria
gestione e manutenzione degli impianti termici di ventilazione e condizionamento,
oppure mediante l’iscrizione ad elenchi equivalenti dell’Unione europea,
oppure mediante certificazione del soggetto, ai sensi delle norme UNI
EN ISO della serie 9.000, per l’attività di gestione e manutenzione degli
impianti termici, da parte di un organismo accreditato e riconosciuto
a livello italiano o europeo. In ogni caso il terzo responsabile o il
responsabile tecnico preposto deve possedere conoscenze tecniche adeguate
alla complessità dell’impianto o degli impianti a lui affidati.».
Art. 8. Controllo tecnico
periodico e manutenzione
1. Il comma 4 dell’articolo
11 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412,
è sostituito dai seguenti:
«4. Le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione dell’impianto
termico devono essere eseguite conformemente alle istruzioni tecniche
per la regolazione, l’uso e la manutenzione elaborate dal costruttore
dell’impianto. Qualora non siano disponibili le istruzioni del costruttore,
le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione degli apparecchi
e dei dispositivi facenti parte dell’impianto termico devono essere eseguite
conformemente alle istruzioni tecniche elaborate dal fabbricante ai sensi
della normativa vigente, mentre le operazioni di controllo e manutenzione
delle restanti parti dell’impianto termico e degli apparecchi e dispositivi
per i quali non siano di-sponibili le istruzioni del fabbricante relative
allo specifico modello, devono essere eseguite secondo le prescrizioni
e con la periodicità prevista dalle vigenti normative UNI e CEI per lo
specifico elemento o tipo di apparecchio o dispositivo. In mancanza di
tali specifiche indicazioni, i controlli di cui all’allegato H devono
essere effettuati almeno una volta l’anno, fermo restando quanto stabilito
ai commi 12 e 13. 4-bis. Al termine delle operazionidi controllo e manutenzione
dell’impianto, l’operatore ha l’obbligo di redigere e sottoscrivere un
rapporto da rilasciare al responsabile dell’impianto, che deve sottoscriverne
copia per ricevuta. L’originale del rapporto sarà da questi conservato
ed allegato al libretto di cui al comma 9. Nel caso di impianti di riscaldamento
unifamiliari, di potenza nominale del focolare inferiore a 35 kW, il rapporto
di controllo e manutenzione dovrà essere redatto e sottoscritto confor-memente
al modello di cui all’allegato H al presente decreto. Tale modello potrà
essere modificato ed aggiornato, anche in relazione al progresso della
tecnica ed all’evoluzione della normativa nazionale o comunitaria, dal
Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, con proprio
decreto o mediante approvazione di specifiche norme tecniche UNI. Con
la medesima procedura potranno essere adottati modelli standard per altre
tipologie di impianto.».
Art. 9. Comunicazione del
terzo responsabile all’ente locale competente
Il comma 6 dell’articolo 11
del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, è
sostituito dal seguente: «6. Il terzo eventualmente nominato responsabile
dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto termico comunica entro
sessanta giorni la propria nomina all’ente locale competente per i controlli
previsti al comma 3 dell’articolo 31 della legge 9 gennaio 1991, n. 10.
Al medesimo ente il terzo responsabile comunica immediatamente eventuali
revoche o dimissioni dall’incarico, nonché eventuali variazioni sia di
consistenza che di titolarità dell’impianto.».
Art. 10. Affidamento delle
operazioni di controllo e manutenzione e delega delle responsabilità
1. Il comma 8 dell’articolo
11 del decreto del Presidente della repubblica 26 agosto 1993, n. 412,
è sostituito dal seguente:
«8. Il responsabile dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto,
ove non possieda i requisiti necessari o non intenda provvedere direttamente,
affida le operazioni di cui al comma 4 a soggetto abilitati alla manutenzione
straordinaria degli impianti di cui alla lettera c) dell’articolo 1, comma
1, della legge 5 marzo 1990, n. 46. Nel caso di impianti termici a gas
il soggetto deve essere abilitato anche per gli impianti di cui all’articolo
1, comma 1, lettera e) della medesima legge 5 marzo 1990, n. 46. Nel caso
di impianti termici unifamiliari con potenza nominale del focolare inferiore
a 35 kW, la figura del responsabile dell’esercizio e della manutenzione
si identifica con l’occupante che può, con le modalità di cui al comma
1, delegarne i compiti al soggetto cui è affidata con continuità la manutenzione
dell’impianto, che assume pertanto il ruolo di terzo responsabile, fermo
restando che l’occupante stesso mantiene in maniera esclusiva le responsabilità
di cui al comma 7. Al termine dell’occupazione è fatto obbligo all’occupante
di consegnare al proprietario o al subentrante il “libretto di impianto”
prescritto al comma 9, debitamente aggoirnato, con gli eventuali allegati.».
Art. 11. Compilazione dei
libretti di centrale e d’impianto
1. Il comma 11 dell’articolo
11 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412,
è sostituito dal seguente:
«11. La compilazione iniziale del libretto nel caso di impianti termici
di nuova installazione sottopo-sti a ristrutturazione, e per impianti
termici individuali anche in caso di sostituzione dei generatori di calore,
deve essere effettuata all’atto della prima messa in servizio, previo
rilevamento dei parametri di combustione, dalla ditta installatrice che,
avendo completato i lavori di realizzazione dell’impianto termico, è in
grado di verificarne la sicurezza e funzionalità nel suo complesso, ed
è tenuta a rilasciare la dichiarazione di conformità di cui all’articolo
9 della legge 5 marzo 1990, n. 46, comprensiva, se del caso, dei riferimenti
di cui alla nota 7 del modello di dichiarazione allegato al decreto del
Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato 20 febbraio
1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 1992.
Copia della scheda identificativa dell’impianto contenuta nel libretto,
firmata dal responsabile dell’esercizio e della manutenzione, dovrà essere
inviata all’ente competente per i controlli di cui al comma 18. La compilazione
iniziale del libretto, previo rilevamento dei parametri di combustione,
per impianti esistenti all’atto dell’entrata in vigore del presente regolamento
nonché la compilazione per le verifiche periodiche previste dal presente
regolamento è effettuata dal responsabile dell’esercizio e della manutenzione
dell’impianto termico. Il libretto di centrale ed il libretto di impianto
devono essere conservati presso l’edificio o l’unità immobiliare in cui
è collocato l’impianto termico. In caso di nomina del terzo responsabile
e successiva rescissione contrattuale, il terzo responsabile è tenuto
a consegnare al proprietario o all’eventuale terzo responsabile subentrante
l’originale del libretto, ed eventuali allegati, il tutto debitamente
aggiornato.».
Art. 12. Rendimento minimo
di combustione in opera
1. Il comma 14 dell’articolo
1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412,
è sostituito dal seguente:
«14. Il rendimento di combustione, rilevato nel corso delle verifiche
di cui ai commi 12 e 13, misurato alla massima potenza termica effettiva
del focolare nelle condizioni di normale funzionamento, in conformità
alle vigenti norme tecniche UNI, deve risultare: a) per i generatori di
calore ad acqua calda installati antecedentemente al 29 ottobre 1993,
non inferiore di tre punti percentuali rispetto al valore minimo del rendimento
termico utile alla potenza nominale previsto ai sensi dell’articolo 6
per caldaie standard della medesima potenza; b) per i generatori di calore
ad acqua calda installati a partire dal 29 ottobre 1993, non inferiore
al valore minimo del rendimento termico utile alla potenza nominale previsto
ai sensi dell’articolo 6 del presente decreto per caldaie standard della
medesima potenza; c) per generatori di calore ad aria calda installati
antecedentemente al 29 ottobre 1993, non inferiore a sei punti percentuali
rispetto al valore minimo del rendimento di combustione alla potenza nominale
indicato all’allegato E; d) per generatori di calore ad aria calda installati
a partire dal 29 ottobre 1993, non inferiore a tre punti percentuali rispetto
al valore minimo del rendimento di combustione alla potenza nominale in-dicato
all’allegato E.»
Art. 13. Controlli degli
enti locali
1. Il comma 18 dell’articolo
11 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412,
è sostituito dal seguente:
«18. Ai sensi dell’art. 31, comma 3 della legge 9 gennaio 1991, n. 10,
i comuni con più di quarantamila abitanti e le province per la restante
parte del territorio, in un quadro di azioni che vedano l’Ente locale
promuovere la tutela degli interessi degli utenti e dei consumatori, ivi
comprese informazione, sensibilizzazione ed assistenza all’utenza, effettuano,
con cadenza almeno biennale e con onere a carico degli uten-ti ed anche
avvalendosi di organismi esterni aventi specifica competenza tecnica,
i controlli necessari ad accertare l’effettivo stato di manutenzione e
di esercizio dell’impianto termico. I risultati dei controlli eseguiti
sugli impianti termici devono essere allegati al libretto di centrale
o al libretto di impianto di cui al comma 9, annotando i riferimenti negli
spazi appositamente previsti. Entro il 31 dicembre 2000 gli enti di cui
sopra inviano alla regione di appartenenza, e per conoscenza al Ministero
dell’industria, del commercio e dell’artigianato, una relazione sulle
caratteristiche e sullo stato di efficienza e manutenzione degli impianti
termici nel territorio di propria competenza, con particolare riferimento
alle risultanze dei controlli effettuati nell’ultimo biennio. La relazione
sarà aggiornata con frequenza biennale.».
Art. 14. Controlli degli
enti locali attraverso organismi esterni
1. Il comma 19 dell’articolo
1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412,
è sostituito dal seguente:
«19. in caso di affidamento ad organismi esterni dei controlli di cui
al comma 18, i comuni e le provin-ce competenti dovranno stipulare con
detti organismi apposite convenzioni, previo accertamento che gli stessi
soddisfino, con riferimento alla specifica attività prevista, i requisiti
minimi di cui all’allegato I al presente decreto. L’ENEA, nell’ambito
dell’accordo di programma con il Ministero dell’industria, del commercio
e dell’artigianato di cui all’articolo 3 della legge 9 gennaio 1991, n.
10, o su specifica commessa, fornisce agli enti locali che ne facciano
richiesta assistenza per l’accertamento dell’idoneità tecnica dei predetti
organismi.».
Art. 15. Procedura di verifica
e controllo per impianti unifamiliari
1. Il comma 20 dell’articolo
11 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412,
è sostituito dal seguente:
«20. Limitatamente agli impianti di potenza nominale del focolare inferiore
a 35 kW, gli enti di cui al comma 18 possono, nell’ambito della propria
autonomia, con prevvedimento reso noto alle popolazioni interessate, al
Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato e all’ENEA,
stabilire che i controlli si intendano effettuati nei casi in cui i manutentori
degli impianti termici o i terzi responsabili dell’eser-cizio e manutenzione
o i proprietari degli stessi trasmettano, con le modalità ed entro i termini
stabiliti dal provvedimento medesimo, apposita dichiarazione, redatta
secondo il modello di cui all’allegato H, con timbro e firma del terzo
responsabile o dell’operatore, nel caso la prima figura non esista per
l’impianto specifico, e con connessa assunzione di responsabilità, attestante
il rispetto delle norme del presente re-golamento, con particolare riferimento
ai risultati dell’ultima delle verifiche periodiche di cui al comma 12.
Gli enti di cui al comma 18 possono altresì stabilire, per manutentori
e terzi responsabili, l’obbligo di consegna periodica delle dichiarazioni
di cui sopra su supporto informatico standardizzato. Gli enti, qualora
ricorrano alla forma di verifica prevista al presente comma, devono comunque
affettuare annual-mente controlli tecnici a campione su almeno il 5% degli
impianti di potenza nominale del focolare infe-riore a 35 kW esistenti
sul territorio, scegliendoli tra quelli per i quali sia pervenuta nell’ultimo
biennio la dichiarazione di avvenuta manutenzione, ai fini del riscontro
della veridicità della dichiarazione stessa, provvedendo altresì ad effettuare,
nei termini previsti dall’articolo 31, comma 3, della legge 9 gennaio
1991; n. 10, i controlli su tutti gli impianti termici per i quali la
dichiarazione di cui sopra risulti omessa o si evidenzino comunque situazioni
di non conformità alle norme vigenti. Gli enti locali, al fine di massimizzare
l’efficacia della propria azione, possono programmare i predetti controlli
a campione dando priorità agli impianti più vecchi o per i quali si abbia
comunque una indicazione di maggiore criticità, avendo pe-raltro cura
di predisporre il campione in modo da evitare distorsioni di mercato.
In conformità al principio stabilito dal comma 3, articolo 31, della legge
9 gennaio 1991, n. 10, gli oneri per la effettuazione dei con-trolli a
campione sono posti a carico di tutti gli utenti che presentino detta
dichiarazione, con opportune procedure definite da ciascun ente locale
nell’ambito della propria autonomia.».
Art. 16. Competenza delle
regioni
1. Le disposizioni di cui commi
18, 19 e 20 dell’articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica
26 agosto 1993, n. 412, si applicano fino all’adozione dei provvedimenti
di competenza delle regioni, ai sensi dell’articolo 30, comma 5, del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Nell’ambito delle funzioni di coordinamento
ed assistenza agli enti locali ivi previste, le regioni promuovono altresì,
nel rispetto delle rispettive competenze, l’adozione di strumenti di raccordo
che consentano la collaborazione e l’azione coordinata tra i diversi enti
ed organi preposti, per i diversi aspetti, alla vigilanza sugli impianti
termici.
Art. 17. Istituzione o completamento
del catasto degli impianti termici
1. Al fine di costituire il
catasto degli impianti o di completare quello già esistente all’atto della
data di entrata in vigore del presente decreto, gli Enti locali competenti
possono richiedere alle società distributrici di combustibile per il funzionamento
degli impianti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto
1993, n. 412, che sono tenute a provvedere entro 90 giorni, di comunicare
l’ubicazione e la titolarità degli impianti da esse riforniti nel corso
degli ultimi dodici mesi; i comuni trasmettono i suddetti dati alla provincia
ed alla regione, anche in via informatica.
Art. 18. Allegati 1.
Al decreto del Presidente della
Repubblica 26 agosto 1993, n. 412; dopo l’allegato G, sono inseriti gli
allegati H ed I al presente decreto. Il punto 1 dell’allegato E del decreto
del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, è soppresso.
Art. 19. Norma transitoria
1. Le attività di verifica
ai sensi dell’articolo 31, comma 3, della legge 9 gennaio 1991, n. 10,
avviate prima della data di entrata in vigore del presente decreto conservano
la loro validità e possono essere portate a compimento secondo la normativa
preesistente. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 21 dicembre
1999
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