| LEGGI D' ITALIA -- testo vigente De Agostini Giuridica Aggiornamento alla GU 06/11/98 163.GAS TOSSICI A) Norme generali D.M. 10 maggio 1974 (1). Approvazione di tabelle UNI-CIG di cui alla L. 6 dicembre 1971, n. 1083 (2), sulle norme per la sicurezza dell'impiego del gas combustibile (3). (1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 27 maggio 1974, n. 136. (2) Riportata al n. A/VI. (3) Si ritiene opportuno riportare anche la premessa del presente decreto. IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1083, concernente le norme per la sicurezza dell'impiego del gas combustibile; Considerata la necessità, ai sensi dell'art. 3 della legge stessa, di approvare le norme specifiche per la sicurezza, pubblicate dall'Ente nazionale di unificazione (UNI) in tabelle con la denominazione UNI- CIG, norme la cui osservanza fa considerare effettuati secondo le regole della buona tecnica i materiali, gli apparecchi, le installazioni e gli impianti alimentati con gas combustibile per uso domestico e la odorizzazione del gas; Considerato che le predette norme si estendono anche agli usi similari di cui all'art. 1 della citata legge e cioè a quelli analoghi, nel fine operativo, agli usi domestici (produzione di acqua calda, cottura, riscaldamento - unifamiliare e centralizzato - e illuminazione di ambienti privati di abitazione) e che da questi differiscono soltanto perché richiedono apparecchi e installazioni le cui dimensioni sono diverse in quanto destinati a collettività (mense, alberghi, cliniche, istituti, ecc.); Considerata l'opportunità, per la più ampia divulgazione possibile, di pubblicare dette norme nella Gazzetta Ufficiale, in allegato ai decreti di approvazione; Sentita l'apposita commissione tecnica costituita con decreto ministeriale 14 luglio 1972; Decreta: Sono approvate e pubblicate in allegato al presente decreto le seguenti tabelle con norme UNI-CIG (4° gruppo): UNI 7271-73 (ex 5370-64) - Caldaie ad acqua funzionanti a gas per il riscaldamento centralizzato - Prescrizione di sicurezza (dicembre 1973). Il presente decreto e il relativo allegato vengono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. (Si omettono gli allegati). |