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MINISTERO
DELL’INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL’ARTIGIANATO
DECRETO
21 APRILE 1993
Approvazione e pubblicazione
delle tabelle UNI-CIG, di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1083, recante
norme per la sicurezza dell’impiego del gas combustibile (15° Gruppo).
(Pubblicato sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale
n. 101 del 3 maggio 1993)
IL MINISTRO DELL' INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL' ARTIGIANATO
Vista la legge 6 dicembre 1971,
n.1083, sulla sicurezza di impiego del gas combustibile;
Vista la legge 5 marzo 1990, n. 46, concernente le norme per la sicurezza
degli impianti;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica Italiana, 6 dicembre
1991, n. 447, concernente il rego-lamento di attuazione della citata legge
5 marzo 1990;
Vista la direttiva 90/396/CEE, in materia di apparecchi a gas combustibile;
Sentita l’apposita commissione tecnica per l’applicazione della legge
6 dicembre 1971, n. 1083;
Considerata la necessità ai sensi dell’art. 3 della citata legge 6 dicembre
1971, n. 1083, di approvare le norme specifiche per la sicurezza, pubblicate,
dall’Ente nazionale di unificazione (UNI), in tabelle con la denominazione
UNI-CIG, la cui osservanza fa considerare effettuati secondo le regole
della buona tecnica, i materiali, gli apparecchi, le installazioni e gli
impianti alimentati con gas combustibile e la odorizzazione del gas;
Considerato che le predette norme si estendono anche agli usi similari
di cui all’art. 1 della citata legge 6 dicembre 1971, n. 1083, e cioè
a quelli analoghi, nel fine operativo, agli usi domestici (produzione
di acqua calda, cottura,riscaldamento unifamiliare o centralizzato, illuminazione
di ambienti privati) e da questi differiscono perchè richiedono apparecchi
o installazioni le cui dimensioni sono diverse in quanto destinati a collettività
(mense, cliniche, istituti, etc.);
Considerato che, ai sensi del citato decreto del Presidente della Repubblica
6 dicembre 1991, n. 447, i materiali, i componenti e gli impianti costruiti
secondo le tabelle UNI-CIG, approvate con decreto del Ministero dell’Industria,
del Commercio e dell’Artigianato, si intendono soddisfare la regola dell’arte
per la salvaguardia della sicurezza;
Considerata la necessità, per la più ampia divulgazione possibile, di
pubblicare dette norme nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana,
in allegato al decreto di approvazione
DECRETA:
Art. 1.
Sono approvate e pubblicate
in allegato al presente decreto, le seguenti tabelle di norme tecniche
per la salvaguardia della sicurezza UNI-CIG (15° Gruppo): 1) UNI-CIG 7129
- Edizione gennaio 1992 - Impianti a gas per uso domestico alimentati
da rete di distribuzione - Progettazione, installazione e manutenzione:
a) la presente tabella sostituisce la UNI-CIG 7129 - edizione ottobre
1972 pubblicata in allegato al de-creto ministeriale 7 giugno 1973 (Gazzetta
Ufficiale 7 agosto 1973 , n. 203 - supplemento ordinario), limitatamente
alla parte delle installazioni di apparecchi aventi portata termica nominale
non mag-giore di 35 kW (circa 30.000 kcal/h);
b) in attuazione di quanto fissato dai requisiti essenziali di sicurezza
stabiliti dalla direttiva 90/393/CEE in materia di apparecchi a gas per
le installazioni degli apparecchi funzionanti a gas combustibile, privi
- sul piano di lavoro - del dispositivo di sicurezza per assenza di fiamma,
le aperture di ventilazione, di cui al punto 3 della norma Uni-CIG 7129
(edizione gennaio 1992), devono essere maggiorate nella misura del 100%,
con un minimo di 200 cmq.
OMISSIS
In relazione a quanto previsto
dalla citata direttiva 90/396/CEE, gli apparecchi di cottura privi - sul
piano di lavoro del dispositivo di sicurezza per assenza di fiamma, dovranno
essere dotati di una eti-chetta di avvertenza di misura minima 150 mm
x100 mm e di tipo non facilmente amovibile, posta sugli imballaggi e sulla
parte anteriore dell’apparecchio stesso, portante le dicitura
«QUESTO APPARECCHIO PUÒ ESSERE UTILIZZATO SOLO IN AMBIENTE CON VENTILAZIONE
MAGGIORATA SECONDO IL D.M. 21APRILE 1993».
OMISSIS
Roma, 21 aprile 1993
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