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MINISTERO DELL’INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL’ARTIGIANATO
Circolare
12 Aprile 1994, n. 233/F
Art. 11 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 Agosto 1993, n. 412, recante norme per
la progettazione, l’installazione, l’esercizio e la manutenzione degli
impianti termici degli edifici. Indicazioni interpretative e di chiarimento.
Alle prefetture Alle regioni
ed alle province autonome tramite i commissari di Governo All’Unione delle
province italiane (UPI) All’Associazione nazionale dei consumatori italiani
(ANCI)
Il decreto del Presidente della
Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, recante norme per la progettazione,
l’installazione, l’esercizio e la manutenzione degli impianti termici
degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, è stato
pubblicato nel supplemento ordinario n. 96 alla Gazzetta Ufficiale n.
242 del 14 ottobre 1993. La maggior parte delle disposizioni ivi contenute,
con particolare riferimento a quelle inerenti i limiti di esercizio degli
impianti termici, hanno già avuto effetto con l’or-dinaria entrata in
vigore del regolamento. Le disposizioni di cui agli articoli 5, 7, 8 e
11 del medesimo regolamento, inerenti in particolare le prescrizioni ai
fini della progettazione, dell’installazione e della manutenzione degli
impianti termici, avranno invece effetto a decorrere dal novantesimo giorno
successivo a quello di pubblicazione del decreto ministeriale di recepimento
delle normative UNI previste dai medesimi articoli e, in ogni caso, a
decorrere dal 1° Agosto 1994. È a tale ultima data che deve peraltro ormai
farsi riferimento considerato che lo stato dell’iter di predisposizione
delle norme in argomento da parte dell’UNI non consente di prevedere che
il relativo decreto di recepimento venga pubblicato prima della metà del
prossimo mese di maggio. Questo Ministero, in relazione all'approssimarsi
di tale termine di efficacia ed ai quesiti pervenuti in merito all’applicazione
delle norme in questione, ritiene opportuno fornire, con la presente circolare,
alcuni chiarimenti interpretativi, con particolare riferimento ai requisiti
richiesti per il terzo responsabile dell’esercizio e della manutenzione
dell’impianto termico ed alla disciplina della sostituzione dei generatori
di calore il cui rendimento di combustione risulti inferiore ai limiti
prescritti.
A. Requisiti del terzo responsabile
dell’esercizio e della manutenzione dell'impianto termico.
1) La legge 9 gennaio 1991,
n. 10 ha previsto all’art. 31, commi 1 e 2, la possibilità di delegare
ad un soggetto terzo la responsabilità dell’esercizio e della manutenzione
degli impianti termici per il riscaldamento degli edifici. La medesima
disposizione prevede che il proprietario, ovvero il terzo che si assume
tale responsabilità ove il proprietario stesso si avvalga della predetta
possibilità di delega, debba “adottare misure necessarie per contenere
i consumi di energia” e sia tenuto “a condurre gli impianti e a disporre
tutte le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria secondo
le prescrizioni della vigente normativa UNI e CEI”; l’eventuale delega
di responsabilità ad un soggetto terzo implica, fra l’altro, che esso
subentri al proprietario o all’amministratore anche come destinatario
delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’art. 34, comma 5,
della medesima legge n. 10/1991.
2) Nel decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412,
sono stati precisati, fra l’altro, i requisiti che debbono essere posseduti
dall’eventuale terzo responsabile nominato dal proprietario. In particolare,
l’art. 1, comma 1, lettera o), di detto regolamento prevede che il terzo
responsabile debba essere “in possesso dei requisiti previsti dalle normative
vigenti e comunque di idonea capacità tecnica, economica ed organizzativa”;
tale prescrizione ha lo scopo di evidenziare che il soggetto delegato
dal proprietario in qualità di terzo responsabile non può essere un mero
prestanome, bensì deve possedere capacità adeguate ed i requisiti previsti
dalle norme vigenti per provvedere direttamente alla conduzione e manutenzione
degli impianti.
3) Il regolamento, in generale, lascia piena discrezione ai soggetti proprietari
nella valutazione della sussistenza di tali requisiti, precisando tuttavia
al comma 8 dell’art. 11 che per gli impianti termici individuali si intende
che essi sussistano per i soggetti abilitati alla manutenzione ai sensi
della legge 5 marzo 1990, n. 46; tale precisazione non costituisce peraltro
un vincolo aggiuntivo in quanto, una volta chiarito che sia la legge n.
10/1991 che il predetto regolamento richiedono che la delega di re-sponsabilità
sia esercitata nei confronti di un soggetto che possa provvedere direttamente
alla conduzione e manutenzione degli impianti, è la stessa legge n. 46/1990
che individua i requisiti minimi che già debbono essere posseduti dal
soggetto che effettua tali interventi di manutenzione, anche nell’ipotesi
che il proprietario ne conservi la relativa responsabilità.
4) L’abilitazione alla manutenzione degli impianti ai sensi della legge
n. 46/1990 risulta pertanto un requisito minimo per l’assunzione della
responsabilità di esercizio e manutenzione di qualsiasi impianto termico,
e non solo per gli impianti unifamiliari. Il patentino di abilitazione
che, ai sensi dell’art. 16 della legge 13 luglio 1966, n. 615, deve essere
obbligatoriamente posseduto dal personale addetto alla conduzione degli
impianti termici di potenzialità superiore a 200.000 kcal/h e la conseguente
iscrizione nel registro di cui all’articolo 17 della medesima legge, essendo
riferiti al personale addetto e non all’impresa alle cui dipendenze esso
opera, non costituiscono invece requisito sufficiente affinché l’impresa
stessa sia destinataria della delega di responsabilità di esercizio e
manutenzione dell’impianto, ove essa non sia abilitata ai sensi della
legge n. 46/1990.
5) Solo per gli impianti termici centralizzati con potenza nominale superiore
a 350 kW o comunque destinati esclusivamente ad edifici di proprietà pubblica
o adibiti ad uso pubblico l’art. 11, comma 3, del predetto regolamento
prescrive che il possesso dei requisiti richiesti al “terzo responsabile”
sia dimostrato “mediante l’iscrizione ad albi nazionali tenuti dalla pubblica
amministrazione e pertinenti per categoria quali, ad esempio, l’albo nazionale
dei costruttori -categoria gestione e manutenzione degli impianti termici,
di ventilazione e di condizionamento -, oppure mediante l’iscrizione ad
elenchi equivalenti delle Comunità europee, oppure mediante accreditamento
del soggetto ai sensi delle norme UNI EN 29.000”. Quest’ultima disposizione,
peraltro, come sopra chiarito, esplicherà effetti solo dal 1° agosto 1994
e, quindi, dalla prossima stagione di riscaldamento 1994-95.
6) La previsione di requisiti di qualificazione per il terzo responsabile
è coerente con le finalità proprie della norma primaria in quanto è da
ritenere che tale possibilità di delega di responsabilità sia stata prevista
a favore del proprietario, non certo per permettergli di sottrarsi alle
proprie responsabilità di-rette trasferendole ad un qualsiasi altro soggetto
( il che potrebbe al limite favorire l’elusione delle prescrizioni della
legge), bensì per consentirgli di ricondurre la responsabilità degli interventi
concernenti il risparmio di energia nell’esercizio e nella manutenzione
dell’impianto termico ad un soggetto idoneo a meglio effettuare e disporre
tali interventi, quando egli stesso non ritenga di possedere capacità
adeguate per effettuarli o disporli personalmente mantenendone in proprio
le connesse responsabilità. Che tali requisiti debbano essere non solo
di professionalità tecnica, come è evidente in relazione alle caratteristiche
degli impianti in questione e degli interventi sugli stessi, ma anche
di idoneità economica-organizzativa, deriva dalla necessità che il terzo
responsabile non si riduca ad un consulente che suggerisca al proprietario
gli interventi più idonei, bensì sia in effetti soggetto in grado di provvedere
direttamente o tramite la sua organizzazione ad “adottare” le misure necessarie
per il contenimento dei consumi di energia, a “condurre” l’impianto secondo
le prescrizioni di legge ed a “disporre” i necessari interventi di manutenzione
ordinaria e straordinaria, secondo la delega ricevuta dal proprietario,
nonché a rispondere ai fini sanzionatori.
7) Gli incarichi di esercizio o di manutenzione degli impianti termici,
ovvero i connessi incarichi professionali per misurazioni, perizie, consulenze
e direzione dei lavori, possono peraltro continuare ad essere attribuiti
anche a soggetti privi delle specifiche caratteristiche individuate nel
regolamento in argomento per il terzo responsabile, ferma restando naturalmente
la necessità del possesso dei requisiti previsti dalle altre norme vigenti
per l’esercizio di tali attività, con particolare riferimento ai requisiti
di cui alla legge 49/1990 per le attività di manutenzione. Ciò è possibile
tutte le volte che il proprietario dell’impianto non si avvalga della
nuova facoltà prevista dalla legge di trasferire a tali soggetti terzi
le connesse responsabilità e le mantenga in proprio, ovvero quando tal
attività siano esercitate a titolo di subcommessa su disposizione del
terzo responsabile a ciò delegato.
8) Quanto ai più stringenti requisiti individuati dal regolamento per
assumere la responsabilità degli impianti centralizzati con potenza superiore
a 350 kW o comunque destinate ad edifici di proprietà pubblica o adibiti
ad uso pubblico, si tratta di una prescrizione coerente con le finalità
della norma. Ciò in relazione da un lato, alla particolare rilevanza degli
impianti di maggiori dimensioni (gli impianti centralizzati oltre i 350
kW sono riferibili, indicativamente ai condomini di almeno 30 apparta-menti)
ai fini del contenimento dei consumi e, dall’altro, al particolare ruolo
che il piano energetico nazionale e le sue norme di attuazione attribuiscono
ai comportamenti della pubblica amministrazione in quanto consumatore
di energia. Tale maggiore qualificazione richiesta, deve essere intesa
nella sua portata sostanziale, tenendo conto di tutte le alternative già
previste dal regolamento e delle norme successivamente intervenute, in
particolare si chiarisce che:
a) l’iscrizione all’albo nazionale dei costruttori non è prescritta in
via generale, bensì costituisce solo l’esplificazione di una delle modalità
per dimostrare il possesso dei requisiti richiesti ai terzi responsabili
di impianti di riscaldamento pubblici ovvero di potenza superiore ai 350
kW: l’abrogazione della legge istitutiva di tale albo, disposta a decorrere
dal 1° gennaio 1997 dall’art. 8, comma 10, della legge 11 febbraio 1994,
n. 109, (legge quadro in materia di lavori pubblici), non rende quindi
inapplicabile la prescrizione regolamentare; peraltro dall’entrata in
vigore del nuovo sistema di qualificazione introdotto dall’art. 8, commi
1 e 2, della citata legge quadro in materia di lavori pubblici, la qualificazione
certificata da organismi pubblici o privati accreditati dagli organismi
pubblici ivi previsti potrà essere considerata idonea anche ai fini della
dimostrazione dei requisiti previsti dalle disposizioni del regolamento
in argomento.
b) dette disposizioni regolamentari già individuano comunque, come possibile
alternativa per dimostrare il possesso di requisiti idonei all’assunzione
della responsabilità per impianti termici pubblici o di rilevante potenza,
le attestazioni di qualificazione ai sensi delle norme della serie UNI
EN 29.000; nel contesto del regolamento, infatti, benché si parli impropriamente
di “accreditamento del soggetto ai sensi delle norme UNI EN 29.000”, tale
espressione deve intendersi riferita all’attestazione della conformità
del sistema di qualità, rilasciata da soggetto accreditato per tale funzione
di certificazione;
c) fino all’emanazione di una organica disciplina nazionale sul sistema
di certificazione e sempre limitatamente all’esigenza di comprovare i
requisiti richiesti al terzo responsabile, devono ritenersi pertanto validi
anche gli attestati e certificati di qualificazione rilasciati secondo
le procedure di accreditamento e certificazione adottate in ambito volontario,
nel rispetto delle norme tecniche emanate dagli organismi di normazione
nazionali;
d) sempre in via transitoria, tenuto conto dell’eventuale difficoltà ad
individuare soggetti già muniti degli specifici requisiti di qualificazione
richiesti, i soggetti pubblici ed i proprietari di impianti di rilevante
potenza, possono nelle proprie autonome determinazioni ritenere sufficiente
ai fini della prova dei requisiti richiesti dal regolamento, l’abilitazione
alla manutenzione degli impianti termici ai sensi della legge n. 46/1990,
accompagnata dalla dichiarazione dell’impresa interessata di operare confor-memente
alle citate norme della serie UNI EN 29.000 e di avere avviato le procedure
per ottenere la relativa certificazione da parte di un organismo accreditato;
ciò in linea con quanto previsto dall’articolo 33 della direttiva 92/50/CEE
del 18 giugno 1992, secondo cui quando siano richiesti certificati rilasciati
ai sensi delle norme UNI EN 29.000 le amministrazioni interessate “ammettono
parimenti altre prove relative all’impiego di misure equivalenti di garanzia
della qualità, nel caso di prestatori di servizi che non abbiano accesso
a tali certificati o non abbiano la possibilità di ottenerli entro i termini
richiesti”.
B. Sostituzione dei generatori
di calore con rendimenti di comubustione inferiori a quelli prescritti.
1) L’art. 6 del citato decreto
del Presidente della Repubblica n. 412/1980, già entrato in vigore lo
scorso 29 ottobre 1993, prescrive il rendimento termico minimo per i generatori
di calore da installare a decorrere da tale data.
2) L’art. 11, commi 14 e 15, del medesimo regolamento dispone la sostituzione
dei generatori di calore il cui rendimento di combustione, misurato nel
corso delle verifiche periodiche, risulti inferiore a determinati valori,
a meno che i predetti generatori non siano riconducibili mediante operazioni
di manutenzione ai livelli di rendimento minimo ammessi. Tale sostituzione,
per i generatori installati a decorrere dal 29 ottobre 1993, deve e avvenire
entro trecento giorni solari a partire dalla data della verifica mentre,
per i generatori installati anteriormente al 29 ottobre 1993, deve essere
effettuata entro date predeterminate. Si richiama in particolare la prossima
scadenza del termine del 30 settembre 1994 previsto per la sostituzione
dei generatori di calore di potenza nominale pari o superiore a 350 kW
installati anteriormente al 29 ottobre 1993, ove siano rilevati rendimenti
inferiori a quelli mi-nimi ammessi in fase di verifica. In tale caso l’eventuale
esistenza di un rendimento inferiore a quelli minimi ammessi in fase di
verifica. In tal caso l’eventuale esistenza di un rendimento inferiore
a quelli minimi ammessi deve essere già nota al responsabile dell’impianto
sulla base delle indicazioni del costruttore e delle verifiche periodiche
effettuate nei termini e con le modalità di misurazione a suo tempo determinate
dal decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1977, n. 1052.
3) Con riferimento alla previsione del citato art. 11, comma 14, secondo
cui la misurazione del rendimento di combustione deve essere effettuata
in conformità a norme tecniche UNI che dovranno essere recepite dal Ministero
dell’industria, si precisa che fino al recepimento di dette norme, tale
misurazione può essere effettuata sulla base di quanto previsto dall’allegato
3 del citato decreto del Presi-dente della Repubblica n. 1052/1977 che
, anche per questo aspetto, ai sensi dell’art. 37, comma 3, della legge
n. 10/1991, deve ritenersi applicabile fino alla piena efficacia delle
corrispondenti disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica
n. 412/1993 e delle norme tecniche ivi richiamate.
4) Anche i generatori installati anteriormente al 29 ottobre 1993, si
ritiene applicabile il generale termine di sostituzione di trecento giorni
dalla data della verifica ove la diminuzione di rendimento sia successiva
alle specifiche date di sostituzione previste o comunque sia rilevabile
solo dopo tali date in conseguenza dei nuovi metodi di misurazione che
saranno indicati nelle richiamate norme tecniche UNI.
5) Salvo quanto chiarito per le disposizioni relative alla sostituzione
dei generatori di calore, le altre innovazioni contenute negli articoli
5, 7, 8 e 11 del regolamento per la progettazione e l’installazione degli
impianti termici, avendo effetto solo a decorrere dal 1° agosto 1994,
non comportano interventi di modifica e sostituzione per gli impianti
esistenti installati nel rispetto della normativa precedente e si applicano
solo agli impianti termici di nuova installazione e nei casi di ristrutturazione
degli impianti stessi. La presente circolare, indirizzata a codesti uffici,
enti ed associazioni che potranno autonomamente avvalersene nell’esercizio
dell’attività di rispettiva competenza, sarà pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana affinché i destinatari a tutti gli
altri soggetti interessati possano prenderne conoscenza.
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