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MINISTERO
DELL’INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL’ARTIGIANATO
DECRETO
12 APRILE 1996
Approvazione della regola
tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e
l’esercizio degli impianti termici alimentati da combustibili gassosi
ARTICOLO 1 CAMPO DI APPLICAZIONE
1. Il presente decreto ha per
scopo l’emanazione di disposizioni riguardanti la progettazione, la costruzione
e l’esercizio dei sottoelencati impianti termici di portata termica complessiva
maggiore di 35 kW (convenzionalmente tale valore è assunto corrispondente
al valore di 30.000 KCal/h indicato nelle precedenti disposizioni), alimentati
da combustibili gassosi alla pressione massima di 0,5 bar ed individua
le misure di sicurezza per il raggiungimento degli obiettivi descritti
nell’ art. 2:
a) climatizzazione di edifici e ambienti;
b) produzione centralizzata di acqua calda, acqua surriscaldata e/o vapore;
c) forni da pane e altri laboratori artigiani;
d) lavaggio biancheria e sterilizzazione
e) cucine e lavaggio stoviglie. Non sono oggetto del presente decreto
gli impianti realizzati specificatamente per essere inseriti in cicli
di lavorazione industriale, gli apparecchi di tipo A, le stufe catalitiche,
i nastri radianti e gli inceneritori.
2. Più apparecchi termici alimentati a gas, di seguito denominati apparecchi,
installati nello stesso locale o in locali direttamente comunicanti sono
considerati come facenti parte di un unico impianto, di portata termica
pari alla somma delle portate termiche dei singoli apparati. All’interno
di una singola unità immobiliare adibita ad uso abitativo, ai fini del
calcolo della portata termica complessiva, non concorrono gli apparecchi
domestici di portata domestica singola non superiore a 35 kW quali gli
ap-parecchi di cottura alimenti, le stufe, i caminetti, i radiatori individuali,
gli scaldacqua unifamiliari, gli scaldabagno ed i lavabiancheria.
3. Le disposizioni del presente decreto si applicano agli impianti di
nuova realizzazione. Agli impianti esistenti alla data di emanazione del
presente decreto si applicano le disposizioni di cui al Titolo VII dell’allegata
regola tecnica.
ARTICOLO 2 OBIETTIVI
Ai fini della prevenzione degli
incendi ed allo scopo di raggiungere i primari obiettivi di sicurezza
relativi alla salvaguardia delle persone, degli edifici e dei soccorritori,
gli impianti a cui all’articolo precedente devono essere realizzati in
modo da:
– evitare accumuli pericolosi di combustibile gassoso nei luoghi di installazione
e nei locali direttamente comunicanti con essi, nel caso di fuoriuscite
accidentali del combustibile medesimo;
– limitare, in caso di evento incidentale, danni alle persone;
– limitare, in caso di evento incidentale, danni ai locali vicini a quelli
contenenti gli impianti.
ARTICOLO 3 DISPOSIZIONI TECNICHE
Ai fini del raggiungimento
degli obiettivi descritti è approvata la regola tecnica di prevenzione
incendi allegata al presente decreto.
ARTICOLO 4 SICUREZZA DEGLI
APPARECCHI E RELATIVI DISPOSITIVI
1. Gli apparecchi a gas che
rientrano nel campo di applicazione della direttiva 90/396/CEE del 29
giugno 1990 e i relativi dispositivi di sicurezza, regolazione e controllo,
devono essere muniti rispettivamente di marcatura CE e di attestato di
conformità ai sensi della citata direttiva.
2. Fino al 31 dicembre 1995 gli apparecchi e i dispositivi fabbricati
in Italia, privi rispettivamente della marcatura CE e dell’attestato di
conformità, devono rispondere alle prescrizioni della legislazione italiana
vigente. Comunque tali apparecchi e dispositivi, immessi in commercio
fino al 31 dicembre 1995 possono essere installati anche dopo tale data.
3. Gli apparecchi che non rientrano nel campo di applicazione della citata
direttiva 90/396/CEE devono essere costruiti secondo le regole della buona
tecnica ai fini della salvaguardia della sicurezza ed essere rispondenti
alla vigente legislazione in materia. In ogni caso tali apparecchi dovranno
essere dotati di dispositivi di sicurezza, di regolazione e controllo,
muniti di attestato di conformità ai sensi della direttiva stessa.
ARTICOLO 5 COMMERCIALIZZAZIONE
CEE
1. I prodotti legalmente riconosciuti
in uno dei Paesi dell’unione europea sulla base di norme armonizzate o
di norme o regole tecniche straniere riconosciute equivalenti, ovvero
originari di Paesi contraenti l’accordo SEE, possono essere commercializzati
in Italia per essere impiegati nel campo di applicazione disciplinato
dal presente decreto. Nelle more della emanazione di apposite norme armonizzate,
agli estintori, alle porte e agli elementi di chiusura per i quali è richiesto
il requisito di resistenza al fuoco, nonché ai prodotti per i quali è
richiesto il requisito di reazione al fuoco, si applica la normativa italiana
vigente, che prevede specifiche clausole di mutuo riconoscimento, concordate
con i servizi della commissione CEE, stabilite nei seguenti decreti del
Ministro dell’ Interno:
– decreto 12 novembre 1990 per gli estintori portatili;
– decreto 5 agosto 1991 per i materiali ai quali è richiesto il requisito
di resistenza al fuoco;
– decreto 6 marzo 1992 per gli estintori carrellati;
– decreto 14 dicembre 1993 per le porte e gli altri elementi di chiusura
a cui è richiesto il requisito di resistenza al fuoco.
ARTICOLO 6 DISPOSIZIONI PER
GLI IMPIANTI ESISTENTI
1. Agli impianti esistenti
alla data di emanazione del presente decreto e di portata termica superiore
a 116 kW, purché approvati e autorizzati dai competenti organi del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, in base alla previgente normativa, non
è richiesto alcun adeguamento, anche nel caso di aumento di portata termica,
purchè non superiore al 20% di quella già approvata od autorizzata e pur-chè
realizzata una sola volta.
2. Agli impianti esistenti alla data di emanazione del presente decreto
e di portata termica non superiore a 116 kW, purchè realizzati in conformità
alla previgente normativa, non è richiesto alcun adeguamento, anche nel
caso di aumento di portata termica, purchè non superiore al 20% di quella
esistente e purchè realizzata una sola volta e tale da non comportare
il superamento della portata termica oltre i 116 kW.
3. In ogni caso successivi della portata termica realizzati negli impianti
di cui ai precedenti commi, richiedono l’adeguamento alle disposizioni
del presente decreto.
ARTICOLO 7 DISPOSIZIONI FINALI
Fatto salvo quanto previsto
nell’ art. 6, del presente decreto, sono abrogate tutte le precedenti
disposizioni impartite in materia dal Ministero dell’Interno.Il presente
decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
é fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
REGOLA TECNICA DI PREVENZIONE
INCENDI PER LA PROGETTAZIONE, LA COSTRUZIONE E L’ESERCIZIO DI IMPIANTI
TERMICI ALIMENTATI DA COMBUSTIBILI GASSOSI
TITOLO I
Generalità
1.1 Termini, definizioni
e tolleranze dimensionali
Ai fini delle presenti disposizioni
si applicano i termini, le definizioni e le tolleranze dimensionali approvati
con il D.M. 30 novembre 1983. Inoltre, si definisce:
a) Apparecchio di tipo A: apparecchio previsto per non essere collegato
ad un condotto o ad uno speciale dispositivo per l’evacuazione dei prodotti
della combustione all’esterno del locale di installazione;
b) Apparecchio di tipo B: apparecchio previsto per essere collegato ad
un condotto o ad un dispositivo di evacuazione dei prodotti della combustione
verso l’esterno. L’aria comburente è prelevata direttamente dall’ambiente
dove l’apparecchio è collocato;
c) Apparecchio di tipo C: apparecchio con circuito di combustione a tenuta,
che consente l’alimentazione di aria comburente al bruciatore con prelievo
diretto dall’esterno e contemporaneamente assicura l’evacuazione diretta
all’esterno di prodotti di combustione;
d) condotte aerotermiche: condotte per il trasporto di aria trattata e/o
per la ripresa dell’aria degli ambienti serviti e/o dell’aria esterna
da un generatore d’aria calda;
e) condotte del gas: insieme di tubi, curve ed accessori uniti fra loro
per la distribuzione del gas. Le condotte oggetto della presente regola
tecnica sono comprese in una delle seguenti specie definite nel D.M. 24.11.1984:
- 6a specie: condotte per pressioni massime di esercizio maggiori di 0,04
fino a 0,5 bar.
- 7a specie: condotte per pressioni massime di esercizio fino a 0,04 bar;
f) gas combustibile: ogni combustibile che è allo stato gassoso alla temperatura
di 15°C e alla pressione assoluta di 1013 mbar, come definito nella norma
EN437;
g) generatore di aria calda a scambio diretto: apparecchio destinato al
riscaldamento dell’aria me-diante produzione di calore in una camera di
combustione con scambio termico attraverso le pareti dello scambiatore,
senza fluido intermediario, in cui il flusso dell’aria è mantenuto da
uno o più ventilatori;
h) impianto interno: complesso delle condotte compreso tra il punto di
consegna del gas e gli apparecchi utilizzatori (questi esclusi);
i) impianto termico: complesso dell’impianto interno, degli apparecchi
e degli eventuali accessori destinato alla produzione di calore;
l) modulo a tubo radiante: apparecchio destinato al riscaldamento di ambienti
mediante emanazione di calore per irraggiamento, costituito da una unità
monoblocco composta dal tubo o dal circuito radiante, dall’eventuale riflettore
e relative staffe di supporto, dall’eventuale scambiatore, dal bruciatore,
dal ventilatore, dai dispositivi di sicurezza, dal pannello di programmazione
e controllo, dal programmatore e dagli accessori relativi;
m) locale esterno: locale ubicato su spazio scoperto, anche in adiacenza
all’edificio servito, purchè strutturalmente separato e privo di pareti
comuni. Sono considerati locali esterni anche quelli ubicati sulla copertura
piana dell’edificio servito, purchè privi di pareti comuni;
n) locali fuori terra: locale il cui piano di calpestio è a quota non
inferiore a quella del piano di riferimento (vedi tavola n.1);
o) locale interrato: locale in cui l’intradosso del solaio di copertura
è a quota inferiore a +0,6 m al di sopra del piano di riferimento (vedi
tavole n. 2A, 2B, 2C);
p) locale seminterrato: locale che non è definibile né fuori terra né
interrato (vedi tavola n.3);
q) piano di riferimento: piano della strada pubblica o privata o dello
spazio scoperto sul quale è attestata la parete nella quale sono realizzate
le aperture di aerazione;
r) portata termica nominale: quantità di energia termica assorbita dall’apparecchio
nell’unità di tempo, dichiarata dal costruttore, espressa in kilowatt
(kW);
s) pressione massima di esercizio: pressione massima relativa del combustibile
gassoso alla quale può essere esercito l’impianto interno;
t) punto di consegna del gas: punto di consegna del combustibile gassoso
individuato in corrispondenza :
- del raccordo di uscita del gruppo di misurazione;
- del raccordo di uscita della valvola di intercettazione, che delimita
la porzione di impianto di proprietà dell’utente, nel caso di assenza
del gruppo di misurazione;
- del raccordo di uscita del riduttore di pressione della fase gassosa
nel caso di alimentazione a serbatoio;
u) serranda tagliafuoco: dispositivo di otturazione ad azionamento automatico
destinato ad interrompere il flusso dell’aria nelle condotte aerotermiche
ed a garantire la compartimentazione antincendio per un tempo prestabilito;
1.2 Luoghi di installazione
degli apparecchi
Gli apparecchi possono essere
installati:
– all'aperto;
– in locali esterni;
– in fabbricati destinati anche ad altro uso o in locali inseriti nella
volumetria del fabbricato servito.
Gli apparecchi devono in ogni caso essere installati in modo tale da non
essere esposti ad urti o manomissioni.
TITOLO II
Installazione all’aperto
2.1 Disposizioni comuni
Gli apparecchi installati all’aperto
devono essere costruiti per tale tipo di installazione. E’ ammessa l’installazione
in adiacenza alle pareti dell’edificio servito alle seguenti condizioni:
la parete deve possedere caratteristiche di resistenza al fuoco almeno
REI 30 ed essere realizzata con materiale di classe 0 di reazione al fuoco,
nonché essere priva di aperture nella zona che si estende, a partire dall’apparecchio,
per almeno 0,5 m lateralmente e 1 m superiormente (vedi tavola n.4). Qualora
la parete non soddisfi in tutto o in parte tali requisiti:
- gli apparecchi devono distare non meno di 0,6 m dalle pareti degli edifici,
oppure deve essere interposta una struttura di caratteristiche non inferiori
a REI 120 di dimensioni superiori di almeno 0,50 m della proiezione retta
dell’apparecchio lateralmente ed 1 m superiormente.
2.2 Disposizioni particolari
2.2.1 Limitazioni per gli apparecchi
alimentati con gas a densità maggiore di 0,8
Gli apparecchi devono distare non meno di 5 m da:
- cavità o depressioni, poste al piano di installazione degli apparecchi;
- aperture comunicanti con locali sul piano di posa degli apparecchi o
con canalizzazioni drenanti.
Tale distanza può essere ridotta del 50% per gli apparecchi di portata
termica inferiore a 116 kW.
2.2.2 Limitazioni per i generatori di aria calda installati all’aperto
Nel caso il generatore sia a servizio di locali di pubblico spettacolo
o di locali soggetti ad affollamento superiore a 0,4 persone/m 2 , deve
essere installata sulla condotta dell’aria calda all’esterno dei locali
serviti, una serranda tagliafuoco di caratteristiche non inferiori a REI
30 asservita a dispositivo termico tarato a 80 °C o a impianto automatico
di rivelazione incendio. Inoltre, nel caso in cui le lavorazioni o le
concentrazioni dei materiali in deposito negli ambienti da riscaldare
comportino la formazione di gas, vapori o polveri suscettibili di dare
luogo ad incendi o esplosioni, non è permesso il ricircolo dell’aria.
Le condotte aerotermiche devono essere conformi al punto 4.5.3.
2.2.3 Tubi radianti installati all’aperto E’ permessa l’installazione
di moduli con la parete radiante posta all’interno dei locali ed il resto
dell’apparecchio al di fuori di questi, purchè la parete attraversata
sia di classe 0 di reazione al fuoco per almeno 1 m dall’elemento radiante.
Per la parte installata all’interno si applica quanto disposto punto 4.6.
TITOLO III
Installazione in locali
esterni
I locali devono essere ad uso
esclusivo e realizzati in materiali di classe 0 di reazione al fuoco.
Inoltre essi devono soddisfare i requisiti di ubicazione richiesti al
Titolo II, di aerazione richiesti al punto 4.1.2 e di disposizione degli
apparecchi al loro interno, richiesti al punto 4.1.3.
TITOLO IV
Installazioni in fabbricati
destinati anche ad altro uso o in locali inseriti nella volumetria del
fabbricato servito
4.1 Disposizioni comuni
4.1.1 Ubicazione
a) Il piano di calpestio dei locali non può essere ubicato a quota inferiore
a -5 m al di sotto del piano di riferimento. Nel caso dei locali di cui
al punto 4.2.6 è ammesso che tale piano sia a quota più bassa e comunque
non inferiore a -10 m dal piano di riferimento.
b) Almeno una parete, di lunghezza non inferiore al 15% del perimetro,
deve essere confinante con spazio scoperto o strada pubblica o privata
scoperta o nel caso di locali interrati, con intercapedine ad uso esclusivo,
di sezione orizzontale netta non inferiore a quella richiesta per l’aerazione
e larga non meno di 0,6 m ed attestata superiormente su spazio scoperto
o strada scoperta.
4.1.1 Limitazioni dell’ubicazione
di apparecchi alimentati con gas a densità maggiore di 0,8.
L’installazione è consentita esclusivamente in locali fuori terra,
eventualmente comunicanti con locali anch’essi fuori terra. In entrambi
i casi il piano di calpestio non deve presentare avvallamenti o affossamenti
tali da creare sacche di gas che determinino condizioni di pericolo.
4.1.2 Aperture di aerazione
I locali devono essere dotati di una o più aperture permanenti di aerazione
realizzate su pareti esterne di cui al punto 4.1.1 b); è consentita la
protezione delle aperture di aerazione con grigliati metallici, reti e/o
alette antipioggia a condizione che non venga ridotta la superficie netta
di aerazione. Le aperture di aerazione devono essere realizzate e collocate
in modo da evitare la formazione di sacche di gas, indipendentemente dalla
conformazione della copertura. Nel caso di coperture piane tali aperture
devono essere realizzate nella parte più alta della parete di cui al punto
4.1.1 b). Ai fini della realizzazione delle aperture di aerazione, la
copertura è considerata parete esterna qualora confinante con spazio scoperto
e di superficie non inferiore al 50 % della superficie in pianta del locale,
nel caso dei locali di cui al punto 4.2 e al 20% negli altri casi. Le
superfici libere minime, in funzione della portata termica complessiva
non devono essere inferiori a (“Q” esprime la portata termica, in kW ed
“S” la superficie, in cm 2 ): a) locali fuori terra: S ³ Q x 10 b) locali
seminterrati ed interrati, fino a quota - 5 m dal piano di riferimento
: S ³ Q x 15 c) locali interrati, a quota compresa tra -5m e -10m al di
sotto del piano di riferimento, (consentiti solo per i locali di cui al
punto 4.2): S ³ Q x 20 (con un minimo di 5000 cm 2 ). Alle serre non si
applicano tali valori. In ogni caso ciascuna apertura non deve avere superficie
netta inferiore a 100 cm 2 .
4.1.2.1 Limitazioni delle aperture
di aerazione per gli apparecchi alimentati con gas a densità maggiore
di 0,8.
Almeno i 2/3 della superficie di aerazione devono essere realizzati a
filo del piano di calpestio, con una altezza minima di 0,2 m. Le aperture
di aerazione devono distare non meno di 2 m, per portate termiche non
superiori a 116 kW e 4,5 m per portate termiche superiori, da cavità,
depressioni o aperture comunicanti con locali ubicati al di sotto del
piano di calpestio o da canalizzazioni drenanti.
4.1.3 Disposizione degli apparecchi all’interno dei locali. Le distanze
tra un qualsiasi punto esterno degli apparecchi e le pareti verticali
e orizzontali del locale, nonché le distanze fra gli apparecchi installati
nello stesso locale devono permettere l’accessibilità agli organi di regolazione,
sicurezza e controllo nonché la manutenzione ordinaria.
4.2 Locali di installazione
di apparecchi per la climatizzazione di edifici ed ambienti, per la produzione
centralizzata di acqua calda, acqua surriscaldata e/o vapore.
I locali devono essere destinati
esclusivamente agli impianti termici.
4.2.1 Ubicazione
I locali non devono risultare sottostanti o contigui a locali di pubblico
spettacolo, ad ambienti sogget-ti ad affollamento superiore a 0,4 persone/m
2 o ai relativi sistemi di vie di uscita. Tale sottostanza o contiguità
è tuttavia ammessa purchè la parete confinante con spazio scoperto, strada
pubblica o privata, o nel caso di locali interrati con intercapedine ad
uso esclusivo, attestata superiormente su spazio scoperto o strada scoperta,
si estenda per una lunghezza non inferiore al 20 % del perimetro e la
pressione d’esercizio non superi i 0,04 bar.
4.2.2 Caratteristiche costruttive I locali posti all’interno di fabbricati
destinati anche ad altri usi devono costituire compartimento antincendio.
Le strutture portanti devono possedere i requisiti di resistenza al fuoco
non inferiore a R120, quelle di separazione da altri ambienti non inferiore
a REI120. Le strutture devono essere realizzate con materiale di classe
0 di reazione al fuoco. Nel caso di apparecchi di portata termica complessiva
inferiore a 116 kW è ammesso che tali caratteristiche siano ridotte a
R60 e REI60. Ferme restando le limitazioni di cui al punto 4.2.4, l’altezza
del locale di installazione deve rispettare le seguenti misure minime,
in funzione della portata termica complessiva:
- non superiore a 116 kW: 2.00 m
- superiore a 116 kW e sino a 350 kW: 2.30 m
- superiore a 350 kW e sino a 580 kW: 2.60 m
- superiore a 580 kw :2.90 m
4.2.3 Aperture di aerazione
La superficie di aerazione, calcolata secondo quanto impartito nel punto
4.1.2, non deve essere in ogni caso inferiore di 3000 cm 2 e nel caso
di densità maggiore di 0,8 a 5000 cm 2 . In caso di locali sottostanti
o contigui a locali di pubblico spettacolo o soggetti ad affollamento
superiore a 0,4 persone/m 2 o ai relativi sistemi di via di uscita, l’apertura
di aerazione si deve estendere a filo del soffitto, nella parte più alta
della parete attestata su spazio scoperto o su strada pubblica o pri-vata
scoperta o nel caso di locali interrati, su intercapedine ad uso esclusivo
attestata superiormente su spazio scoperto o strada scoperta. La superficie
netta di aerazione deve essere aumentata del 50% rispetto ai valori indicati
al punto 4.1.2 ed in ogni caso deve estendersi lungo almeno il 70 % della
parete attestata sull’esterno, come sopra specificato, per una altezza,
in ogni punto, non inferiore a 0,50 m. Nel caso di alimentazione con gas
a densità superiore a 0,8, tale apertura deve essere realizzata anche
a filo del pavimento nel rispetto di quanto previsto al punto 4.1.2.1.
4.2.4 Disposizione degli impianti all’interno dei locali
Lungo il perimetro dell’apparecchio è consentito il passaggio dei canali
da fumo e delle condotte aerotermiche, delle tubazioni dell’acqua, gas,
vapore e dei cavi elettrici a servizio dell’apparecchio. E’ consentita
l’installazione a parete di apparecchi previsti per tale tipo di installazione.
E’ consentito che più apparecchi termici a pavimento o a parete, previsti
per il particolare tipo di installazione, siano posti tra loro in adiacenza
o sovrapposti, a condizione che tutti i dispositivi di sicurezza e di
controllo siano facilmente raggiungibili. Il posizionamento dei vari componenti
degli impianti deve essere tale da evitare il rischio di formazione di
sacche di gas in misura pericolosa 4.2.5. Accesso L’accesso può avvenire
dall’esterno da:
- spazio scoperto;
- strada pubblica o privata scoperta;
- porticati
- intercapedine antincendio di larghezza non inferiore a 0,9 m oppure
dall’interno tramite disimpegno, realizzato in modo da evitare la formazione
di sacche di gas, ed avente le seguenti caratteristiche:
a) impianti di portata termica non superiore a 116 kW: resistenza al fuoco
della struttura REI 30 e con porte REI 30
b) impianti di portata termica superiore a 116 kW:
- superficie netta minima di 2 m 2 ;
- resistenza al fuoco della struttura REI 60 e con porte REI 60;
- aerazione a mezzo di aperture di superficie complessiva non inferiore
a 0,5 m realizzate su parete attestata su spazio scoperto, strada pubblica
o privata scoperta, intercapedine. Nel caso di alimentazione con gas a
densità non superiore a 0,8 è consentito l’utilizzo di un camino di sezione
non inferiore a 0,1 m 2 . Nel caso di locali ubicati all’interno del volume
di fabbricati destinati, anche parzialmente a pubblico spettacolo, caserme,
attività comprese nei punti 51 75, 84, 85, 86, 87, 89, 90, 92 e 94 ( per
altezza antincendio oltre 54 m), dell’allegato al D.M. 16 febbraio 1982
o soggetti ad affollamento superiore a 0,4 persone per m 2 , l’accesso
deve avvenire direttamente dall’esterno o da intercapedine antincendio
di larghezza non inferiore a 0,9 m.
4.2.5.1 Porte Le porte dei locali e dei disimpegni devono:
- essere apribili verso l’esterno e munite di congegno di autochiusura,
di altezza minima di 2 m e larghezza minima 0,6 m. Per impianti con portata
termica complessiva inferiore a 116 kW il senso di apertura delle porte
non è vincolato.
- possedere caratteristiche di resistenza al fuoco non inferiori a REI
60 o REI 30, per impianti di portata termica rispettivamente superiore
o non 116 kW. Alle porte di accesso diretto da spazio scoperto, strada
pubblica o privata, scoperta, o da intercapedine antincendio non è richiesto
tale requisito, pur-chè siano in materiale di classe 0 di reazione al
fuoco.
4.2.6. Limitazioni per l'installazione a quota inferiore a -5 m e sino
a - 10 m al di sotto del piano di riferimento.
a) Le aperture di aerazione e l’accesso devono essere ricavati su una
o più intercapedini antincendio, attestate su spazio scoperto, non comunicanti
con alcun locale e ad esclusivo uso del locale destinato agli apparecchi.
b) All’esterno del locale ed in prossimità di questo deve essere installata,
sulla tubazione di adduzio-ne del gas, una valvola automatica del tipo
normalmente chiuso asservita al funzionamento del bruciatore e al dispositivo
di controllo della tenuta del tratto di impianto interno tra la valvola
stessa e il bruciatore.
c) La pressione di esercizio non deve essere superiore a 0,04 bar.
4.3. Locali per forni da
pane, lavaggio biancheria, altri laboratori artigiani e sterilizzazione.
Gli apparecchi devono essere
installati in locali ad essi esclusivamente destinati o nei locali in
cui si svol-gono le lavorazioni.
4.3.1 Caratteristiche costruttive Le strutture portanti devono possedere
i requisiti di resistenza al fuoco non inferiore a R 60, quelle di separazione
da altri ambienti non inferiore a REI 60. Per portate termiche complessive
fino a 116 kW sono consentite strutture R/ REI 30
4.3.2 Accesso e comunicazioni L’accesso può avvenire:
- direttamente dall’esterno, tramite porta larga almeno 0,9 m realizzata
in materiale di classe 0 di reazione al fuoco e/o;
- da locali attigui, purchè pertinenti l’attività stessa, tramite porte
larghe almeno 0,9 m di resistenza al fuoco non inferiore a REI 30, dotate
di dispositivo di autochiusura anche del tipo normalmente aperto purchè
asservito ad un sistema di rilevazione incendi.
4.4. Locali di installazione
di impianti cucina e lavaggio stoviglie
I locali, fatto salvo quanto
consentito nel successivo punto 4.4.3, devono essere esclusivamente destinati
agli apparecchi.
4.4.1. Caratteristiche costruttive Le strutture portanti devono possedere
resistenza al fuoco non inferiore a R 120, quelle di separazione da altri
ambienti non inferiore a REI 120. Per impianti di portata termica complessiva
fino a 116 kW sono consentite caratteristiche R/REI 60.
4.4.2. Accesso e comunicazioni L’accesso può avvenire direttamente:
- dall’esterno, tramite porta larga almeno 0,9 m in materiale di classe
0 di reazione al fuoco;
- e/o dal locale consumazione pasti, tramite porte larghe almeno 0,9 m
di caratteristiche almeno REI 60 per portate termiche superiori a 116
kW e REI 30 negli altri casi, dotate di dispositivo di autochiusura anche
del tipo normalmente aperto purchè asservito ad un sistema di rilevazione
incendi. E’ consentita la comunicazione con altri locali, pertinenti l’attività
servita dall’impianto, tramite disimpegno anche non aerato, con eccezione
dei locali destinati a pubblico spettacolo, con i quali la co-municazione
può avvenire esclusivamente tramite disimpegno avente le caratteristiche
indicate al punto 4.2.5, b), indipendentemente dalla portata termica.
4.4.2.1. Ulteriori limitazioni per gli apparecchi alimentati con gas a
densità maggiore di 0,8 La comunicazione con caserme, locali soggetti
ad affollamento superiore a 0,4 persone/m 2 , locali di pubblico spettacolo
o destinati alle attività di cui ai punti 51, 75, 84, 85, 86, 87 e 89
dell’allegato al D.M. 16 febbraio 1982, può avvenire esclusivamente tramite
disimpegno avente le caratteristiche indicate al punto 4.2.5 - b), indipendentemente
dalla portata termica.
4.4.3 Installazione in locali in cui avviene anche la consumazione dei
pasti L’installazione di apparecchi a servizio di cucine negli stessi
locali di consumazione pasti, è consentita alle seguenti ulteriori condizioni:
a) gli apparecchi utilizzati devono essere asserviti a un sistema di evacuazione
forzata ( p.e.: cappa munita di aspiratore meccanico)
b) l’alimentazione del gas alle apparecchiature deve essere direttamente
asservita al sistema di evacuazione forzata e deve interrompersi nel caso
che la portata di questo scenda sotto i valori prescritti in seguito;
la riammissione del gas alle apparecchiature deve potersi fare solo manualmente;
c) l’atmosfera della zona cucina, durante l’esercizio, deve essere mantenuta
costantemente in depressione rispetto a quella della zona consumazione
pasti.
d) il sistema di evacuazione deve consentire l’aspirazione di un volume
almeno uguale a 1 m 3 /min di fumi per ogni kW di potenza assorbita dagli
apparecchi ad esso asserviti;
e) le cappe o i dispositivi similari devono essere costruiti in materiale
di classe 0 di reazione al fuoco e dotati di filtri per grassi e di dispositivi
per la raccolta delle eventuali condense;
f) tra la zona cucina e la zona consumazione pasti deve essere realizzata
una separazione verticale, pendente dalla copertura fino a quota 2,2 m
dal pavimento, atta ad evitare l’espandersi dei fumi e dei gas caldi in
senso orizzontale all’interno del locale, in materiale di classe 0 di
reazione al fuoco ed avente adeguata resistenza meccanica, particolarmente
nel vincolo;
g) le comunicazioni dei locali con altri, pertinenti l’attività servita,
deve avvenire tramite porte REI 30 con dispositivo di autochiusura;
h) il locale consumazione pasti, in relazione all’affollamento previsto,
deve essere servito da vie di circolazione ed uscite, tali da consentire
una rapida e sicura evacuazione delle persone presenti in caso di emergenza.
4.5. Locali di installazione
di generatori di aria calda a scambio diretto
4.5.1 Locali destinati esclusivamente
ai generatori
I locali e le installazioni devono soddisfare i requisiti richiesti al
punto 4.2. E’ tuttavia ammesso che i locali comunichino con gli ambienti
da riscaldare attraverso le condotte aerotermiche, che devono es-sere
conformi al successivo punto 4.5.3. Inoltre:
- nel caso in cui le lavorazioni o le concentrazioni dei materiali in
deposito negli ambienti da riscaldare comportino la formazione di gas,
vapori o polveri suscettibili di dare luogo ad incendi o esplosioni non
è permesso il ricircolo dell’aria;
- l’impianto deve essere munito di dispositivo automatico che consenta,
in caso di intervento della serranda tagliafuoco, l’espulsione all’esterno
dell’aria calda proveniente dall’apparecchio.
- l’intervento della serranda tagliafuoco deve determinare automaticamente
lo spegnimento del bruciatore.
4.5.2. Locali di installazione destinati ad altre attività E’ vietata
l’installazione all’interno di: locali di pubblico spettacolo, locali
soggetti ad affollamento superiore a 0,4 persone/m 2 , locali in cui le
lavorazioni o le concentrazioni dei materiali in deposito negli ambienti
da riscaldare comportino la formazione di gas, vapori o polveri suscettibili
di dare luogo ad incendi o esplosioni. All’interno di autorimesse ed autofficine
potranno essere consentiti solo gli apparecchi rispondenti alle specifiche
norme tecniche armonizzate.
4.5.2.1. Caratteristiche dei locali Le pareti alle quali siano addossati,
eventualmente, gli apparecchi devono possedere caratteristiche almeno
REI 30 ed in classe 0 di reazione al fuoco. Qualora non siano soddisfatti
i requisiti d'incombustibi-lità o di resistenza al fuoco, l’installazione
all’interno deve avvenire nel rispetto delle seguenti distanze. - 0,60
m tra l’involucro dell’apparecchio e le pareti; - 1,00 m tra l’involucro
dell’apparecchio ed il soffitto. Se tali distanze non sono rispettate,
deve essere interposta una struttura di caratteristiche non inferiori
a REI 120 di dimensioni superiori di almeno 0,50 m della proiezione retta
dell’apparecchio. Inoltre le pareti attraversate, in corrispondenza della
condotta di scarico dei prodotti della combustione, devono essere adeguatamente
protette. I generatori con bruciatore atmosferico a tiraggio naturale
devono essere provvisti di un dispositivo antireflusso dei prodotti della
combustione. Nel caso di installazione in ambienti soggetti a depressione
o nei quali le lavorazioni comportano lo sviluppo di apprezzabili quantità
di polveri incombustibili, gli apparecchi con bruciatore atmosferico devono
essere di tipo C.
4.5.2.2 disposizione degli apparecchi La distanza fra la superficie esterna
del generatore di aria calda e della condotta di evacuazione dei gas combusti
da eventuali materiali combustibili in deposito deve essere tale da impedire
il raggiungimen-to di temperature pericolose ed in ogni caso non inferiore
a 4 m. Tali prescrizioni non si applicano agli apparecchi posti ad una
altezza non inferiore a 2,5 m dal pavimento per i quali sono sufficienti
distanze minime a 1,5 m. Gli apparecchi possono essere installati a pavimento
od a una altezza inferiore a 2,5 m, se protetti da una recinzione metallica
fissa di altezza non inferiore a 1,5 m e distante almeno 0,6 m e comunque
posta in modo da consentire le operazioni di manutenzione e di controllo.
4.5.3. Condotte aerotermiche Le condotte devono essere realizzate in materiale
di classe 0 di reazione al fuoco. I giunti antivibranti devono essere
di classe di reazione al fuoco non superiore a 2. Negli attraversamenti
di pareti e solai, lo spazio attorno alle condotte deve essere sigillato
con materiale di classe 0 di reazione al fuoco, senza tuttavia ostacolare
le dilatazioni delle condotte stesse. Le condotte non possono attraversare
luoghi sicuri (che non siano spazi scoperti), vani scala, vani ascensore
e locali in cui le lavorazioni o i materiali in deposito comportano il
rischio di esplosione e/o incendio. L’attraversamento dei soprarichiamati
locali può tuttavia essere ammesso se le condotte o le strutture che le
racchiudono hanno una resistenza al fuoco non inferiore alla classe del
locale attraversato ed in ogni caso non inferiore a REI 30. Qualora le
condotte attraversino strutture che delimitano compartimenti antincendio,
deve essere installata, in corrispondenza dell’attraversamento, almeno
una serranda, avente resistenza al fuoco pari a quella della struttura
attraversata, azionata automaticamente e direttamente da:
- rilevatori di fumo, installati nelle condotte, qualora gli apparecchi
siano a servizio di più di un compartimento antincendio e si effettui
il ricircolo dell’aria;
- dispositivi termici, tarati a 80° C, posti in corrispondenza delle serrande
stesse negli altri casi. In ogni caso l’intervento della serranda deve
determinare automaticamente lo spegnimento del bruciatore.
4.6. Locali di installazione
di moduli a tubi radianti
E’ vietata l’installazione
all’interno di locali di pubblico spettacolo, locali soggetti ad affollamento
su-periore a 0,4 persone/ m 2 , locali in cui le lavorazioni o le concentrazioni
dei materiali in deposito negli ambienti da riscaldare comportino la formazione
di vapori e/o polveri suscettibili di dare luogo ad incendi o esplosioni.
4.6.1. Caratteristiche dei locali Le strutture verticali e/o orizzontali
su cui sono installati i moduli a tubi radianti devono essere almeno REI
30 e in classe 0 di reazione al fuoco. I moduli devono essere installati
a non meno di 0,6 m dalle pareti. 4.6.2. Disposizione dei moduli all’interno
dei locali La distanza tra la superficie esterna del modulo ed eventuali
materiali combustibili in deposito ed il piano calpestabile deve essere
tale da impedire il raggiungimento di temperature pericolose ed in ogni
caso non inferiore a 4 m.
4.7. Installazione all’interno
di serre
L’installazione all’interno
di serre deve avvenire nel rispetto delle seguenti distanze minime da
superfici combustibili: - 0,60 m tra l’involucro dell’apparecchio e le
pareti; - 1,00 m tra l’involucro dell’apparecchio e il soffitto. Se tali
distanze non sono rispettate, deve essere interposta una struttura di
caratteristiche non inferiori a REI 120 di dimensioni superiori di almeno
0,50 m della proiezione retta dell’apparecchio. L’ae-razione deve essere
assicurata da almeno un’apertura di superficie non inferiore a 100 cm
2 .
TITOLO V
Impianto interno di adduzione
del gas
5.1. Generalità Il dimensionamento
delle tubazioni e degli eventuali riduttori di pressione deve essere tale
da garantire il corretto funzionamento degli apparecchi di utilizzazione.
L’impianto interno ed i materiali
impiegati devono essere conformi alla legislazione tecnica vigente.
5.2. Materiali delle tubazioni
Possono essere utilizzati esclusivamente
tubi idonei . Sono considerati tali quelli rispondenti alle caratteristiche
di seguito indicate e realizzati in acciaio, in rame o in polietilene.
5.2.1. Tubi di acciaio
a) i tubi di acciaio possono essere senza saldatura oppure con saldatura
longitudinale e devono avere caratteristiche qualitative e dimensioni
non inferiori a quelle indicate dalla norma UNI 8863;
b) i tubi in acciaio con saldatura longitudinale, se interrati, devono
avere caratteristiche qualitative e dimensionali non inferiori a quelle
indicate dalla norma UNI 8488.
5.2.2 Tubi di rame I tubi di rame, da utilizzare esclusivamente per le
condotte del gas della VII specie ( pressione di esercizio non superiore
a 0,04 bar) devono avere caratteristiche qualitative e dimensionali non
minori di quelle indicate dalla norma UNI 6507, serie B. Nel caso di interramento
lo spessore non può essere minore di 2,0 mm.
5.2.3 Tubi di polietilene I tubi di polietilene, ammessi unicamente per
l’interramento all’esterno di edifici, devono avere caratteristiche qualitative
e dimensionali non minori di quelle indicate dalla norma UNI ISO 4437
serie S8, con spessore minimo di 3 mm. 5.3 Giunzioni, raccordi e pezzi
speciali, valvole
5.3.1Tubazioni in acciaio
a) l’impiego di giunti a tre pezzi è ammesso esclusivamente per i collegamenti
iniziale e finale dell’impianto interno;
b) le giunzioni dei tubi di acciaio devono essere realizzate mediante
raccordi con filettature o a mezzo saldatura di testa per fusione o a
mezzo di raccordi flangiati;
c) nell’utilizzo di raccordi con filettatura è consentito l’impiego di
mezzi di tenuta , quali ad esempio canapa con mastici adatti (tranne per
il gas con densità maggiore di 0,8), nastro di tetrafluoroetilene, mastici
idonei per lo specifico gas. E’ vietato l’uso di biacca, minio o altri
materiali simili;
d) tutti i raccordi ed i pezzi speciali devono essere realizzati di acciaio
oppure di ghisa malleabile; quelli di acciaio con estremità filettate
o saldate, quelli di ghisa malleabile con estremità unicamente filettate;
e) le valvole devono essere di facile manovrabilità e manutenzione e con
possibilità di rilevare facilmente le posizioni di aperto e di chiuso.
Esse devono essere di acciaio, di ottone o di ghisa sferoidale con sezione
libera di passaggio non minore del 75% di quella del tubo sul quale vengono
inserite. Non è consentito l’uso di ghisa sferoidale nel caso di gas con
densità maggiore di 0,8.
5.3.2. Tubazioni di rame
a) le giunzioni dei tubi di rame devono essere realizzate mediante brasatura
capillare forte;
b) i collegamenti mediante raccordi metallici a serraggio meccanico sono
ammessi unicamente nel caso di installazioni fuori terra e a vista o ispezionabili.
Non sono ammessi raccordi meccanici con elementi di materiale non metallico.
I raccordi ed i pezzi speciali possono essere di rame, di ottone o di
bronzo. Le giunzioni miste, tubo di rame con tubo di acciaio, devono essere
realizzate mediante brasatura forte raccordi filettati;
c) non è ammesso l’impiego di giunti misti all’interno degli edifici,
ad eccezione del collegamento della tubazione in rame con l’apparecchio
utilizzatore;
d) le valvole per i tubi di rame devono essere di ottone, di bronzo o
di acciaio, con le medesime caratteristiche di cui al punto 5.3.1 lettera
e).
5.3.3. Tubazioni in polietilene
a) i raccordi ed i pezzi speciali devono essere realizzati in polietilene;
le giunzioni devono essere realizzate mediante saldatura di testa per
fusione a mezzo di elementi riscaldanti o mediante saldatura per elettrofusione
o saldatura mediante appositi raccordi elettrosaldabili;
b) Le giunzioni miste, tubo di polietilene con tubo metallico, devono
essere realizzate mediante raccordi speciali ( giunti di transizione)
polietilene-metallo idonei per saldatura o raccordi metallici filettati
o saldati. Sono altresÏ ammesse le giunzioni flangiate;
c) le valvole per tubi di polietilene possono essere, oltre che dello
stesso polietilene, anche con il corpo di ottone, di bronzo o di acciaio,
sempre con le medesime caratteristiche di cui al punto 5.3.1. lettera
e).
5.4. Posa in opera
5.4.1 Percorso delle tubazioni
Il percorso tra punto di consegna ed apparecchi utilizzatori deve essere
il più breve possibile ed è ammesso:
a) all’esterno dei fabbricati:
- interrato;
- in vista;
-in canaletta;
b) all’interno dei fabbricati:
- in appositi alloggiamenti, in caso di edifici o locali destinati ad
uso civile o ad attività soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco;
- in guaina d’acciaio in caso di attraversamento di locali non ricompresi
nei punti precedenti, di androni permanentemente aerati, di intercapedini,
a condizione che il percorso sia ispezionabile. Nei locali di installazione
degli apparecchi il percorso delle tubazioni è consentito in vista. Per
le installazioni a servizio di locali o edifici adibiti ad attività industriali
si applicano le disposizioni previste dal D.M. 24 novembre 1984. 5.4.2.
Generalità
a) le tubazioni devono essere protette contro la corrosione e collocate
in modo tale da non subire danneggiamenti dovuti ad urti.
b) è vietato l’uso delle tubazioni del gas come dispersori, conduttori
di terra o conduttori di protezione di impianti e apparecchiature elettriche,
telefono compreso; c) è vietata la collocazione delle tubazioni nelle
canne fumarie, nei vani e cunicoli destinati a contenere servizi elettrici,
telefonici, ascensori o per lo scarico delle immondizie;
d) eventuali riduttori di pressione o prese libere dell’impianto interno
devono essere collocati all’esterno degli edifici o, nel caso delle prese
libere, anche all’interno dei locali, se destinati esclusivamente all’installazione
degli apparecchi. Queste devono essere chiuse o con tappi filettati o
con sistemi equivalenti;
e) è vietato l’utilizzo di tubi, rubinetti, accessori, ecc. rimossi da
altro impianto già funzionante;
f) all’esterno dei locali di installazione degli apparecchi deve essere
installata, sulla tubazione di adduzione del gas , in posizione visibile
e facilmente raggiungibile una valvola di intercettazione manuale con
manovra a chiusura rapida per rotazione di 90° ed arresti di fine corsa
nelle posizioni di tutto aperto e di tutto chiuso;
g) per il collegamento dell’impianto interno finale, e iniziale (se alimentato
tramite contatore), devono essere utilizzati tubi metallici flessibili
continui.
h) nell’attraversamento di muri la tubazione non deve presentare giunzioni
o saldature e deve essere protetta da guaina murata con malta di cemento.
Nell’attraversamento di muri perimetrali esterni, l’intercapedine fra
guaina e tubazione gas deve essere sigillata con materiali adatti in corrispondenza
della parte interna del locale, assicurando comunque il deflusso del gas
proveniente da eventuali fughe mediante almeno uno sfiato verso l’esterno;
i) è vietato l’attraversamento di giunti sismici;
l) le condotte, comunque installate, devono distare almeno 2 cm dal rivestimento
della parete o dal filo esterno del solaio;
m) fra le condotte ed i cavi o tubi di altri servizi deve essere adottata
una distanza minima di 10 cm.; nel caso di incrocio, quando tale distanza
minima non possa essere rispettata, deve comunque essere evitato il contatto
diretto interponendo opportuni setti separatori con adeguate caratteristiche
di rigidità dielettrica e di resistenza meccanica; qualora, nell’incrocio,
il tubo del gas sia sottostante a quello dell’acqua, esso deve essere
protetto con opportuna guaina impermeabile in materiale incom-bustibile
o non propagante la fiamma;
5.4.3. Modalità di posa in opera all’esterno dei fabbricati
5.4.3.1. Posa in opera interrata
a) tutti i tratti interrati delle tubazioni metalliche devono essere provvisti
di un adeguato rivestimento protettivo contro la corrosione ed isolati,
mediante giunti dielettrici, da collocarsi fuori terra, nelle immediate
prossimità delle risalite della tubazione;
b) le tubazioni devono essere posate su un letto di sabbia lavata, di
spessore minimo 100 mm, e ricoperte, per altri 100 mm, di sabbia dello
stesso tipo. Per le tubazioni in polietilene è inoltre necessario prevedere,
a circa 300 mm sopra la tubazione, la si-stemazione di nastri di segnalazione.
c) l’interramento della tubazione, misurato fra la generatrice superiore
del tubo ed il livello del terreno, deve essere almeno pari a 600 mm.
Nei casi in cui tale profondità non possa essere rispettata occorre prevedere
una protezione della tubazione con tubi di acciaio, piastre di calcestruzzo
o con uno strato di mattoni pieni;
d) le tubazioni interrate in polietilene devono essere collegate alle
tubazioni metalliche prima della fuoriuscita dal terreno e prima del loro
ingresso nel fabbricato;
e) le tubazioni metalliche interrate devono essere protette con rivestimento
esterno pesante, di tipo bituminoso oppure di materiali plastici, e devono
essere posate ad una distanza reciproca non minore del massimo diametro
esterno delle tubazioni (ivi compresi gli spessori delle eventuali guaine).
Nel caso di parallelismi, sovrappassi e sottopassi tra i tubi del gas
e altre canalizzazioni preesistenti, la di-stanza minima, misurata fra
le due superfici affacciate, deve essere tale da consentire gli eventuali
in-terventi di manutenzione su entrambi i servizi.
5.4.3.2 Posa in opera in vista
1) Le tubazioni installate in vista devono essere adeguatamente ancorate
per evitare scuotimenti, vibrazioni ed oscillazioni. Esse devono essere
collocate in posizione tale da impedire urti e danneggia-menti e ove necessario,
adeguatamente protette.
2) Le tubazioni di gas di densità non superiore a 0,8 devono essere contraddistinte
con il colore giallo, continuo o in bande da 20 cm, poste ad una distanza
massima di 1 m l’una dall’altra. Le altre tubazioni di gas devono essere
contraddistinte con il colore giallo, a bande alternate da 20 cm di colore
arancione. All’interno dei locali serviti dagli apparecchi le tubazioni
non devono presentare giunti meccanici.
5.4.3.3 Posa in opera in canaletta Le canalette devono essere: - ricavate
nell’estradosso delle pareti;
- rese stagne verso l’interno delle pareti nelle quali sono ricavate mediante
idonea rinzaffatura di malta di cemento;
- nel caso siano chiuse, dotate di almeno due aperture di ventilazione
verso l’esterno di almeno 100 cm 2 cadauna, poste nella parte alta e nella
parte bassa della canaletta. L’apertura alla quota più bassa deve essere
provvista di rete tagliafiamma e, nel caso di gas con densità superiore
a 0,8, deve essere ubicata a quota superiore del piano di campagna;
- ad esclusivo servizio dell’impianto;
5.4.4 Modalità di posa in opera all’interno dei fabbricati 5.4.4.1 Posa
in opera in appositi alloggiamenti L’installazione in appositi alloggiamenti
è consentita a condizione che:
- gli alloggiamenti siano realizzati in materiale incombustibile, di resistenza
al fuoco pari a quella richiesta per le pareti del locale o del compartimento
attraversato ed in ogni caso non inferiore a REI 30:
- le canalizzazioni non presentino giunti meccanici all’interno degli
alloggiamenti non ispezionabili;
- le pareti degli alloggiamenti siano impermeabili ai gas;
- siano ad esclusivo servizio dell’impianto interno.
- gli alloggiamenti siano permanentemente aerati verso l’esterno con apertura
alle due estremità; l’apertura di aerazione alla quota più bassa deve
essere provvista di rete tagliafiamma e, nel caso di gas con densità maggiore
di 0,8, deve essere ubicata a quota superiore al piano di campagna, ad
una distanza misurata orizzontalmente di almeno 10 metri da altre aperture
alla stessa quota o quota inferiore.5.4.4.2. Posa in opera in guaina Le
guaine devono essere:
- in vista;
- di acciaio di spessore minimo di 2 mm e di diametro superiore di almeno
2 cm a quello della tubazione del gas;
- le guaine devono essere dotate di almeno uno sfiato verso l’esterno.
Nel caso una estremità della guaina sia attestata verso l’interno, questa
dovrà essere resa stagna verso l’interno tramite sigillatura in materiale
incombustibile.
- le tubazioni non devono presentare giunti meccanici all’interno delle
guaine.
-sono consentite guaine metalliche o di plastica, non propaganti la fiamma,
nell’attraversamento di muri o solai esterni. Nell’attraversamento di
elementi portanti orizzontali, il tubo deve essere protetto da una guaina
sporgente almeno 20 mm dal pavimento e l’intercapedine fra il tubo e il
tubo guaina deve essere sigillata con materiali adatti (ad esempio asfalto,
cemento plastico e simili). E’ vietato l’impiego di gesso. Nel caso di
androni fuori terra e non sovrastanti piani cantinati è ammessa la posa
in opera delle tubazioni sotto pavimento, protette da guaina corredata
di sfiati alle estremità verso l’esterno. Nel caso di intercapedini superiormente
ventilate ed attestate su spazio scoperto non è richiesta la posa in opera
in guaina, purchè le tubazioni siano in acciaio con giunzioni saldate.
5.5 Gruppo di misurazione
Il contatore del gas deve
essere installato all’esterno in contenitore o nicchia aerata oppure all’interno
in locale o in nicchia entrambi aerati direttamente dall’esterno.
5.6 Prova di tenuta dell’impianto interno
- La prova di tenuta deve essere eseguita prima di mettere in servizio
l’impianto interno e di collegarlo al punto di consegna e agli apparecchi.
Se qualche parte dell’impianto non è in vista, la prova di tenuta deve
precedere la copertura della tubazione. La prova dei tronchi in guaina
contenenti giunzioni saldate deve essere eseguita prima del collegamento
alle condotte di impianto.
- La prova va effettuata adottando gli accorgimenti necessari per l’esecuzione
in condizioni di sicurezza e con le seguenti modalità:
a) si tappano provvisoriamente tutti i raccordi di collegamento agli apparecchi
e al contatore;
b) si immette nell’impianto aria od altro gas inerte, fino a che sia raggiunta
una pressione pari a:
- impianti di 6a specie: 1 bar,
- impianti di 7a specie: 0,1 bar ( tubazioni non interrate), 1 bar (tubazioni
interrate); c) dopo il tempo di attesa necessario per stabilizzare la
pressione (comunque non minore di 15 min.), si effettua una prima lettura
della pressione, mediante un manometro ad acqua od apparecchio equivalente,
di idonea sensibilità minima;
d) la prova deve avere la durata di:
- 24 ore per tubazioni interrate di 6^ specie;
- 4 ore per tubazioni non interrate di 6^ specie;
- 30 min per tubazioni di 7^ specie;
Al termine della prova non devono verificarsi cadute di pressione rispetto
alla lettura iniziale.
e) Se si verificassero delle perdite, queste devono essere ricercate con
l’ausilio di soluzione saponosa o prodotto equivalente ed eliminate; le
parti difettose devono essere sostituite e le guarnizioni rifatte. E’
vietato riparare dette parti con mastici, ovvero cianfrinarle. Eliminate
le perdite, occorre eseguire di nuovo la prova di tenuta dell’impianto.
f) La prova è considerata favorevole quando non si verifichino cadute
di pressione. Per ogni prova a pressione deve essere redatto relativo
verbale di collaudo.
TITOLO VI
Disposizioni complementari
6.1. Impianto elettrico
- l’impianto elettrico deve
essere realizzato in conformità alla legge n.186 del 1° marzo 1968 e tale
conformità deve essere attestata secondo le procedure previste dalla legge
n.46 del 5 marzo 1990.
- l’interruttore generale nei locali di cui al punto 4.2. deve essere
installato all’esterno dei locali, in posizione segnalata ed accessibile.
Negli altri casi deve essere collocato lontano dall’apparecchio utilizzatore,
in posizione facilmente raggiungibile e segnalata.
6.2. Mezzi di estinzione
degli incendi
In ogni locale e in prossimità
di ciascun apparecchio deve essere installato un estintore di classe 21A
89BC. I mezzi di estinzione degli incendi devono essere idonei alle lavorazioni
o ai materiali in deposito nei locali ove questi sono consentiti.
6.3.Segnaletica di sicurezza
La segnaletica di sicurezza
deve richiamare l’attenzione sui divieti e sulle limitazioni imposti e
segnalare la posizione della valvola esterna di intercettazione generale
del gas e dell’interruttore elettrico generale.
6.4.Esercizio e manutenzione
1 - Si richiamano gli obblighi
di cui all’art.11 del D.P.R. 26 agosto 1993 n.412 (S.O.G.U. n.242 del
14 ottobre 1993).
2 - Nei locali di cui al punto 4.2 è vietato depositare ed utilizzare
sostanze infiammabili o tossiche e materiali non attinenti all’impianto
e devono essere adottate adeguate precauzioni affinchè, durante qualunque
tipo di lavoro, l’eventuale uso di fiamme libere non costituisca fonte
di innesco.
TITOLO VII
Impianti esistenti
7.1. Gli impianti esistenti
devono essere resi conformi alle presenti disposizioni. E’ tuttavia ammesso
che:
- la superficie di aerazione
sia inferiore a quella richiesta al punto 4.1.2., purchè non inferiore
a quella risultante dalla formula: S > 8,6 Q (locali fuori terra); S >
12,9 Q (locali seminterrati ed interrati fino a quota -5 m); S > 17,2
Q (locale interrato fra quota compresa tra -5 e -10 metri al di sotto
del piano di riferimento). E’ consentito che l’altezza dei locali sia
inferiore a quella prevista nella precedente normativa, nel ri-spetto
dei punti 4.1.3. e 4.2.4. Per impianti di portata termica superiore a
350 kW l’altezza non deve essere comunque inferiore a 2,5 m.
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