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LEGGE 5 marzo 1990, n. 46 Norme per la sicurezza degli Impianti La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato: IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art.1.Ambito di applicazione 1. Sono soggetti all’applicazione
della presente legge i seguenti impianti relativi agli edifici adibiti
ad uso civile: Art. 2. Soggetti abilitati 1. Sono abilitate all’installazione
alla trasformazione, all’ampliamento e alla manutenzione degli impianti
di cui all’articolo 1 tutte le imprese, singole o associate, regolarmente
iscritte nel registro delle ditte di cui al regio decreto 20 settembre
1934, n. 2011, e successive modificazioni ed integrazioni, o nell’albo
provinciale delle imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n.
443. Art. 3. Requisiti tecnico-professionali 1. I requisiti tecnico-professionali
di cui all’articolo 2, comma 2, sono i seguenti: Art.4. Accertamento dei requisite tecnico-professionali 1. L’accertamento dei requisiti
tecnico-professionali è espletato per le imprese artigiane dalle commissioni
provinciali per l’artigianato. Per tutte le altre imprese è espletato
da un commissione nominata dalla giunta della camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura e composta da un minimo di cinque ad un massimo
di nove membri dei quali un membro di rappresentanza degli ordini professionali,
un membro in rappresentanza degli enti erogatori di energia elettrica
e di gas ed i re-stanti membri designati dalle organizzazioni delle categorie
più rappresentative a livello nazionale degli esercenti le attività disciplinate
dalla presente legge; la commissione è presieduta da un docente universitario
di ruolo di materia tecnica. Art.5. Riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali 1. Hanno diritto ad ottenere
il riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali, previa domanda
da presentare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente
legge, alla commissione provinciale per l’artigianato, coloro che dimostrino
di essere iscritti, alla medesima data, da almeno un anno nell’albo provinciale
delle imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, come
imprese installatrici o di manutenzione degli impianti di cui all’articolo
1. Art. 6. Progettazione degli impianti 1. Per l’installazione, la
trasformazione e l’ampliamento degli impianti di cui ai commi 1, lettere
a), b), c), e), e g), e 2 dell’articolo 1 è obbligatoria la redazione
del progetto da parte di professionisti, iscritti negli albi professionali,
nell’ambito delle rispettive competenze. Art. 7. Installazione degli impianti 1. Le imprese installatrici
sono tenute ad eseguire gli impianti a regola d’arte utilizzando allo
scopo materiali parimenti costruiti a regola d’arte. I materiali ed i
componenti realizzati secondo le norme tecniche di sicurezza dell’Ente
italiano di unificazione (UNI) e del Comitato elettrotecnico italiano
(CEI), nonché nel rispetto di quanto prescritto dalla legislazione tecnica
vigente in materia, si considerano costruiti a regola d’arte. Art. 8. Finanziamento dell’attività di normazione tecnica 1. Il 3 per cento del contributo
dovuto annualmente dall’Istituto nazionale per l’assicurazione contro
gli infortuni sul lavoro (INAIL) per l’attività di ricerca di cui all’articolo
3, terzo comma, del decreto-legge 30 giugno 1982, n. 390, convertito,
con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 597, è destinato al-l’attività
di normazione tecnica, di cui all’articolo 7 della presente legge, svolta
dall’UNI e dal CEI. Art. 9. Dichiarazione di conformità 1. Al termine dei lavori l’impresa installatrice è tenuta a rilasciare al committente la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati nel rispetto delle norme di cui all’articolo 7. Di tale dichiarazione, sottoscritta dal titolare dell’impresa installatrice e recante i numeri di partita IVA e di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, faranno parte integrante la relazione contenente la tipologia dei materiali impiegati nonché, ove previsto, il progetto di cui all’articolo 6. Art. 10. Responsabilità del committente o del proprietario 1. Il committente o il proprietario è tenuto ad affidare i lavori di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui all’articolo 1 ad imprese abilitate ai sensi dell’articolo 2. Art. 11. Certificato di abitabilità e di agibilità 1. Il sindaco rilascia il certificato di abitabilità o di agibilità dopo aver acquisito anche la dichiarazione di conformità o il certificato di collaudo degli impianti installati, ove previsto, salvo quanto disposto dalle leggi vigenti. Art. 12. Ordinaria manutenzione degli impianti e cantieri 1. Sono esclusi dagli obblighi
della redazione del progetto e del rilascio del certificato di collaudo,
nonché dall’obbligo di cui all’articolo 10, i lavori concernenti l’ordinaria
manutenzione degli impianti di cui all’articolo 1. Art. 13. Deposito presso il comune del progetto, della dichiarazione di conformità o del certificato di collaudo 1. Qualora nuovi impianti tra
quelli di cui ai commi 1, lettere a), b), c), e), e g), e 2 dell’articolo
1 vengano installati in edifici per i quali è già stato rilasciato il
certificato di abitabilità, l’impresa installatrice deposita presso il
comune, entro trenta giorni dalla conclusione dei lavori, il progetto
di rifacimento dell’impianto e la dichiarazione di conformità o il certificato
di collaudo degli impianti installati, ove previsto da altre norme o dal
regolamento di attuazione di cui all’articolo 15. Art. 14. Verifiche 1. Per eseguire i collaudi,
ove previsti, e per accertare la conformità degli impianti alle disposizioni
della presente legge e della normativa vigente, i comuni, le unità sanitarie
locali, i comandi provinciali dei vigili del fuoco e l’Istituto superiore
per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) hanno facoltà di
avvalersi della collaborazione dei liberi professionisti, nell’ambito
delle rispettive competenze, di cui all’articolo 6, comma 1, secondo le
modalità stabilite dal regolamento di attuazione di cui all’articolo 15.
Art. 15. Regolamento di attuazione 1. Entro sei mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge è emanato, con le procedure
di cui all’articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, il regolamento
di attuazione. Nel regolamento di attuazione sono precisati i limiti per
quali risulti obbligatoria la redazione del progetto di cui all’articolo
6 e sono definiti i criteri e le modalità di redazione del progetto stesso
in relazione al grado di complessità tecnica dell’installazione degli
impianti, tenuto conto dell’evoluzione tecnologica, per fini di prevenzione
e di di sicurezza. Art. 16. Sanzioni 1. Alla violazione di quanto
previsto dall’articolo 10 consegue, a carico del committente o del proprietario,
secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione di cui all’articolo
15, una sanzione amministrativa da lire centomila a lire cinquecentomila.
Alla violazione delle altre norme della presente legge consegue, secondo
le modalità previste dal medesimo regolamento di attuazione, una sanzione
amministrativa da lire un milione a lire dieci milioni. Art. 17. Abrogazione e adeguamento dei regolamenti comunali e regionali 1. I comuni e le regioni sono tenuti ad adeguare i propri regolamenti, qualora siano in contrasto con la presente legge. Art. 18. Disposizioni transitorie 1. Fino all’emanazione del
regolamento di attuazione di cui all’articolo 15 sono autorizzate ad eseguire
opere di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione
degli impianti di cui all’articolo 1 e le imprese di cui all’articolo
2, comma 1, le quali sono tenute ad eseguire gli impianti secondo quanto
prescritto dell’articolo 7 ed a rilasciare al committente o al proprietario
la dichiara-zione di conformità recante i numeri di partita IVA e gli
estremi dell’iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato
e agricoltura. Art. 19. Entrata in vigore 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiani. È fatto obbligo a chiunque spet-ti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 5 marzo 1990 |