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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 APRILE 1994, n. 392 Regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle imprese ai fini della installazione, ampliamento e trasformazione degli impianti nel rispetto delle norme di sicurezza. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l’articolo 87, comma
quinto, della Costituzione; EMANA Art. 1. Oggetto del regolamento 1. Il presente regolamento disciplina il procedimento di accertamento, riconoscimento e certificazione dei requisiti tecnico-professionali nei confronti delle imprese abilitate alla trasformazione, all’ampliamento ed alla manutenzione degli impianti di cui all’articolo 1 della legge 5 marzo 1990, n. 46, e procedimenti collegati. Art. 2 Definizioni 1. Ai sensi del presente regolamento, per “legge”, si intende la legge 5 marzo 1990, n. 46; per “camera di commercio”, si intende la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Art. 3. Denuncia di inizio di attività da parte delle imprese 1. Le imprese abilitate ai
sensi dell’articolo 2 della legge che intendono esercitare alcune o tutte
la attività di installazione, ampliamento, trasformazione e manutenzione
degli impianti di cui all'articolo 1 della legge, presentano, ai sensi
dell’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dall’articolo
2, decimo comma della legga 24 dicembre 1993, n. 537, denuncia di inizio
delle attività stesse indicando, con riferimento alle lettere dell’articolo
1 e alle relative singole voci, quali esse ef-fettivamente siano e dichiarandosi
in possesso dei requisiti di cui all’articolo 3 della legge. Art. 4. Verifiche 1. Le verifiche previste dall’articolo 14, comma 1, della legge dovranno essere effettuate dai comuni aventi più di diecimila abitanti nella misura non inferiore al 10% del numero di certificati di abitabilità o agibilità rilasciati annualmente. Art. 5. Dichiarazione di conformità 1. I responsabili degli uffici tecnici delle aziende non installatrici che posseggono i requisiti tecnico-professionali previsti dall’articolo 3 della legge, e che siano preposti alla sicurezza e alla realizzazione degli impianti aziendali possono rilasciare, per tali impianti, la dichiarazione di conformità prevista dall’articolo 9 della legge e dall’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1991, n. 447. Art. 6. Adeguamento mediante atto di notorietà e dichiarazione sostitutiva 1. Per gli impianti comuni
degli edifici di civile abitazione già conformi al dettato della legge
al momento della entrata in vigore della medesima, per lavori completati
antecedentemente, i responsabili dell’amministrazione degli stessi possono
dimostrare l’avvenuto adeguamento mediante atto di notorietà, sottoscritto
davanti ad un pubblico ufficiale, nel quale siano indicati gli adeguamenti
effettuati. Art. 7. Norme abrogate 1. Ai sensi dell’articolo 2, comma 8, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono abrogati gli articoli 4,5, 15, commi 2 e 3, della legge 5 marzo 1990, n. 46, e gli articoli 3 e 7, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1991, n. 447. Art. 8. Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore centottanta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 18 aprile 1994 |