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DECRETO
DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
LEGGE
6 dicembre 1991, n. 447
Regolamento di attuazione
della legge 5 marzo 1190 n. 46, in materia di sicurezza degli impianti
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l’art. 87, quinto comma,
della Costituzione;
Visto l’art. 15 della legge 5 marzo 1990, n. 46, recante norme per la
sicurezza degli impianti;
Visto l’art. 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell’adunanza generale
del 27 Giugno 1991;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del 6 novembre 1991;
Sulla proposta del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato;
EMANA
Art. 1. Ambito di applicazione
1. Per edifici adibiti ad uso
civile, ai fini del comma 1 dell’art. 1 della legge 5 marzo 1990, n. 46,
di seguito denominata “legge”, si intendono le unità immobiliari o la
parte di esse destinate ad uso abitativo a studio professionale o a sede
di persone giuridiche private, associazioni, circoli o conventi e simili.
2. Sono soggetti all’applicazione della legge, per quanto concerne i soli
impianti elettrici di cui all’art. 1, comma 1, lettera a), della legge,
anche gli edifici adibiti a sede di società, ad attività industriale,
commerciale o agricola o comunque di produzione o di intermediazione di
beni o servizi, gli edifici di culto, nonché gli immobili destinati ad
uffici, scuole, luoghi di cura, magazzini o depositi o in genere a pubbliche
finalità, dello Stato o di enti pubblici territoriali, istituzionali o
economici.
3. Per impianti di utilizzazione dell’energia elettrica si intendono i
circuiti di alimentazione degli apparecchi utilizzatori e delle prese
a spina con esclusione degli equipaggiamenti elettrici delle macchine,
degli utensili, degli apparecchi elettrici in genere. Nell’ambito degli
impianti elettrici rientrano anche quelli posti all’esterno di edifici
se gli stessi sono collegati ad impianti elettrici posti all’interno.
Gli impianti luminosi pubblicitari rientrano altresì nello stesso ambito
qualora siano collegati ad im-pianti elettrici posti all’interno.
4. Per impianto radiotelevisivo ed elettronico si intende la parte comprendente
tutte le componenti necessarie alla trasmissione ed alla ricezione dei
segnali e dei dati ad installazione fissa funzionanti in bassissima tensione,
mentre tutte le componenti funzionanti a tensione di rete nonché i sistemi
di protezione contro le sovratensioni sono da ritenersi appartenenti all’impianto
elettrico. Per gli impianti telefonici interni collegati alla rete pubblica,
continua ad applicarsi il decreto 4 ottobre 1982 del Mi-nistro delle poste
e delle telecomunicazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.8 del
10 gennaio 1983, con riferimento all’autorizzazione, all’installazione
e agli ampliamenti degli impianti stessi.
5. Per impianto del gas a valle del punto di consegna si intende l’insieme
delle tubazioni e dei loro accessori dal medesimo punto di consegna all’apparecchio
utilizzatore, l’installazione ed i collegamenti del medesimo, le predisposizioni
edili e/o meccaniche per la ventilazione del locale dove deve essere installato
l’apparecchio, le predisposizioni edili e/o meccaniche per lo scarico
all’esterno dei pro-dotti della combustione.
6. Per impianti di protezione antincendio si intendono gli idranti, gli
impianti di spegnimento di tipo automatico e manuale nonché gli impianti
di rilevamento di gas, fumo e incendio.
Art. 2. Requisiti tecnico-professionali
1. Con la dizione “alle dirette
dipendenze di un’impresa del settore” di cui all’art. 3, comma 1, lettere
b) e c), della legge deve intendersi non solo il rapporto di lavoro subordinato
ma altresì ogni altra forma di collaborazione tecnica continuativa nell’ambito
dell’impresa artigiana da parte del titolare, dei soci o dei familiari.
Art. 3. Certificato di riconoscimento
dei requisiti tecnico-professionale
1. Il certificato di riconoscimento
dei requisiti tecnico-professionali
è rilasciato alle imprese artigiane dalla commissione provinciale per
l’artigianato che ha provveduto all’accertamento dei requisiti a norma
dell’art. 4 della legge o al riconoscimento degli stessi a norma dell’art.
5, comma 1.
2. Alle altre imprese singole o associate o al responsabile tecnico di
cui al comma 2 dell’art. 1 della legge, il certificato di riconoscimento
è rilasciato dalla camera di commercio competente presso la quale è stata
presentata la domanda di cui all’art. 5, comma 2, della legge o presso
la quale si è concluso positivamente l’accertamento di cui all’art. 4
della legge ad opera della commissione nominata dalla giunta della medesima
camera di commercio.
3. Il certificato è rilasciato sulla base di modelli approvati con decreto
del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, che fisserà
altresì le modalità per l’effettuazione di periodiche verifiche circa
la permanenza in capo alle imprese dei requisiti tecnico-professionali.
Art. 4. Progettazione degli
impianti
1. Fatta salva l’applicazione
di norme che impongono una progettazione degli impianti, la redazione
del progetto di cui all’art. 6 della legge è obbligatoria per l’installazione,
la trasformazione e l’ampliamento dei seguenti impianti:
a) per gli impianti elettrici di cui all’art. 1, comma 1, lettera a),
della legge, per tutte le utenze condominiali di uso comune aventi potenza
impegnata superiore a 6 kW e per utenze domestiche di singole unità abitative
di superficie superiore a 400 mq; per gli impianti effettuati con lampade
fluorescenti a catodo freddo, collegati ad impianti elettrici, per i quali
è obbligatorio il progetto e in ogni caso per impianti di potenza complessiva
maggiore di 1200 VA rese dagli alimentatori;
b) per gli impianti di cui all’art. 1, comma 2, della legge relativi agli
immobili adibiti ad attività produttive, al commercio, al terziario a
ad altri usi, quando le utenze sono alimentate a tensione superiore a
100 V, inclusa la parte in bassa tensione, o quando le utenze sono alimentate
in bassa tensione qualora la superficie superi i 200 mq;
c) il progetto è comunque obbligatorio per gli impianti elettrici con
potenza impegnata superiore o uguale a 1,5 kW per tutta l’unità immobiliare
provvista, anche solo parzialmente, di ambienti soggetti a normativa specifica
del Comitato elettrotecnico italiano (CEI), in caso di locali adibiti
ad uso medico o per i quali sussista pericolo di esplosione o maggior
rischio di incendio;
d) per gli impianti di cui all’art. 1, comma 1, lettera b), della legge,
per gli impianti elettronici in genere, quando coesistono con impianti
elettrici con obbligo di progettazione nonché per gli impianti di protezione
da scariche atmosferiche in edifici di volume superiore a 200 mc dotati
di impianti elettrici soggetti a normativa specifica CEI o in edifici
con volume superiore a 200 mc e con un’altezza supe-riore a 5 metri; e)
per gli impianti di cui all’art.1, comma 1, lettera c), della legge, per
le canne fumarie collettive ramificate, nonché per gli impianti di climatizzazione
per tutte le utilizzazioni aventi una potenzialità frigorifera pari o
superiore a 40.000 frigorie/ora;
f) per gli impianti di cui all’art. 1, comma 1, lettera e), della legge,
per il trasporto e l’utilizzazione di gas combustibili con portata termica
superiore a 34,8 kW o di gas medicali per uso ospedaliero e simili, nel
caso di stoccaggi;
g) per gli impianti di cui all’art. 1, comma 1, lettera g), della legge,
qualora siano inseriti in un’attività soggetta al rilascio del certificato
prevenzione incendi e comunque quando gli idranti sono in numero pari
o superiore a 4 o gli apparecchi di rilevamento sono in numero pari o
superiore a 10.
2. I progetti debbono contenere gli schemi dell'(impianto e i disegni
planimetrici, nonché una relazione tecnica sulla consistenza e sulla tipologia
dell’installazione, della trasformazione o dell’ampliamento dell’impianto
stesso, con particolare riguardo all’individuazione dei materiali e componenti
da utilizzare e alle misure di prevenzione e di sicurezza da adottare.
Si considerano redatti secondo la buona tecnica professionale i progetti
elaborati in conformità alle indicazioni delle guide dell’Ente italiano
di unificazione (UNI) e del CEI.
3. Qualora l’impianto a base di progetto sia variato in opera, il progetto
presentato deve essere integrato con la necessaria documentazione tecnica
attestante tali varianti in corso d’opera, alle quali, oltre che al progetto,
l’installatore deve fare riferimento nella sua dichiarazione di conformità.
Art. 5. Installazione degli
impianti
1. I materiali e componenti
costruiti secondo le norme tecniche per la salvaguardia della sicurezza
dell’UNI e del CEI, nonché del rispetto della legislazione tecnica vigente
in materia di sicurezza, si considerano costruiti a regola d’arte.
2. Si intendono altresì costruiti a regola d’arte i materiali ed i componenti
elettrici dotati di certificati o attestati di conformità alle norme armonizzate
previste dalla legge 18 ottobre 1977, n. 791, o dotati
altresì di marchi di cui all’allegato IV del decreto del Ministero dell’industria,
del commercio e del-l’artigianato 13 giugno 1989, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 171 del 24 luglio 1989. 3. Gli impianti
realizzati in conformità alle norme tecniche dell’UNI e del CEI, nonché
alla legislazione tecnica vigente si intendono costruiti a regola d’arte.
4. Nel caso in cui per i materiali e i componenti gli impianti non siano
state seguite le norme tecniche per la salvaguardia della sicurezza dell’UNI
e del CEI, l’installatore dovrà indicare nella dichiarazione di conformità
la norma di buona tecnica adottata.
5. In tale ipotesi si considerano a regola d’arte i materiali, componenti
ed impianti per il cui uso o la cui realizzazione siano state rispettate
le normative emanate dagli organismi di normalizzazione di cui all’allegato
II della direttiva n. 83/189/CEE, se dette norme garantiscono un livello
di sicurezza equivalente.
6. Per interruttori differenziali ad alta sensibilità si intendono quelli
aventi corrente differenziale nominale non superiore ad 1A. Gli impianti
elettrici devono essere dotati di interruttori differenziali con il livello
di sensibilità più idoneo ai fini della sicurezza nell’ambiente da proteggere
e tale da consentire un regolare funzionamento degli stessi. Per sistemi
di protezione equivalente ai fini del comma 2 dell’art. 7 della legge,
si intende ogni sistema di protezione previsto dalle norme CEI contro
i contatti indiretti.
7. Con riferimento alle attività produttive, si applica l’elenco delle
norme generali di sicurezza riportate nell’art. 1 del decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 31 Marzo 1989, pubblicato nel su-plemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n. 93 del 21 aprile 1989.
8. Per l’adeguamento degli impianti già realizzati alla data di entrata
in vigore della legge è consentita una suddivisione dei lavori in fasi
operative purché l’adeguamento complessivo avvenga comunque nel triennio
previsto dalla legge, vengano rispettati i principi di progettazione obbligatoria
con riferimento alla globalità dei lavori e venga rilasciata per ciascuna
fase la dichiarazione di conformità che ne attesti l’autonoma funzionalità
e la sicurezza. Si considerano comunque adeguati gli impianti elettrici
preesistenti che presentino i seguenti requisiti: sezionamento e protezio-ne
contro le sovracorrenti, posti all’origine dell’impianto, protezione contro
i contatti diretti, pro-tezione contro i contatti indiretti o protezione
con interruttore differenziale avente corrente differenziale nominale
non superiore a 30 mA.
Art. 6. Attività di normazione
tecnica
1. L’UNI ed il CEI svolgono
l’attività di elaborazione di specifiche tecniche per la salvaguardia
della si-curezza di cui all’art. 7 della legge, anche sulla base di indicazioni
del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato - Direzione
generale della produzione industriale e di osservazioni della commissione
permanente di cui all’art. 15, comma 2, della legge ed inviano semestralmente
alla Direzione generale predetta la descrizione dei lavori in tale settore,
per l’attribuzione delle somme, di cui all’art. 8 della legge, che verranno
erogate secondo criteri da determinarsi con regolamento del Ministro dell’industria,
del commercio e dell’artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro.
Art. 7. Dichiarazione di
conformità
1. La dichiarazione di conformità
viene resa sulla base di modelli predisposti con decreto del Ministro
dell’industria, del commercio e dell’artigianato, sentiti l’UNI e il CEI.
2. La dichiarazione di conformità è rilasciata anche sugli impianti realizzati
dagli uffici tecnici interni delle ditte non installatrici, intendendosi
per uffici tecnici interni le strutture aziendali preposte all’impiantistica.
3. Copia della dichiarazione è inviata dal committente alla commissione
provinciale per l’artigianato o a quella insediata presso la camera di
commercio.
Art. 8. Manutenzione degli
impianti
1. Per la manutenzione degli
impianti di ascensori e montacarichi in servizio privato continuano ad
applicarsi le disposizioni di cui all’art. 5 della legge 24 ottobre 1942,
n. 1415.
2. Per interventi di ordinaria manutenzione degli impianti si intendono
tutti quelli finalizzati a contenere il degrado normale d’uso nonché a
far fronte ad eventi accidentali che comportino la necessità di primi
interventi, che comunque non modifichino la struttura essenziale dell’impianto
o la loro destinazione d’uso.
Art. 9. Verifiche
1. Per l’esercizio della facoltà
prevista dall’art. 14 della legge, gli enti interessati operano la scelta
del libero professionista nell’ambito di appositi elenchi conservati presso
le camere di commercio e comprendenti più sezioni secondo le rispettive
competenze. Gli elenchi sono formati annualmente sulla base di documentata
domanda di iscrizione e approvati dal Ministro dell’industria, del commercio
e dell’artigianato.
2. Con decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato,
sentiti gli ordini e i collegi professionali, sono adottati schemi uniformi
di elenchi e di sezioni a cui dovranno adeguarsi gli elenchi e le sezioni
predisposti dalle camere di commercio. 3. I soggetti direttamente obbligati
ad ottemperare a quanto previsto dalla legge devono conservare tutta la
documentazione amministrativa e tecnica e consegnarla all’avente causa
in caso di trasferimento dell’immobile a qualsiasi titolo, nonché devono
darne copia alla persona che utilizza i locali.
4. All’atto della costruzione o ristrutturazione dell’edificio contenente
gli impianti di cui all’art. 1, commi 1 e 2, della legge, il committente
o il proprietario affiggono ben visibile un cartello che, oltre ad indicare
gli estremi della concessione edilizia ed informazioni relative alla parte
edile, deve riportare il nome dell’installatore dell’impianto o degli
impianti e, qualora sia previsto il progetto, il nome del progettista
dell’impianto o degli impianti.
Art. 10. Sanzioni
1. Le sanzioni amministrative,
di cui all’art. 16, comma 1, della legge, vengono determinate nella misura
variabile tra il minimo e il massimo, con riferimento alla entità e complessità
dell’impianto, al grado di pericolosità ed alle altre circostanze obiettive
e soggettive della violazione.
2. Le sanzioni amministrative sono aggiornate ogni cinque anni con regolamento
del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, sulla base
dell’evoluzione tecnologica in materia di prevenzione e sicurezza e della
svalutazione monetaria.
3. Le violazioni della legge accertate, mediante verifica o in qualunque
altro modo, a carico delle imprese installatrici sono comunicate alla
commissione di cui all’art. 4 della legge, competente per territorio,
che provvede all’iscrizione nell’albo provinciale delle imprese artigiane
o nel registro delle ditte in cui l’impresa inadempiente risulta iscritta,
mediante apposito verbale.
4. La violazione reiterata per più di tre volte delle norme relative alla
sicurezza degli impianti da parte delle imprese abilitate comporta altresì,
in casi di particolare gravità, la sospensione temporanea dell’iscrizione
delle medesime imprese dal registro delle ditte o dall’albo provinciale
delle imprese artigiane, su proposta dei soggetti accertatori e su giudizio
delle commissioni che sovraintendono alla tenuta dei registri e degli
alibi.
5. Dopo la terza violazione delle norme riguardanti la progettazione e
i collaudi, i soggetti accertatori propongono agli ordini professionali
provvedimenti disciplinari a carico dei professionisti iscritti nei rispettivi
albi.
6. All’applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo provvedono
gli uffici provinciali dell’industria, del commercio e dell’artigianato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 6 dicembre
1991
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