|
DECRETO
DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
26 agosto
1993, n. 412
Regolamento recante norme
per la progettazione, l’installazione, l’esercizio e la manutenzione degli
impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di
energia, in attuazione dell’art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991,
n. 10.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l’art. 87, quinto comma
della Costituzione;
Visto l’art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10;
Visto l’art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l’art. 1, comma 1, lettera ii), della legge 12 gennaio 1991, n.
13;
Considerata l’opportunità di rinviare ad un successivo separato decreto
gli aspetti concernenti gli impianti termici di climatizzazione estiva,
nonché la rete di distribuzione e l’adeguamento delle infrastrutture di
trasporto, di ricezione e di stoccaggio delle fonti di energia;
Sentiti in qualità di enti energetici: l’ENEA, l’ENEL, l’ENI; ritenuto
che i predetti pareri, ai sensi degli articoli 16 e 17 dell legge 7 agosto
1990, n. 241, possono intendersi sostitutivi anche di quello del CNR,
considerata la mancata risposta di tale Ente entro il termine di novanta
giorni dalla richiesta e tenuto conto della equipollente qualificazione
e capacità tecnica dell’ENEA, dell’ENELe dell’ENI nello specifi-co campo
della ricerca energetica;
Sentite le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in sede
di Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome;
Sentiti la CONFINDUSTRIA, la CONFARTIGIANATO, la CNA, la Lega delle Cooperative,
l’ANCE, l’ANI-MA, l’ANIT, l’ASSOCALOR, l’ASSISTAL, l’ANPAE, l’ANCI, la
CISPEL, l’ANIACAP, il SUNIA, l’AIACI, l’AI-CARR, quali associazioni di
categorie interessate, e la FIRE quale associazione di istituti nazionali
operanti per l’uso razionale dell’energia, sentiti inoltre l’UNI, il CTI,
il CIG, l’ATI, il Consiglio nazionale degli ingegneri, il Consiglio nazionale
dei periti industriali, la SNAM, l’AGIP servizi, il CIR;
Ritenuto di poter prescindere dai pareri facoltativi richiesti ad ulteriori
enti ed associazioni interessati al settore e non pervenuti nel termine
di novanta giorni dalla richiesta;
Tenuto conto di tutti i pareri pervenuti e respinte le osservazioni ritenute
non pertinenti o comunque non coerenti con la complessiva impostazione
del provvedimento e con le posizioni espresse dalla maggioranza degli
enti ed associazioni interpellati;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell’adunanza generale
del 28 gennaio 1993; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 6 agosto 1993;
Sulla proposta del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato;
EMANA
il seguente regolamento:
Articolo 1 (Definizioni)
1. Ai fini dell’applicazione
del presente regolamento si intende:
a) per “edificio”, un sistema costituito dalle strutture edilizie esterne
che delimitano uno spazio di volume definito, dalle strutture interne
che ripartiscono detto volume e da tutti gli impianti, dispositivi tecnologici
ed arredi che si trovano al suo interno; la superficie esterna che delimita
un edificio può confinare con tutti o alcuni di questi elementi: l’ambiente
esterno, il terreno, altri edifici;
b) per “edificio di proprietà pubblica”, un edificio di proprietà dello
Stato, delle Regioni, degli Enti Locali, nonché di altri Enti Pubblici,
anche economici, destinato sia allo svolgimento delle attività dell’Ente,
sia ad altre attività o usi, compreso quello di abitazione privata;
c) per “edificio adibito ad uso pubblico”, un edificio nel quale si svolge,
in tutto o in parte, l’attività istituzionale di Enti pubblici;
d) per “edificio di nuova costruzione”, salvo quanto previsto dall’articolo
7 comma 3, un edificio per il quale la richiesta di concessione edilizia
sia stata presentata successivamente alla data di entrata in vigore del
regolamento stesso;
e) per “climatizzazione invernale”, l’insieme di funzioni atte ad assicurare,
durante il periodo di esercizio dell’impianto termico consentito dalle
disposizioni del presente regolamento, il benessere degli occupanti mediante
il controllo, all’interno degli ambienti, della temperatura e, ove presenti
dispositivi idonei, della umidità, della portata di rinnovo e della purezza
dell’aria;
f) per “impianto termico”, un impianto tecnologico destinato alla climatizzazione
degli ambienti con o senza produzione di acqua calda per usi igienici
e sanitari o alla sola produzione centralizzata di acqua calda per gli
stessi usi, comprendente i sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione
del calore nonché gli organi di regolazione e di controllo; sono quindi
compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento,
mentre non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe,
caminetti, radiatori individuali, scaldacqua unifamiliari;
g) per “impianto termico di nuova installazione”, un impianto termico
installato in un edificio di nuova costruzione o in un edificio o porzione
di edificio antecedente privo di impianto termico;
h) per “manutenzione ordinaria dell’impianto termico”, le operazioni specificamente
previste nei libretti d’uso e manutenzione degli apparecchi e componenti
che possono essere effettuate in luogo con strumenti ed attrezzature di
corredo agli apparecchi e componenti stessi e che comportino l’impiego
di attrezzature e di materiali di consumo d’uso corrente;
i) per “manutenzione straordinaria dell’impianto termico”, gli interventi
atti a ricondurre il funzionamento dell’impianto a quello previsto dal
progetto e/o dalla normativa vigente mediante il ricorso, in tutto o in
parte, a mezzi, attrezzature, strumentazioni, riparazioni, ricambi di
parti, ripristini, revisione o sostituzione di apparecchi o componenti
dell’impianto termico;
j) per “proprietario dell’impianto termico”, chi è proprietario, in tutto
o in parte, dell’impianto termico; nel caso di edifici dotati di impianti
termici centralizzati amministrati in condominio e nel caso di soggetti
diversi dalle persone fisiche gli obblighi e le responsabilità posti a
carico del proprietario del presente regolamento sono da intendersi riferito
agli Amministratori;
l) per “ristrutturazione di un impianto termico”, gli interventi rivolti
a trasformare l’impianto termico mediante un insieme sistematico di opere
che comportino la modifica sostanziale sia dei sistemi di produzione che
di distribuzione del calore; rientrano in questa categoria anche la trasformazione
di un impianto termico centralizzato in impianti termici individuali nonchè
la risistemazione impiantistica nelle singole unità immobiliari o parti
di edificio in caso di installazione di un impianto termi-co individuale
previo distacco dall’impianto termico centralizzato;
m) per “sostituzione di un generatore di calore”, la rimozione di un vecchio
generatore e l’installazione di un altro nuovo destinato ad erogare energia
termica alle medesime utenze;
n) per “esercizio e manutenzione di un impianto termico”, il complesso
di operazioni che comporta l’assunzione di responsabilità finalizzata
alla gestione degli impianti includente: conduzione, manutenzione ordinaria
e straordinaria e controllo, nel rispetto delle norme in materia di sicurezza,di
contenimento dei consumi energetici e di salvaguardia ambientale;
o) per “terzo responsabile dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto
termico”, la persona fisica o giuridica che, essendo in possesso dei requisiti
previsti dalle normative vigenti e comunque di idonea capacità tecnica,
economica, organizzativa, è delegata dal proprietario ad assumere la responsabilità
dell’esercizio, della manutenzione e dell’adozione delle misure necessarie
al contenimento dei consumi energetici;
p) per “contratto servizio energia”, l’atto contrattuale che disciplina
l’erogazione dei beni e servizi necessari a mantenere le condizioni di
comfort negli edifici nel rispetto delle vigenti leggi in materia di uso
razionale dell’energia, di sicurezza e di salvaguardia dell’ambiente,
provvedendo nel contempo al miglioramento del processo di trasformazione
e di utilizzo dell’energia;
q) per “valori nominali” delle potenze e dei rendimenti di cui ai punti
successivi, quelli dichiarati e garantiti dal costruttore per il regime
di funzionamento continuo;
r) per “potenza termica del focolare” di un generatore di calore, il prodotto
del potere calorifico infe-riore del combustibile impiegato e della portata
di combustibile bruciato;l’unità di misura utilizzata è il kW;
s) per “potenza termica convenzionale” di un generatore di calore, la
potenza termica del focolare diminuita della potenza termica persa al
camino; l’unità di misura utilizzata è il kW;
t) per “potenza termica utile” di un generatore di calore, la quantità
di calore trasferita nell’unità di tempo al fluido termovettore, corrispondente
alla potenza termica del focolare diminuita della potenza termica scambiata
dall’involucro del generatore con l’ambiente e della potenza termica persa
al camino; l’unità di misura utilizzata è il kW;
u) per “rendimento di combustione”, sinonimo di “rendimento termico convenzionale”
di un generatore di calore, il rapporto tra la potenza termica convenzionale
e la potenza termica del focolare;
v) per “rendimento termico utile” di un generatore di calore, il rapporto
tra la potenza termica utile e la potenza termica del focolare;
w) per “temperatura dell’aria in un ambiente”, la temperatura dell’aria
misurata secondo le modalità prescritte dalla norma tecnica UNI 5364;
z) per “gradi-giorno” di una località, la somma, estesa a tutti i giorni
di un periodo annuale conven-zionale di riscaldamento, delle sole differenze
positive giornaliere tra la temperatura dell’ambiente, convenzionalmente
fissata a 20° C, e la temperatura media esterna giornaliera; l’unità di
misura utilizzata è il grado-giorno (GG).
Articolo 2 (Individuazione
della zona climatica e dei gradi-giorno)
1. Il territorio nazionale
è suddiviso nelle seguenti sei zone climatiche in funzione dei gradi-giorno,
in-dipendentemente dalla ubicazione geografica: Zona A: comuni che presentano
un numero di gradi-giorno non superiore a 600; Zona B: comuni che presentano
un numero di gradi-giorno maggiore di 600 e non superiore a 900; Zona
C: comuni che presentano un numero di gradi-giorno maggiore di 900 e non
superiore a 1.400; Zona D: comuni che presentano un numero di gradi-giorno
maggiore di 1.400 e non superiore a 2.100; Zona E: comuni che presentano
un numero gradi-giorno maggiore di 2.100 e non superiore a 3.000; Zona
F: comuni che presentano un numero di gradi-giorno maggiore di 3.000.
2. La tabella in allegato A, ordinata per regioni e province, riporta
per ciascun comune l’altitudine della casa comunale, i gradi-giorno e
la zona climatica di appartenenza. Detta tabella può essere modificata
ed integrata, con decreto del Ministro dell’Industria del Commercio e
dell’Artigianato, anche in relazione all’istituzione di nuovi comuni o
alle modificazioni dei territori comunali, avvalendosi delle compe-tenze
tecniche dell’ENEA ed in conformità ad eventuali metodologie che verranno
fissate dall’UNI.
3. I comuni comunque non indicati nell’allegato A o nelle sue successive
modificazioni ed integrazioni adottano, con provvedimento del Sindaco,
i gradi-giorno riportati nella tabella suddetta per il comune più vicino
in linea d’aria, sullo stesso versante, rettificati, in aumento o in diminuzione,
di una quantità pari ad un centesimo del numero di giorni di durata convenzionale
del periodo di riscaldamento di cui all’art. 9 comma 2 per ogni metro
di quota sul livello del mare in più o in meno rispetto al comune di riferimento.
Il provvedimento é reso noto dal Sindaco agli abitanti del Comune con
pubblici avvisi entro 5 giorni dall’adozione del provvedimento stesso
e deve essere comunicato al Ministero dell’Industria, del Commercio e
dell’Artigianato ed all’ENEA ai fini delle successive modifiche dell’Allegato
A.
4. I comuni aventi porzioni edificate del proprio territorio a quota superiore
rispetto alla quota della casa comunale, quota indicata nell’allegato
A, qualora detta circostanza, per effetto della rettifica dei gradi giorno
calcolata secondo le indicazioni di cui al comma 3, comporti variazioni
della zona climatica, pos-sono, mediante provvedimento del Sindaco, attribuire
esclusivamente a dette porzioni del territorio una zona climatica differente
da quella indicata in allegato A. Il provvedimento deve essere notificato
al Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato e dell’ENEA
e diventa operativo qualora entro 90 giorni dalla notifica di cui sopra
non pervenga un provvedimento di diniego ovvero un provvedimento in-terruttivo
del decorso del termine da parte del Ministero dell’Industria, del Commercio
e dell’Artigianato. Una volta operativo il provvedimento viene reso noto
dal Sindaco agli abitanti mediante pubblici av-visi e comunicato per conoscenza
alla regione ed alla provincia di appartenenza.
Articolo 3 (Classificazione
generale degli edifici per categorie)
1. Gli edifici sono classificati
in base alla loro destinazione d’uso nelle seguenti categorie:
E.1 Edifici adibiti a residenza e assimilabili:
E.1 (1) abitazioni adibite a residenza con carattere continuativo, quali
abitazioni civili e rurali, colle-gi, conventi, case di pena, caserme;
E.1 (2) abitazioni adibite a residenza con occupazione saltuaria, quali
case per vacanze, fine settima-na e simili;
E.1 (3) edifici adibiti ad albergo, pensione ed attività similari;
E.2 Edifici adibiti a uffici e assimilabili: pubblici o privati, indipendenti
o contigui a costruzioni adibi-te anche ad attività industriali o artigianali,
purché siano da tali costruzioni scorporabili agli effetti dell’isolamento
termico;
E.3 Edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili
ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani nonché
le strutture protette per l’assistenza ed il recupero dei tossico-dipendenti
e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici;
E.4 Edifici adibiti ad attività ricreative o di culto e assimilabili:
E.4 (1) quali cinema e teatri, sale di riunioni per congressi;
E.4 (2) quali mostre, musei e biblioteche, luoghi di culto;
E.4 (3) quali bar, ristoranti, sale da ballo;
E.5 Edifici adibiti ad attività commerciali e assimilabili: quali negozi,
magazzini di vendita all’ingrosso o al minuto,supermercati, esposizioni;
E.6 Edifici adibiti ad attività sportive:
E.6 (1) piscine, saune e assimilabili;
E.6 (2) palestre e assimilabili;
E.6 (3) servizi di supporto alle attività sportive;
E.7 Edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili;
E.8 Edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili.
2. Qualora un edificio sia costituito da parti individuali come appartenenti
a categorie diverse, le stes-se devono essere considerate separatamente
e cioè ciascuna nella categoria che le compete.
Articolo 4 (Valori massimi
della temperatura ambiente)
1. Durante il periodo in cui
è in funzione l’impianto di climatizzazione invernale, la media aritmetica
delle temperature dell’aria dei singoli ambienti degli edifici, definite
e misurate come indicato al comma 1 lettera w dell’articolo 1, non deve
superare i seguenti valori con le tolleranze a fianco indicate:
a) 18° C +2° C di tolleranza per gli edifici rientranti nella categoria
E.8;
b) 20° C +2° C di tolleranza per gli edifici rientranti nelle categorie
diverse da E.8.
2. Il mantenimento della temperatura dell’aria negli ambienti entro i
limiti fissati al comma 1 deve essere ottenuto con accorgimenti che non
comportino spreco di energia.
3. Per gli edifici classificati E.3, ed E.6 (1), le autorità comunali,
con le procedure di cui al comma 5, possono concedere deroghe motivate
al limite massimo del valore della temperatura dell’aria negli ambienti
durante il periodo in cui è in funzione l’impianto di climatizzazione
invernale, qualora elementi oggettivi legati alla destinazione d’uso giustifichino
temperature più elevate di detti valori.
4. Per gli edifici classificati come E.8 sono concesse deroghe al limite
massimo della temperatura del-l’aria negli ambienti,durante il periodo
in cui è in funzione l’impianto di climatizzazione invernale, qualora
si verifichi almeno una delle seguenti condizioni: a) le esigenze tecnologiche
o di produzione richiedano temperature superiori al valore limite;
b) l’energia termica per il riscaldamento ambiente derivi da sorgente
non convenientemente utilizza-bile in altro modo.
5. Ferme restando le deroghe già concesse per gli edifici esistenti in
base alle normative all’epoca vigenti, i valori di temperatura fissati
in deroga ai sensi dei commi 3 e 4 devono essere riportati nella relazione
tecnica di cui all’articolo 8 della legge 9 gennaio 1991, n.10 assieme
agli elementi tecnici di carattere oggettivo che li giustificano. Prima
dell’inizio lavori le autorità comunali devono fornire il benestare per
l’adozione di tali valori di temperatura; qualora il consenso non pervenga
entro 60 giorni dalla presentazione della suddetta relazione tecnica,
questo si intende accordato, salvo che non sia stato notificato prima
della scadenza un provvedimento interruttivo o di diniego riguardante
le risultanze della relazione tecnica.
Articolo 5 (Requisiti e dimensionamento
degli impianti termici)
1. Gli impianti termici di
nuova installazione nonché quelli sottoposti a ristrutturazione devono
essere dimensionati in modo da assicurare, in relazione a:
- il valore massimo della 4,
- le caratteristiche climatiche della zona,
- le caratteristiche termofisiche dell’involucro edilizio,
- il regime di conduzione dell’impianto in base agli obblighi di intermittenza-attenuazione
previsti dal-l’art. 9 del presente decreto, un “rendimento globale medio
stagionale”, definito al successivo comma 2, non inferiore al seguente
valore:
hg=(65+3 log P n )%
dove log P n è il logaritmo
in base 10 della potenza utile nominale del generatore o del complesso
dei generatori di calore al servizio del singolo impianto termico, espressa
in kW.
2. Il “rendimento globale medio stagionale” dell’impianto termico è definito
come rapporto tra il fabbisogno di energia termica utile per la climatizzazione
invernale e l’energia primaria delle fonti energetiche, ivi compresa l’energia
elettrica ed è calcolato con riferimento al periodo annuale di esercizio
di cui all’art. 9. Ai fini della conversione dell’energia elettrica in
energia primaria si considera l’e-quivalenza: 10 MJ=1kWh.
Il rendimento globale medio stagionale risulta dal prodotto dei seguenti
rendimenti medi stagionali:
- rendimento di produzione,
- rendimento di regolazione,
- rendimento di distribuzione,
- rendimento di emissione, e deve essere calcolato secondo le metodologie
e le indicazioni riportate nelle norme tecniche UNI che verranno pubblicate
entro il 31 ottobre 1993 e recepite dal Ministero dell’industria del commercio
e dell’artigianato entro i successivi trenta giorni.
3. Nella sostituzione di generatori di calore di dimensionamento del o
dei generatori stessi deve essere effettuato in modo tale che il “rendimento
di produzione medio stagionale” definito come il rapporto tra l’energia
termica utile generata ed immessa nella rete di distribuzione e l’energia
primaria delle fonti energetiche, compresa l’energia elettrica, calcolato
con riferimento al periodo annuale di esercizio di cui all’art. 9, risulti
non inferiore al seguente valore:
hp=(77+3 log P n )%
per il significato di log P
n e per il fattore di conversionedell’energia elettrica in energia primaria
vale quanto specificato ai commi 1 e 2.
4. Il “rendimento di produzione medio stagionale” deve essere calcolato
secondo le metodologie e le indicazioni riportate nelle norme tecniche
UNI di cui al comma 2.
5. Negli impianti termici ad acqua calda per la climatizzazione invernale
con potenza nominale su-periore a 350 kW, la potenza deve essere ripartita
almeno su due generatori di calore. Alla ripartizione di cui sopra è ammessa
deroga nel caso di sostituzione di generatore di calore già esistente,
qualora ostino obiettivi impedimenti di natura tecnica o economica quali
ad esempio la limitata disponibilità di spazio nella centrale termica.
6. Negli impianti termici di nuova installazione, nonché in quelli sottoposti
a ristrutturazione, la produzione centralizzata dell’energia termica necessaria
alla climatizzazione invernale degli ambienti ed alla produzione di acqua
calda per usi igienici e sanitari per una pluralità di utenze, deve essere
effettuata con generatori di calore separati, fatte salve eventuali situazioni
per le quali si possa dimostrare che l’adozione di un unico generatore
di calore non determini maggiori consumi di energia o comporti impedimenti
di natura tecnica o economica. Gli elementi tecnico-economici che giustificano
la scelta di un unico generatore vanno riportati nella relazione tecnica
di cui all’art. 28 della legge 9 gennaio 1991, n. 10. L’applicazione della
norma tecnica UNI 8065, relativa ai sistemi di trattamento dell’acqua,
è prescritta, nei limiti e con le specifiche indicate nella norma stessa,
per gli impianti termici di nuova installazione con potenza complessiva
superiore o uguale a 350 kW.
7. Negli impianti termici di nuova installazione e in quelli sottoposti
a ristrutturazione, i generatori di calore destinati alla produzione centralizzata
di acqua calda per usi igienici e sanitari per una pluralità di utenze
di tipo abitativo devono essere dimensionati secondo le norme tecniche
UNI 9182, devono disporre di un sistema di accumulo dell’acqua calda di
capacità adeguata, coibentato in funzione del diametro dei serbatoi secondo
le indicazioni valide per tubazioni di cui all’ultima colon-na dell’allegato
B e devono essere progettati e condotti in modo che la temperatura dell’acqua,
mi-surata nel punto di immissione della rete di distribuzione, non superi
i 48° C, +5° C di tolleranza.
8. Negli impianti termici di nuova installazione, nella ristrutturazione
degli impianti termici nonché nella sostituzione di generatori di calore
destinati alla produzione di energia per la climatizzazione invernale
o per la produzione di acqua calda sanitaria, per ciascun generatore di
calore deve essere realizzato almeno un punto di prelievo dei prodotti
della combustione sul condotto tra la cassa dei fumi del generatore stesso
ed il camino allo scopo di consentire l’inserzione di sonde per la determinazio-ne
del rendimento di combustione e della composizione dei gas di scarico
ai fini del rispetto delle vi-genti disposizioni.
9. Gli edifici multipiano costituiti da più unità immobiliari devono essere
dotati di appositi condotti di evacuazione dei prodotti di combustione,
con sbocco sopra il tetto dell’edificio alla quota prescritta dalle norme
tecniche UNI 7129, nei seguenti casi:
- nuove installazioni di impianti termici, anche se al servizio delle
singole unità immobiliari,
- ristrutturazioni di impianti termici centralizzati,
- ristrutturazioni della totalità degli impianti termici individuali appartenenti
ad uno stesso edificio,
- trasformazioni da impianto termico centralizzato a impianti individuali,
- impianti termici individuali realizzati dai singoli previo distacco
dall’impianto centralizzato.
Fatte salve diverse disposizioni normative, ivi comprese quelle contenute
nei regolamenti edilizi locali e loro successive modificazioni, le disposizioni
del presente comma possono non essere applicate nei seguenti casi:
- mera sostituzione di generatori di calore individuali,
- singole ristrutturazioni degli impianti termici individuali già esistenti,
siti in stabili plurifamiliari, qualora nella versione iniziale non dispongano
già di sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione con sbocco
sopra il tetto dell’edificio. Resta ferma anche per le disposizioni del
presente articolo l’inapplicabilità agli apparecchi non considerati impianti
termici in base all’art. 1, comma 1 lettera f), quali: stufe, caminetti,
radiatori individuali, scaldacqua unifamiliari.
10. In tutti i casi di nuova installazione o di ristrutturazione dell’impianto
termico che comportino l’installazione di generatori di calore individuali,
esclusi i casi di mera sostituzione di questi ultimi, è prescritto l’impiego
di generatori isolati rispetto all’ambiente abitato, da realizzare ad
esempio mediante apparecchi di tipo C (secondo classificazione delle norme
tecniche UNI 7129) oppure apparecchi di qualsiasi tipo se installati all’esterno
o in locali tecnici adeguati. Le disposizioni del presente comma non si
applicano nei casi di incompatibilità con il sistema di evacuazione dei
prodotti della combustione già esistente. In ogni caso i generatori di
calore di tipo B1 (secondo classificazione della suddetta normativa UNI
7129) devono essere muniti all’origine di un dispositivo di controllo
dell’evacuazione dei prodotti della combustione, secondo quanto indicato
nel foglio aggiornamento UNI 7271 FA-2 del dicembre 1991.
11. Negli impianti termici di nuova installazione e nelle opere di ristrutturazione
degli impianti termici, la rete di distribuzione deve essere progettata
in modo da assicurare un valore del rendimento medio stagionale di distribuzione
compatibile con le disposizioni di cui al comma 1 relative al rendimento
globale medio stagionale. In ogni caso, come prescrizione minimale, tutte
le tubazioni di distribuzione del calore, comprese quelle montanti in
traccia o situate nelle intercapedini delle tam-ponature a cassetta, anche
quando queste ultime siano isolate termicamente, devono essere installate
e coibentate, secondo le modalità riportate nell’allegato B al presente
decreto. La messa in opera della coibentazione deve essere effettuata
in modo da garantire il mantenimento delle ca-ratteristiche fisiche e
funzionali dei materiali coibenti e di quelli da costruzione. Tubazioni
portanti fluidi a temperature diverse, quali ad esempio le tubazioni di
mandata e ritorno dell’impianto ter-mico, devono essere coibentate separatamente.
12. Negli impianti termici di nuova installazione e in quelli sottoposti
a ristrutturazione, qualora siano circoscrivibili zone di edificio a diverso
fattore di occupazione (ad esempio singoli appartamenti ed uffici, zone
di guardiania, uffici amministrativi nelle scuole), è prescritto che l’impianto
termico per la climatizzazione invernale sia dotato di un sistema di distribuzione
a zone che consenta la parzializzazione di detta climatizzazione in relazione
alle condizioni di occupazione dei locali.
13. Negli impianti termici di nuova installazione e nei casi di ristrutturazione
dell’impianto termico, qualora per il rinnovo dell’aria nei locali siano
adottati sistemi a ventilazione meccanica controllata, è prescritta l’adozione
di apparecchiature per il recupero del calore disperso per rinnovo dell’aria
ogni qual volta la portata totale dell’aria di ricambio G ed il numero
di ore annue di funzionamento M dei sistemi di ventilazione siano superiori
ai valori limite riportati nell’allegato C del presente decreto.
14. L’installazione nonché la ristrutturazione degli impianti termici
deve essere effettuata da un soggetto in possesso dei requisiti di cui
agli art. 2 e 3 della legge 5 marzo 1990, n. 46, attenendosi alle prescrizioni
contenute nella relazione tecnica di cui all’art. 28 della legge 9 gennaio
1991, n. 10.
15. Per gli edifici di proprietà pubblica o adibiti ad uso pubblico è
fatto obbligo, ai sensi del comma 7 dell’art. 26 della legge 9 gennaio
1991, n. 10, di soddisfare il fabbisogno energetico favorendo il ricorso
a fonti rinnovabili di energia o assimilate ai sensi dell’art. 1 comma
3 della legge 10 stessa, salvo impedimenti di natura tecnica od economica.
Per quanto riguarda gli impianti termici, tale obbligo si determina in
caso di nuova installazione o di ristrutturazione. Gli eventuali impedimenti
di natura tecnica ed economica devono essere evidenziati nel progetto
e nella relazione tecnica di cui al comma 1 dell’art. 28 della legge stessa
relativi all’impianto termico, riportando le specifiche valutazioni che
hanno determinato la non applicabilità del ricorso alle fonti rinnovabili
o assimilate.
16. Ai fini di cui al comma 15 il limite di convenienza economica, per
gli impianti di produzione di energia di nuova installazione o da ristrutturare,
che determina l’obbligo del ricorso alle fonti rinnovabili di energia
o assimilate è determinato dal recupero entro un periodo di otto anni
degli extracosti dell’impianto che utilizza le fonti rinnovabili o assimilate
rispetto ad un impianto convenzionale; il recupero, calcolato come tempo
di ritorno semplice, è determinato dalle minori spese per l’acquisto del
combustibile, o di altri vettori energetici,valutate ai costi di fornitura
all’atto della com-pilazione del progetto, e dagli eventuali introiti
determinati dalla vendita della sovrapproduzione di energia elettrica
o termica a terzi. Il tempo di ritorno semplice è elevato da otto a dieci
anni per edifici siti nei centri urbani dei comuni con popolazione superiore
a 50.000 abitanti, al fine di tener conto della maggior importanza dell’impatto
ambientale.
17. Nel caso l’impianto per produzione di energia venga utilizzato oltre
che per la climatizzazione invernale e per la produzione di acqua calda
per usi igienici e sanitari anche per altri usi, compreso l’utilizzo di
energia meccanica e l’utilizzo o la vendita a terzi di energia elettrica,
le valutazioni comparative tecniche ed economiche di cui ai commi 15 e
16 vanno effettuate globalmente tenendo conto anche dei suddetti utilizzi
e vendite.
18. L’allegato D al presente decreto individua alcune tecnologie di utilizzo
delle fonti rinnovabili di energia o assimilate elettivamente indicate
per la produzione di energia per specifiche categorie di edifici. L’adozione
di dette tecnologie per dette categorie di edifici deve essere specificatamente
valutata in sede di progetto e di relazione tecnica di cui all’art. 28
della legge 9 gennaio 1991, n. 10 (6) senza che tale adempimento esoneri
il progettista dal valutare la possibilità al ricorso ad altre tecnologie
d’utilizzo di fonti rinnovabili di energia o assimilate, da lui ritenute
valide.
Articolo 6 (Rendimento minimo
dei generatori di calore)
1. Negli impianti termici di
nuova installazione, nella ristrutturazione degli impianti termici nonché
nella sostituzione di generatori di calore, i generatori di calore ad
acqua calda devono avere un “rendimento termico utile” ed i generatori
di calore ad aria calda devono avere un “rendimento di combustione” non
inferiore ai rispettivi valori riportati nell’allegato E al presente decreto.
2. Alle disposizioni di cui al comma 1 non sono soggetti:
a) i generatori di calore alimentati a combustibili solidi;
b) i generatori di calore appositamente concepiti per essere alimentati
con combustibili le cui caratte-ristiche si discostano sensibilmente da
quelle dei combustibili liquidi o gassosi comunemente com-mercializzati,
quali ad esempio gas residui di lavorazioni, biogas;
c) i generatori di calore policombustibili limitatamente alle condizioni
di funzionamento con combustibili di cui alla lettera b.
Articolo 7 (Termoregolazione
e contabilizzazione)
1. Fermo restando che gli edifici
la cui concessione edilizia sia stata rilasciata antecedentemente all’entrata
in vigore del presente decreto devono disporre dei sistemi di regolazione
e controllo previsti dalle precedenti normative, le disposizioni contenute
nel presente articolo si applicano agli impianti termici di nuova installazione
e nei casi di ristrutturazione degli impianti termici.
2. Negli impianti termici centralizzati adibiti al riscaldamento ambientale
per una pluralità di utenze, qualora la potenza nominale del generatore
di calore o quella complessiva dei generatori di calore sia uguale o superiore
a 35 kW, è prescritta l’adozione di un gruppo termoregolatore dotato di
programmatore che consenta la regolazione della temperatura ambiente almeno
su due livelli a valori sigillabili nell’arco delle 24 ore. Il gruppo
termoregolatore deve essere pilotato da una sonda ter-mometrica di rilevamento
della temperatura esterna. La temperatura esterna e le temperature di
mandata e di ritorno del fluido termovettore devono essere misurate con
una incertezza non superiore a ±2° C.
3. Ai sensi del comma 6 dell’articolo 26 della legge 9 gennaio 1991, n.
10, gli impianti di riscaldamento al servizio di edifici di nuova costruzione,
la cui concessione edilizia sia stata rilasciata dopo il 18 luglio 1991,
data di entrata in vigore di detto articolo 26, devono essere progettati
e realizzati in modo tale da consentire l’adozione di sistemi di termoregolazione
e di contabilizzazione del calore per ogni singola unità immobiliare.
4. Il sistema di termoregolazione di cui al comma 2 del presente articolo
può essere dotato di un programmatore che consenta la regolazione su un
solo livello di temperatura ambiente qualora i ogni singola unità immobiliare
sia effettivamente installato e funzionante un sistema di contabilizzazione
del calore e un sistema di termoregolazione pilotato da una o più sonde
di misura della temperatura ambiente dell’unità immobiliare e dotato di
programmatore che consenta la regolazione di questa temperatura almeno
su due livelli nell’arco delle 24 ore.
5. Gli edifici o le porzioni di edificio che in relazione alla loro destinazione
d’uso sono normalmente soggetti ad una occupazione discontinua nel corso
della settimana o del mese devono inoltre disporre di un programmatore
settimanale o mensile che consenta lo spegnimento del generatore di calore
o l’intercettazione o il funzionamento in regime di attenuazione del sistema
di riscaldamento nei periodi di non occupazione.
6. Gli impianti termici per singole unità immobiliari destinati, anche
se non esclusivamente, alla climatizzazione invernale devono essere parimenti
dotati di un sistema di termoregolazione pilotato da una o più sonde di
misura della temperatura ambiente con programmatore che consenta la regolazione
di questa temperatura su almeno due livelli di temperatura nell’arco delle
24 ore.
7. Al fine di non determinare sovrariscaldamento nei singoli locali di
una unità immobiliare per effetto degli apporti solari e degli apporti
gratuiti interni è opportuna l’installazione di dispositivi per la regolazione
automatica della temperatura ambiente nei singoli locali o nelle singole
zone aventi caratteristiche di uso ed esposizioni uniformi. L’installazione
di detti dispositivi è aggiuntiva rispetto ai sistemi di regolazione di
cui ai precedenti commi 2, 4, 5 e 6, ove tecnicamente compatibile con
l’e-ventuale sistema di contabilizzazione, ed è prescritta nei casi in
cui la somma dell’apporto termico solare mensile, calcolato nel mese a
maggiore insolazione tra quelli interamente compresi nell’arco del periodo
annuale di esercizio dell’impianto termico, e degli apporti gratuiti interni
convenzionali sia superiore al 20% del fabbisogno energetico complessivo
calcolato nello stesso mese.
8. L’eventuale non adozione dei sistemi di cui al comma 7 deve essere
giustificata in sede di relazione tecnica di cui al comma 1 dell’art.
28 della legge 9 gennaio 1991, n. 10; in particolare la valutazione degli
apporti solari e degli apporti gratuiti interni deve essere effettuata
utilizzando la metodologia indicata dalle norme tecniche UNI di cui al
comma 3 dell’art. 8.
9. Nel caso di installazione in centrale termica di più generatori di
calore, il loro funzionamento deve essere attivato in maniera automatica
in base al carico termico dell’utenza.
Articolo 8 (Valori limite
del fabbisogno energetico normalizzato per la climatizzazione invernale)
1. Ai fini dell’applicazione
del presente decreto il fabbisogno energetico convenzionale per la climatizzazione
invernale è la quantità di energia primaria globalmente richiesta, nel
corso di un anno, per mantenere negli ambienti riscaldati la temperatura
al valore costante di 20° C con un adeguato ricambio d’aria durante una
stagione di riscaldamento il cui periodo è convenzionalmente fissato:
a) per le zone climatiche A, B, C, D, E, dal comma 2 dell’articolo 9 del
presente decreto;
b) per la zona climatica F in 200 giorni a partire dal 5 di ottobre, senza
che ciò determini alcuna limitazione dell’effettivo periodo annuale di
esercizio.
2. Il fabbisogno energetico normalizzato per la climatizzazione invernale
(FEN) è il fabbisogno ener-getico convenzionale di cui al precedente comma
1 diviso per il volume riscaldato e i gradi-giorno della località.
L’unità di misura utilizzata è il kJ/m 3 ) GG.
3. Il calcolo del fabbisogno energetico convenzionale per la climatizzazione
invernale definito al comma 1 ed il calcolo del fabbisogno energetico
normalizzato per la climatizzazione invernale definito al comma 2 devono
essere effettuati con la metodologia indicata dalle norme tecniche UNI
che PRONTUARIO TECNICO caldaie verranno pubblicate entro il 31 ottobre
1993 e recepite dal Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato
entro i successivi trenta giorni; tale calcolo deve essere riportato nella
relazione tecnica di cui al comma 1 dell’art. 28 della legge 9 gennaio
1991, n. 10.
4. La metodologia UNI di cui al comma 3 esprime il bilancio energetico
del sistema edificio-impianto termico e tiene conto, in termini di apporti:
- dell’energia primaria immessa nella centrale termica attraverso i vettori
energetici,
- dell’energia solare fornita all’edificio,
- degli apporti gratuiti interni quali, ad esempio, quelli dovuti al metabolismo
degli abitanti, all’uso della cucina, agli elettrodomestici, all’illuminazione,in
termini di perdite:
- dell’energia persa per trasmissione e per ventilazione attraverso l’involucro
edilizio, comprenden-te quest’ultima anche l’energia associata all’umidità,
- dell’energia persa dall’impianto termico nelle fasi di produzione, regolazione,
distribuzione ed emissione del calore.
5. Per edifici con volumetria totale lorda climatizzata inferiore a 10.000
m 3 è ammesso un calcolo semplificato del fabbisogno energetico convenzionale
e del fabbisogno energetico normalizzato, basato su un bilancio energetico
del sistema edificio impianto che tiene conto, in termini di apporti:
- dell’energia primaria immessa nella centrale termica attraverso i vettori
energetici, in termini di perdite:
- dell’energia persa per trasmissione e per ventilazione attraverso l’involucro
edilizio, comprenden-te quest’ultima anche l’energia associata all’umidità,
- dell’energia persa dall’impianto termico nelle fasi di produzione, regolazione,
distribuzione ed emissione del calore.
6. Il calcolo del coefficiente di dispersione volumica per trasmissione
dell’involucro edilizio deve es-sere effettuato utilizzando le norme UNI
7357 e non deve superare i valori che saranno fissati dai regolamenti
di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 4 della legge 9 gennaio 1991, n. 10. In
attesa della emanazione di detti regolamenti, i valori limite di tale
coefficiente restano fissati in conformità di quanto disposto dal decreto
del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, di concerto
con il Ministro dei lavori pubblici del 30 luglio 1986 pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 20 otto-bre 1986, n. 244.
7. Il valore del fabbisogno energetico normalizzato per la climatizzazione
invernale di cui al comma 2, calcolato con le metodologie di cui ai commi
3, 4, 5, 6, deve risultare inferiore al seguente valore limite:
FEN lim =[(Cd+0.34n)- k u
(0,01I/dTm + a/dTm )] 86.4/hg
La predetta formula non è utilizzabile
per il calcolo del fabbisogno energetico normalizzato per la climatizzazione
invernale; essa serve esclusivamente per la determinazione di un valore
limite superiore di detto fabbisogno; il valore dei simboli e delle costanti
viene di seguito elencato:
Cd = coefficiente di dispersione volumica per trasmissione dell’involucro
edilizio, espresso in W/m 3 °C, calcolato secondo le indicazioni dell’art.
8, comma 6; n=numero dei volumi d’aria ricambiati in un’ora (valore medio
nelle 24 ore), espresso in h -1 ;
0.34=costante, dimensionata in W h/m 3 °C, che esprime il prodotto del
calore specifico dell’aria per la sua densità;
I=media aritmetica dei valori dell’irradianza solare media mensile sul
piano orizzontale espressa in W/m2, la media è estesa a tutti i mesi dell’anno
interamente compresi nel periodo di riscaldamento di cui al comma 1 del
presente articolo; i valori saranno forniti dalle norme tecniche UNI di
cui al comma 3;
dTm=differenza di temperatura media
stagionale espressa in °C; i valori saranno forniti dalle norme tecniche
UNI di cui al comma 3;
0.01=valore convenzionale, espresso in m -1 , della superficie ad assorbimento
totale dell’energia sola-re per unità di volume riscaldato;
a=valore degli apporti gratuiti interni, espresso in W/m 3 , fissati in
conformità a quanto indicato nelle norme tecniche UNI di cui al comma
3;
ku=coefficiente adimensionato di utilizzazione degli apporti solari e
degli apporti gratuiti interni, calcolato in conformità a quanto indicato
nelle norme tecniche UNI di cui al comma 3;
86.4=migliaia di secondi in un giorno; rappresenta la costante di conversione
da W/m 3 °C (dimen-sioni della espressione tra parentesi nella formula)
a kJ/m 3 GG (dimensione del FEN);
hg=valore del rendimento globale medio stagionale definito all’art. 5
comma 1.
8. Il valore n, indica la media giornaliera nelle 24 ore del numero dei
volumi d’aria ricambiati in un’ora ed è convenzionalmente fissato in 0.5
per l’edilizia abitativa nel caso non sussistano ricambi mec-canici controllati.
9. Nei casi in cui sussistano valori minimi di ricambio d’aria imposti
da norme igieniche o sanitarie (in relazione ad esempio: alla destinazione
d’uso dell’edificio, all’eventuale presenza nei locali di apparecchi di
riscaldamento a focolare aperto), o comunque regolamentati da normative
tecniche, il valore di n è convenzionalmente fissato pari ad 1.1 volte
i valori succitati, che devono comunque essere espressi in termini di
valori medi giornalieri nelle 24 ore.
10. Per edifici con volumetria totale lorda climatizzata inferiore a 10.000
m 3 , nel caso sia stato utilizzato il calcolo semplificato di cui al
punto 5, il valore limite del fabbisogno energetico normalizzato per climatizzazione
invernale, dovrà essere calcolato mediante la formula di cui al comma
7 ponendo I=0, a=0.
11. La formulazione del valore limite del fabbisogno energetico normalizzato
di cui al comma 7 potrà essere variata, anche in relazione all’evoluzione
della normativa nazionale o comunitaria, mediante decreto del Ministro
dell’industria del commercio e dell’artigianato.
Articolo 9 (Limiti di esercizio
degli impianti termici)
1. Gli impianti termici destinati
alla climatizzazione invernale degli ambienti devono essere condotti in
modo che, durante il loro funzionamento, non vengano superati i valori
massimi di temperatura fissati dall’articolo 4 del presente decreto.
2. L’esercizio degli impianti termici è consentito con i seguenti limiti
massimi relativi al periodo an-nuale di esercizio dell’impianto termico
ed alla durata giornaliera di attivazione: Zona A: ore 6 giornaliere dal
1° dicembre al 15 marzo; Zona B: ore 8 giornaliere dal 1° dicembre al
31 marzo; Zona C: ore 10 giornaliere dal 15 novembre al 31 marzo; Zona
D: ore 12 giornaliere dal 1° novembre al 15 aprile; Zona E: ore 14 giornaliere
dal 15 ottobre al 15 aprile; Zona F: nessuna limitazione. Al di fuori
di tali periodi gli impianti termici possono essere attivati solo in presenza
di situazioni cli-matiche che ne giustifichino l’esercizio e comunque
con una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita
a pieno regime.
3. E’ consentito il frazionamento dell’orario giornaliero di riscaldamento
in due o più sezioni.
4. La durata di attivazione degli impianti non ubicati nella zona F deve
essere comunque compresa tra le ore 5 e le ore 23 di ciascun giorno.
5. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 4, relative alla limitazione del
periodo annuale di esercizio ed alla durata giornaliera di attivazione
non si applicano:
a) agli edifici rientranti nella categoria E.3;
b) alle sedi delle rappresentanze diplomatiche e di organizzazioni internazionali,
che non siano ubi-cate in stabili condominiali;
c) agli edifici rientranti nella categoria E.7, solo se adibiti a scuole
materne e asili nido;
d) agli edifici rientranti nella categoria E.1, adibiti ad alberghi, pensioni
ed attività assimilabili;
e) agli edifici rientranti nella categoria E.6, adibiti a piscine saune
e assimilabili;
f) agli edifici rientranti nella categoria E.8, nei casi in cui ostino
esigenze tecnologiche o di produzione.
6. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 4 non si applicano, limitatamente
alla sola durata giornaliera di attivazione degli impianti termici per
il riscaldamento degli edifici,nei seguenti casi:
a) edifici rientranti nella categoria E.2 ed E.5, limitatamente alle parti
adibite a servizi senza interruzione giornaliera delle attività;
b) impianti termici che utilizzano calore proveniente da centrali di cogenerazione
con produzione combinata di elettricità e calore;
c) impianti termici che utilizzano sistemi di riscaldamento di tipo a
pannelli radianti incassati nell’opera muraria;
d) impianti termici al servizio di uno o più edifici dotati di circuito
primario, al solo fine di alimentare gli edifici di cui alle deroghe previste
al comma 5, di produrre acqua calda per usi igienici e sanitari, nonché
al fine di mantenere la temperatura dell’acqua nel circuito primario al
valore necessario a garantire il funzionamento dei circuiti secondari
nei tempi previsti;
e) impianti termici centralizzati di qualsivoglia potenza, dotati di apparecchi
per la produzione di calore aventi valori minimi di rendimento non inferiori
a quelli richiesti per i generatori di calore installati dopo l’entrata
in vigore del presente regolamento e dotati di gruppo termoregolatore
pilotato da una sonda di rilevamento della temperatura esterna con programmatore
che consenta la regolazione almeno su due livelli della temperatura ambiente
nell’arco delle 24 ore; questi impianti possono essere condotti in esercizio
continuo purché il programmatore giornaliero venga tarato e sigillato
per il raggiungimento di una temperatura degli ambienti pari a 16° C +2°
C di tolleranza nelle ore al di fuori della durata giornaliera di attivazione
di cui al comma 2 del presente articolo;
f) impianti termici centralizzati di qualsivoglia potenza, dotati di apparecchi
per la produzione di calore aventi valori minimi di rendimento non inferiori
a quelli richiesti per i generatori di calore installati dopo l’entrata
in vigore del presente regolamento e nei quali sia installato e funzionante,
in ogni singola unità immobiliare, un sistema di contabilizzazione del
calore ed un sistema di termoregolazione della temperatura ambiente dell’unità
immobiliare stessa dotato di un programmatore che consenta la regolazione
almeno su due livelli di detta temperatura nell’arco delle 24 ore;
g) impianti termici per singole unità immobiliari dotati di apparecchi
per la produzione di calore aventi valori minimi di rendimento non inferiori
a quelli richiesti per i generatori di calore installati dopo l’entrata
in vigore del presente regolamento e dotati di un sistema di termoregolazione
della tem-peratura ambiente con programmatore giornaliero che consenta
la regolazione di detta temperatu-ra almeno su due livelli nell’arco delle
24 ore nonché lo spegnimento del generatore di calore sulla base delle
necessità dell’utente;
h) impianti termici condotti mediante “contratti di servizio energia”
i cui corrispettivi siano essenzialmente correlati al raggiungimento del
comfort ambientale nei limiti consentiti dal presente regolamento, purché
si provveda, durante le ore al di fuori della durata di attivazione degli
impianti consentita dal comma 2 ad attenuare la potenza erogata dall’impianto
nei limiti indicati alla lettera e);
7. In caso di fabbricato in condominio ciascun condomino o locatario può
richiedere che, a cura delle Autorità competenti di cui all’art. 31 comma
3 della legge 9 gennaio 1991, n. 10 e a proprie spese, venga verificata
l’osservanza delle disposizioni del presente regolamento.
8. In tutti gli edifici di cui all’art. 3 l’amministratore e, dove questo
manchi, il proprietario o i proprietari sono tenuti ad esporre, presso
ogni impianto termico centralizzato al servizio di una pluralità di utenti,
una tabella concernente: a) l’indicazione del periodo annuale di esercizio
dell’impianto termico e dell’orario di attivazione giornaliera prescelto
nei limiti di quanto disposto al presente articolo; b) le generalità e
il domicilio del soggetto responsabile dell’esercizio e della manutenzione
dell’impianto termico.
Articolo 10 (Facoltà delle
Amministrazioni comunali in merito ai limiti di esercizio degli impianti
termici)
1. In deroga a quanto previsto
dall’art. 9, i sindaci, su conforme delibera immediatamente esecutiva
della giunta comunale, possono ampliare, a fronte di comprovate esigenze,
i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di attivazione
degli impianti termici, sia per i centri abitati,sia per i singoli immobili.
2. I sindaci assicurano l’immediata informazione della popolazione relativamente
ai provvedimenti adottati ai sensi del comma 1.
Articolo 11 (Esercizio e
manutenzione degli impianti termici e controlli relativi)
1. L’esercizio e la manutenzione
degli impianti termici sono affidati al proprietario, definito come alla
lettera j) dell’art. 1 comma 1, o per esso a un terzo, avente i requisiti
definiti alla lettera o) dell’art. 1, comma 1, che se ne assume la responsabilità.
2. Nel caso di unità immobiliari dotate di impianti termici individuali
la figura dell’occupante, a qualsiasi titolo, dell’unità immobiliare stessa
subentra per la durata dell’occupazione, alla figura del proprietario,
nell’onere di adempiere agli obblighi previsti dal presente regolamento
e nelle connesse responsabilità limitatamente all’esercizio, alla manutenzione
dell’impianto termico ed alle verifiche periodiche di cui al comma 12.
3. Nel caso di impianti termici centralizzati con potenza nominale superiore
a 350 kW ed in ogni casoqualora gli impianti termici siano destinati esclusivamente
ad edifici di proprietà pubblica od esclusivamente ad edifici adibiti
ad uso pubblico, il possesso dei requisiti richiesti al “terzo responsabile
dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto termico” è dimostrato
mediante l’iscrizione ad albi na-zionali tenuti dalla pubblica amministrazione
e pertinenti per categoria quali, ad esempio, l’albo na-zionale dei costruttori
- categoria gestione e manutenzione degli impianti termici di ventilazione
e di condizionamento, oppure mediante l’iscrizione ad elenchi equivalenti
delle Comunità Europee, oppure mediante accreditamento del soggetto ai
sensi delle norme UNI EN 29.000 (9/a).
4. Le operazioni di manutenzione dell’impianto termico devono essere eseguite
secondo le prescri-zioni delle vigenti normative UNI e CEI devono essere
effettuate almeno una volta l’anno salvo indicazioni pió restrittive delle
suddette normative.
5. Il nominativo del responsabile dell’esercizio e della manutenzione
degli impianti termici deve essere riportato in evidenza sul “libretto
di centrale” o sul “libretto di impianto” prescritto dal comma 9.
6. Il responsabile dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto termico
appone la firma sul “libretto di centrale” o sul “libretto d’impianto”
di cui al comma 9 per accettazione della funzione che lo impegna, tra
l’altro, quale soggetto delle sanzioni amministrative previste dal comma
5 dell’artico-lo 34 della legge 9 gennaio 1991, n. 10.
7. Il responsabile dell’esercizio e della manutenzione degli impianti
termici è tra l’altro tenuto:
- al rispetto del periodo annuale di esercizio;
- all’osservanza dell’orario prescelto, nei limiti della durata giornaliera
di attivazione consentita dall’art. 9;
- al mantenimento della temperatura ambiente entro i limiti consentiti
dalle disposizioni di cui all’art. 4.
8. Nel caso di impianti termici individuali è fatto obbligo all’occupante
l’unità immobiliare di affi-dare la manutenzione dell’impianto a persona
fisica o giuridica che risponda ai requisiti di cui alla lettera o) dell’art.
1, qualora non possegga esso stesso i requisiti ivi richiesti. Tali requisiti,
nel caso specifico di impianti termici individuali, si intende sussistano,
tra l’altro, per i soggetti abilitati alla manutenzione degli impianti
di cui all’articolo 1, comma 1, lettera c), della legge 5 marzo 1990,
n. 46. La figura del responsabile dell’esercizio e della manutenzione
si identifica con l’occupante o, su de-lega di questo, con il soggetto
cui è affidata la manutenzione dell’impianto, fermo restando che l’occupante
stesso assume in maniera esclusiva le responsabilità di cui al comma 7.
Al termine dell’occupazione è fatto obbligo all’occupante di consegnare
al proprietario o al subentrante il “libretto di impianto” prescritto
al comma 9.
9. Gli impianti termici con potenza nominale superiore o uguale a 35 kW
devono essere muniti di un “libretto di centrale” conforme all’allegato
F al presente regolamento; gli impianti termici con potenza nominale inferiore
a 35 kW devono essere muniti di un “libretto di impianto” conforme all’allegato
G al presente regolamento.
10. I modelli dei libretti di centrale e dei libretti d’impianto di cui
al comma 9 possono essere aggiornati dal Ministro dell’industria, del
commercio e dell’artigianato con proprio decreto.
11. La compilazione iniziale del libretto nel caso di impianti termici
di nuova installazione o da ristrutturare e, per impianti termici individuali
anche in caso di sostituzione di generatori di calore, deve essere effettuata
da un installatore che possegga i requisiti richiesti per l’installazione
e ma-nutenzione degli impianti di cui all’art. 1, comma 1, lettera c)
della legge 5 marzo 1990, n. 46. La compilazione iniziale del libretto
per impianti esistenti all’atto dell’entrata in vigore del pre-sente regolamento
nonchè la compilazione per le verifiche periodiche previste dal presente
regolamento è effettuata dal responsabile dell’esercizio e della manutenzione
dell’impianto termico.
12. Gli elementi da sottoporre a verifica periodica sono quelli riportati
sul “libretto di centrale” o sul “libretto di impianto” di cui al comma
9. Le suddette verifiche vanno effettuate almeno una volta l’anno, normalmente
all’inizio del periodo di riscaldamento, per i generatori di calore con
po-tenza nominale superiore o uguale a 35 kW e almeno con periodicità
biennale per i generatori di ca-lore con potenza nominale inferiore, ferma
restando la periodicità almeno annuale delle operazioni di manutenzione
prescritte al comma 4.
13. Per le centrali termiche dotate di generatore di calore o di generatori
di calore con potenza termica nominale complessiva maggiore o uguale a
350 kW è inoltre prescritta una seconda determinazione del solo rendimento
di combustione da effettuare normalmente alla metà del periodo di riscaldamento.
14. Il rendimento di combustione, rilevato nel corso delle verifiche di
cui ai commi 12 e 13, misurato al valore nominale della potenza termica
del focolare, in conformità a norme tecniche UNI che verranno pubblicate
entro il 31 ottobre 1993 e recepite dal Ministero dell’industria, del
commercio e dell’artigianato entro i successivi trenta giorni, deve risultare:
a) per i generatori di calore ad acqua calda installati antecedentemente
alla data di entrata in vigore del presente regolamento: non inferiore
a quattro punti percentuali rispetto al valore minimo del rendimento termico
utile alla potenza nominale indicato al punto 1 dell’allegato E;
b) per i generatori di calore ad acqua calda installati dopo l’entrata
in vigore del presente regolamento: non inferiore a un punto percentuale
rispetto al valore minimo del rendimento termico utile alla potenza nominale
indicato al punto 1 dell’allegato E;
c) per generatori di calore ad aria calda installati antecedentemente
alla data di entrata in vigo-re del presente regolamento: non inferiore
a sei punti percentuali rispetto al valore minimo del rendimento di combustione
alla potenza nominale indicato al punto 2 dell’allegato E;
d) per generatori di calore ad aria calda installati dopo l’entrata in
vigore del presente regolamento: non inferiore a tre punti percentuali
rispetto al valore minimo del rendimento di combustione alla potenza nominale
indicato al punto 2 dell’allegato E. 15. Qualora i generatori di calore
installati antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente
regolamento non possano essere ricondotti mediante operazioni di manutenzione
ai valori di rendimento di combustione indicati alle lettere a) e c) del
comma 14 è prescritta la loro sostituzione entro i termini appresso indicati:
potenza nominale termini 350 KW e oltre entro il 30 settembre 1994 inferiore
a 350 KW per zone climatiche E, F entro il 30 settembre 1995 inferiore
a 350 KW per le restanti zone climatiche entro il 30 settembre 1996 I
generatori di calore installati successivamente alla data di entrata in
vigore del presente regolamento per i quali, durante le operazioni di
verifica in esercizio, siano stati rilevati rendimenti di combustione
inferiori a quelli indicati alle lettere b) e d) del comma 14, non riconducibili
a tali valori mediante operazioni di manutenzione, devono essere sostituiti
entro 300 giorni solari a partire dalla data della verifica.
16. I generatori di calore per i quali, durante le operazioni di verifica
in esercizio, siano stati rilevati rendimenti di combustione inferiori
a quelli indicati alle lettere b) e d) del comma 14, sono comunque esclusi
dalla conduzione in esercizio continuo prevista alle lettere e), f), g)
ed h) del comma 6 dell’art. 9.
17. Gli impianti termici che provvedono alla climatizzazione invernale
degli ambienti in tutto o in parte mediante l’adozione di macchine e sistemi
diversi dai generatori di calore, macchine e sistemi quali ad esempio
le pompe di calore, le centrali di cogenerazione al servizio degli edifici,
gli scambiatori di calore al servizio delle utenze degli impianti di teleriscaldamento,
gli impianti di climatizzazione invernale mediante sistemi solari attivi,
devono essere muniti di “libretto di centrale” predisposto, secondo la
specificità del caso, dall’installatore dell’impianto ovvero, per gli
impianti esistenti, dal responsabile dell’esercizio e della manutenzione;
detto libretto dovrà contene-re oltre alla descrizione dell’impianto stesso,
l’elenco degli elementi da sottoporre a verifica, i limiti di accettabilità
di detti elementi in conformità alle leggi vigenti, la periodicità prevista
per le verifiche; un apposito spazio dovrà inoltre essere riservato all’annotazione
degli interventi di manutenzione straordinaria. Per la parte relativa
ad eventuali generatori di calore il libretto di centrale si atterrà alle
relative disposizioni già previste nel presente regolamento.
18. Ai sensi dell’art. 31, comma 3 della legge 10/1991, i comuni con più
di quarantamila abitanti e le provincie per la restante parte del territorio
effettuano, con cadenza almeno biennale e con onere a carico degli utenti
ed anche avvalendosi di organismi esterni aventi specifica competenza
tecnica, i controlli necessari ad accertare l’effettivo stato di manutenzione
e di esercizio dell’impianto termico. I risultati dei controlli eseguiti
sugli impianti termici con potenza superiore o uguale a 35 KW devono essere
segnati nel libretto di centrale utilizzando gli spazi appositamente previsti.
19. In caso di affidamento ad organismi esterni dei controlli di cui al
comma 18, i comuni e le province competenti dovranno stipulare con detti
organismi appositi convenzioni, previo accertamento che gli stessi non
svolgano nel contempo funzione di responsabile dell’esercizio e della
manutenzione degli impianti termici sottoposti a controllo. L’ENEA nell’ambito
dell’accordo di programma con il Ministero dell’Industria, del Commercio
e dell’Artigianato, fornisce agli Enti locali che ne facciano richiesta
assistenza per l’accertamento dell’idoneità tecnica dei predetti organismi.
20. In una prima fase transitoria di applicazione del presente regolamento,
in alternativa alle procedure di controllo di cui ai commi 18 e 19, gli
Enti di cui al comma 18 possono, con proprio provvedimento, reso noto
alle popolazioni interessate, al Ministero dell’Industria, del Commercio
e dell’Artigianato e all’ENEA, stabilire che i controlli ordinari biennali
si intendano effettuati nei casi in cui i proprietari degli impianti termici
o i terzi responsabili dell’esercizio e manutenzione degli stessi trasmettano,
entro termini stabiliti dal provvedimento medesimo, apposita dichiarazione,
con firma autenticata e con connessa assunzione di responsabilità, attestante
il rispetto delle norme del presente regolamento, con particolare riferimento
ai risultati dell’ultima delle verifiche periodiche di cui al comma 12.
Gli Enti, qualora ricorrano a tale forma di controllo, devono comunque
effettuare verifiche a campione ai fini del riscontro della veridicità
delle dichiarazioni pervenute, devono altresì provvedere per tutti gli
impianti termici per i quali risulti omessa la dichiarazione di cui sopra
a controlli nei termini previsti dal comma 18. La fase transitoria di
cui al presente comma non deve di norma superare i due anni per gli impianti
termici con potenza superiore o uguale a 350 kW, i quattro anni per gli
impianti termici centralizzati di potenza inferiore a 350 kW ed i sei
anni per gli impianti termici per singole unità immobiliari.
Articolo 12 (Entrata in vigore)
1. Il presente regolamento,
salvo quanto disposto al comma 2, entra in vigore il quindicesimo giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
2. Le disposizioni di cui agli articoli 5, 7, 8 e 11 hanno effetto dal
novantesimo giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del decreto del Ministro dell’industria,
del commercio e dell’artigianato di recepimento delle normative UNI previste
dall’articolo 5, comma 2, dall’articolo 8, comma 3, dall’articolo 11,
comma 14, e dall’allegato B e, in ogni caso, a decorrere dal 1° agosto
1994. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della repubblica italiana.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 26 agosto
1993 caldaie
|