|
LEGGE
9 gennaio 1991, n. 10
Norme per l’attuazione
del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell’energia,
di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia
La Camera dei deputati ed
il Senato della Repubblica hanno approvato:
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
TITOLO 1
NORME IN MATERIA DI USO RAZIONALE
DELL' ENERGIA, DI RISPARMIO ENERGETICO E DI SVILUPPO DELLE FONTI RINNOVABILI
DI ENERGIA
Art. 1. (Finalità ed ambito
di applicazione)
1. Ai fini di migliorare i
processi di trasformazione dell’energia, di ridurre i consumi di energia
e di migliorare le condizioni di compatibilità ambientale dell’utilizzo
dell’energia a parità di servizio reso e di qualità della vita, le norme
del presente titolo favoriscono ed incentivano, in accordo con la politica
energetica della Comunità economica europea, l’uso razionale dell’energia,
il contenimento dei consumi di energia nella produzione e nell’utilizzo
di manufatti, l’utilizzazione delle fonti rinnovabi-li di energia, la
riduzione dei consumi specifici di energia nei processi produttivi, una
più rapida sostituzione degli impianti in particolare nei settori a più
elevata intensità energetica, anche attraverso il coordinamento tra le
fasi di ricerca applicata, di sviluppo e di produzione industriale.
2. La politica di uso razionale dell’energia e di uso razionale delle
materie prime energetiche definisce un complesso di azioni organiche dirette
alla promozione del risparmio energetico, all’uso appropriato delle fonti
di energia, anche convenzionali, al miglioramento dei processi tecnologici
che utilizzano o trasformano energia, allo sviluppo delle fonti rinnovabili
di energia, alla sostituzione delle materie prime energetiche di importazione.
3. Ai fini della presente legge sono considerate fonti rinnovabili di
energia o assimilate: il sole, il vento, l’energia idraulica, le risorse
geotermiche, le maree, il moto ondoso e la trasformazione dei rifiuti
organici ed inorganici o di prodotti vegetali. Sono considerate altresì
fonti di energia assimilate alle fonti rinnovabili di energia: la cogenerazione,
intesa come produzione combinata di energia elettrica o meccanica e di
calore, il calore recuperabile nei fumi di scarico e da impianti termici,
da impianti elettrici e da processi industriali, nonché le altre forme
di energia recuperabile in processi, in impianti e in prodotti ivi compresi
i risparmi di energia conseguibili nella climatizzazione e nell’illuminazione
degli edifici con interventi sull’involucro edilizio e sugli impianti.
Per i rifiuti organici ed inorganici resta ferma la vigente disciplina
ed in particolare la normativa di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, e successive modificazioni ed integrazioni,
al decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni
alla legge 29 ottobre 1987, n. 441, e al decreto-legge 9 settembre 1988,
n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n.
475.
4. L’utilizzazione delle fonti di energia di cui al comma 3 è considerata
di pubblico interesse e di pubblica utilità e le opere relative sono equiparate
alle opere dichiarate indifferibili e urgenti ai fini dell’applicazione
delle leggi sulle opere pubbliche.
Art. 2. (Coordinamento degli
interventi)
1. Per la coordinata attuazione
del piano energetico nazionale e al fine di raggiungere gli obiettivi
di cui all’articolo 1, il Comitato interministeriale per la programmazione
economica (CIPE) su proposta del Ministro dell’industria, del commercio
e dell’artigianato, sentiti il Ministro dell’agricoltura e delle foreste,
il Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica,
il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro dei trasporti, il Ministro
dell’ambiente, il Ministro delle partecipazioni statali, le regioni e
le provincie autonome di Trento e di Bolzano, emana, entro centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e successivamente
con cadenza almeno triennale, direttive per il coordinato impiego degli
strumenti pubblici di intervento e di incentivazione della promozione,
della ricerca, dello sviluppo tecnologico, nei settori della produzione,
del recupero e dell’utilizzo delle fonti rinnovabili di energia e del
contenimento dei consumi energetici.
Art. 3. (Accordo di programma)
1. Per lo sviluppo di attività
aventi le finalità di cui all’articolo 1, il Ministro dell’industria,
del commercio e dell’artigianato provvede a stipulare con l’ENEA un accordo
di programma, con validità triennale, ove sono stabiliti gli obiettivi,
i tempi di attuazione e le previsioni di spesa dei progetti relativi al
programma medesimo per un ammontare complessivo non superiore al 10% degli
stanziamenti previsti dalla presente legge.
Art. 4. (Norme attuate e
sulle tipologie tecnico-costruttive)
1. Entro centottanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del
Presidente della Repubblica, adottato previa deliberazione del Consiglio
dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato, su proposta del
Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell’industria,
del commercio e dell'artigianato, sentiti il Consiglio nazionale delle
ricerche (CNR), l’ENEA, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, sono emanate norme che, anche nel quadro delle indicazioni
e delle priorità della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni
ed integrazioni, definiscono i criteri generali tecnico-costruttivi e
le tipologie per l’edilizia sovvenzionata e conven-zionata nonché per
l’edilizia pubblica e privata, anche riguardo alla ristrutturazione degli
edifici esistenti, che, facilitino il raggiungimento degli obiettivi di
cui all’articolo 1 e al titolo II. Tali norme sono aggiornate, secondo
la medesima procedura ogni due anni.
2. Il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell’industria,
del commercio e dell’artigianato, entro centottanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, in relazione agli obiettivi
di cui all’articolo 1, emana con decreto la normativa tecnica al cui rispetto
è condizionato il rilascio delle autorizzazioni e la concessione e l’erogazione
di finanziamenti e contributi per la realizzazione.
3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, con decreto del Presidente della Repubblica, adottato previa deliberazione
del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato,
su proposta del Ministro dell’agricoltura e delle foreste, di concerto
con il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, sentiti
il CNR, l’ENEA, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano,
sono emanate norme per definire i criteri generali per la costruzione
o la ri-strutturazione degli impianti di interesse agricolo, zootecnico
e forestale che facilitino il raggiungimento degli obiettivi di cui all’articolo
1.
4. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, con decreto del Presidente della repubblica, adottato previa deliberazione
del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato,
su proposta del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato,
sentiti il CNR, gli enti energetici, le ragioni e le province autonome
di Trento e Bolzano, nonché le associazioni di categoria interessate e
le associazioni di istituti nazionali operanti per l’uso razionale dell’energia,
sono emanate norme per il contenimento dei consumi di energia, riguardanti
in particolare progettazione, installazione, esercizio e manutenzione
degli impianti termici, e i seguenti aspetti: determinazione delle zone
climatiche; durata giornaliera di attivazione nonché periodi di accensione
degli impianti termici; temperatura massima dell’aria negli ambienti degli
edifici durante il funzionamento degli impianti termici; rete di distribuzione
e adeguamento delle infrastrutture di trasporto, di ricezione e di stoccaggio
delle fonti di energia al fine di favorirne l’utilizzazione da parte degli
operatori pubblici e privati per le finalità di cui all’articolo 1.
5. Per le finalità di cui all’articolo 1, entro centottanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente
della repubblica, adottato previa deliberazione del Consiglio dei ministri,
sentito il parere del Consiglio di Stato, su proposta del Ministro dell’industria,
del commercio e dell’artigianato, d’intesa con il Ministro dei trasporti,
sono emanate norme per il contenimento dei consumi energetici in materia
di reti e di infrastrutture relative ai trasporti nonché ai mezzi di trasporto
terrestre ed aereo pubblico e privato.
6. Il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, sentiti
i Ministri interessati, può emanare norme specifiche, efficaci anche solo
per periodi limitati, dirette ad assicurare il contenimento dei consumi
energetici.
7. Con decreto del Presidente del consiglio dei ministri, da emanarsi
entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sono emanate norme idonee a rendere apprezzabile il conseguimento
dell’obiettivo dell’uso razionale dell’energia e dell’utilizzo di fonti
rinnovabili di energia nei criteri di aggiudicazione delle gare di appalto
economicamente rilevanti per la fornitura di beni o servizi per conto
della pubblica amministrazione, degli enti territoriali e delle relative
aziende, degli istituti di previdenza e di assicurazione. Tale normativa
è inserita di diritto nella normativa che disciplina le gare d’appalto
e nei capitolati relativi.
Art. 5. (Piani regionali)
1. Le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano, entro centottanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, d’intesa con l’ENEA, individuano i bacini
che in relazione alle caratteristiche, alle dimensioni, alle esigenze
di utenza, alla disponibilità di fonti rinnovabili di energia, al risparmio
energetico realizzabile e alla preesistenza di altri vettori energetici,
costituiscono le aree più idonee ai fini della fattibilità degli interventi
di uso razionale dell’energia e di utilizzo delle fonti rinnovabili di
energia.
2. D’intesa con gli enti locali e le loro aziende inseriti nei bacini
di cui al comma 1 ed in coordinamento con l’ENEA, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano, entro centottanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, predispongono rispettivamente un piano
regionale o provinciale relativo all’uso delle fonti rinnovabili di energia.
3. I piani di cui al comma 2 contengono in particolare:
a) il bilancio energetico regionale o provinciale;
b) l’individuazione dei bacini energetici territoriali;
c) la localizzazione e la realizzazione degli impianti di teleriscaldamento;
d) l’individuazione delle risorse finanziarie da destinare alla realizzazione
di nuovi impianti di produzione di energia;
e) la destinazione delle risorse finanziarie, secondo un ordine di priorità
relativo alla quantità percentuale e assoluta di energia risparmiata,
per gli interventi di risparmio energetico;
f) la formulazione di obiettivi secondo priorità di intervento;
g) le procedure per l’individuazione e la localizzazione di impianti per
la produzione di energia fino a dieci mega-watt elettrici per impianti
installati al servizio dei settori industriale, agricolo, terziario, civile
e residenziale, nonché per gli impianti idroelettrici.
4. In caso di inadempimento delle regioni o delle province autonome di
Trento e Bolzano a quanto previsto nei commi, 1, 2 e 3 nei termini individuati,
ad esse si sostituisce il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato,
che provvede con proprio decreto su proposta dell’ENEA, sentiti gli enti
locali interessati.
5. I piani regolatori generali di cui alla legge 17 agosto 1942, n. 1150,
e successive modificazioni e integrazioni, dei comuni con popolazione
superiore a cinquantamila abitanti, devono prevedere uno specifico piano
a livello comunale relativo all’uso delle fonti rinnovabili di energia.
Art. 6. (Teleriscaldamento)
1. Le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, entro centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, individuano le aree che risultano
idonee alla realizzazione di impianti e di reti di teleriscaldamento nonché
i limiti ed i criteri nel cui ambito le amministrazioni dello Stato, le
aziende autonome, gli enti pubblici nazionali o locali, gli istituti di
previdenza e di assicurazione, devono privilegiare il ricorso all’allaccio
a reti di teleriscaldamento qualora propri immobili rientrino in tali
aree.
Art. 7. (Norme per le imprese
elettriche minori)
1. Il limite stabilito dall’articolo
4, n. 8, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, modificato dall’articolo
18 della legge 29 maggio 1982, n. 308, non si applica alle imprese produttrici
e distributrici a condizione che l’energia elettrica prodotta venga distribuita
entro i confini territoriali dei comuni già serviti dalle medesime imprese
produttrici e distributrici alla data di entrata in vigore della presente
legge.
2. La produzione di energia elettrica delle medesime imprese produttrici
e distributrici mediante le fonti rinnovabili di energia di cui all’articolo
1, comma 3, resta disciplinata dalle disposizioni legislative vigenti
per i relativi impianti.
3. Il Comitato interministeriale dei prezzi (CIP), su proposta della Cassa
conguaglio per il settore elettrico, stabilisce entro ogni anno, sulla
base del bilancio dell’anno precedente delle imprese produttrici e distributrici
di cui al comma 1, l’acconto per l’anno in corso ed il conguaglio per
l’anno precedente da corrispondere a titolo di integrazione tariffaria
alle medesime imprese produttrici e distributrici.
4. Il CIP può modificare l’acconto per l’anno in corso rispetto al bilancio
dell’anno precedente delle imprese produttrici e distributrici di cui
al comma 1 qualora intervengano variazioni nei costi dei combustibili
e/o del personale che modifichino in modo significativo i costi di esercizio
per l’anno in corso delle medesime imprese produttrici e distributrici.
Art. 8. (Contributi in conto
capitale a sostegno dell’utilizzo delle fonti rinnovabili di energia nell’edilizia)
1. Al fine di incentivare la
realizzazione di iniziative volte a ridurre il consumo specifico di energia,
il miglioramento dell’efficienza energetica, l’utilizzo delle fonti di
energia di cui all’articolo 1, nella climatizzazione e nella illuminazione
degli ambienti, anche adibiti ad uso industriale, artigianale, commerciale,
turistico, sportivo ed agricolo, nell’illuminazione stradale, nonché nella
produzione di energia elettrica e di acqua calda sanitaria nelle abitazioni
adibite ad uso civile e ad uso industriale, artigianale, commerciale,
turistico, sportivo ed agricolo, possono essere concessi contributi in
conto capitale nella misura minima del 20 per cento e nella misura massima
del 40 per cento della spesa di investimento ammissibile documentata per
ciascuno dei seguenti interventi:
a) coibentazione negli edifici esistenti che consenta un risparmio di
energia non inferiore al 20 per cento ed effettuata secondo le regole
tecniche di cui all’allegata tabella A;
b) installazione di nuovi generatori di calore ad alto rendimento, che
in condizioni di regime presentino un rendimento, misurato con metodo
diretto, non inferiore al 90 per cento, sia negli edifici di nuova costruzione
sia in quelli esistenti.
c) installazione di pompe di calore per riscaldamento ambiente o acqua
sanitaria o di impianti per l’utilizzo di fonti rinnovabili di energia
che consentano la copertura almeno del 30 per cento del fabbisogno termico
dell’impianto in cui è attuato l’intervento nell’ambito delle disposizioni
del titolo II;
d) installazione di apparecchiature per la produzione combinata di energia
elettrica e di calore;
e) installazione di impianti fotovoltaici per la produzione di energia
elettrica; per tali interventi il contributo può essere elevato fino all’80
per cento;
f) installazione di sistemi di controllo integrati e di contabilizzazione
differenziata dei consumi di calore nonché di calore e acqua sanitaria
di ogni singola unità immobiliare, di sistemi telematici per il controllo
e la conduzione degli impianti di climatizzazione nonché trasformazione
di impianti centralizzati o autonomi per conseguire gli obiettivi di cui
all’articolo 1;
g) trasformazione di impianti centralizzati di riscaldamento in impianti
unifamiliari a gas per il riscaldamento e la produzione di acqua calda
sanitaria dotati di sistema automatico di regolazione della temperatura,
inseriti in edifici composti da più unità immobiliari, con determinazione
dei consumi per le singole unità immobiliari, escluse quelle situate nelle
aree individuate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di
Bolzano ai sensi dell’articolo 6 ove siano presenti reti di teleriscaldamento;
h) installazione di sistemi di illuminazione ad alto rendimento anche
nelle aree esterne.
2. Nel caso di effettuazione da parte del locatore di immobili urbani
di interventi compresi tra quelli di cui al comma 1 si applica l’articolo
23 della legge 27 luglio 1987, n. 392.
Art. 9. (Competenza delle
regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano)
1. La concessione e la erogazione
dei contributi previsti dagli articoli 8, 10 e 13 è delegata alle regioni
e alle province autonome di Trento e di Bolzano.
2. Il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, sentito
il Ministro del tesoro, emana, con proprio decreto, entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, le direttive per
uniformare i criteri di valutazione delle domande, le procedure e le modalità
di con-cessione e di erogazione dei contributi da parte delle regioni
e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano tengono conto nell’istruttoria di propria
competenza dei tempi di realizzazione delle singole iniziative, dei consumi
di ener-gia preesistenti, dei benefici energetici attesi, della quantità
di energia primaria risparmiata per unità di capitale investito, nonché;
per gli interventi di cui all’articolo 8, della tipologia degli edifici
ed ei soggetti beneficiari dei contributi con priorità per gli interventi
integrati; per gli interventi di cui all’articolo 10, dell’obsoloscenza
degli impianti e dell’utilizzo energetico dei rifiuti; per gli interventi
di cui all’articolo 13, della tipologia delle unità produttive e delle
potenziali risorse energetiche del territorio.
3. Entro il 31 marzo di ciascun anno le regioni e le province di Trento
e di Bolzano inoltrano al Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato
apposita richiesta di fondi documentata sulla base delle domande effettivamente
pervenute e favorevolmente istruite.
4. Tenuto conto delle richieste delle regioni e delle province autonome
di Trento e di Bolzano pervenute entro il termine di cui al comma 3, il
Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato propone entro
trenta giorni al CIPE, che provvede entro i successivi trenta giorni,
la ripartizione tra le regioni e le province di Trento e di Bolzano dei
fondi in relazione a ciascuno degli interventi di cui agli articoli 8,
10 e 13. 5. I fondi assegnati alle singole regioni a lle province autonome
di Trento e di Bolzano sono improrogabilmente impegnati mediante appositi
atti di concessione dei contributi entro centoventi giorni dalla ripartizione
dei fondi. I fondi residui, per i quali le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano non hanno fornito la documentazione relativa agli
atti di impegno entro i trenta giorni successivi, vengono destinati dal
Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato con proprio
provvedimento ad iniziative inevase dalle regioni e dalle province autonome
di trento e di Bolzano sulla base delle percentuali di ripartizione già
adottate dal CIPE ai sensi del comma 4.
6. Per il primo anni applicazione della presente legge il termine di cui
al comma 3 è fissato al novantesimo giorno dalla data di entrata in vigore
della stessa e la nuova ripartizione dei fondi residui di cui al comma
5 riguarda anche eventuali fondi residui trasferiti alle regioni e alle
province autonome di Trento e di Bolzano per le medesime finalità sulla
base della normativa previgente la presente legge e non impegnati entro
il termine di centoventi giorni di cui al medesimo comma 5.
7. Le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano, avvalendosi
anche dell’ENEA ai sensi dell’articolo 16, comma 3, provvedono ad accertare
l’effettivo conseguimento del risparmio energetico, attraverso idonei
strumenti di verifica con metodo a campione e/o secondo criteri di priorità.
In caso di esito negativo delle verifiche le regioni e le provincie autonome
di Trento e di Bolzano ne danno informazione immediata al Ministero dell’industria
del commercio e dell’artigianato e provvedono all’immediata revoca totale
o parziale dei contributi concessi ed al recupero degli importi già erogati,
maggiorati di un interesse pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla
data dell’ordinativo di pagamento, con le modalità di cui all’articolo
2 del testo unico delle disposizioni di legge relative alla procedura
coattiva per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli
altri enti pubblici, dei proventi di Demanio pubblico e di pubblici servizi
e delle tasse sugli affari, approvato con regio decreto 14 aprile 1910,
n. 639. Le somme recuperate sono annualmente ripartite tra le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano con le modalità di cui al
comma 4.
8. Per i pareri delle regioni e delle province autonome di Trento e di
Bolzano previsti dalla presente legge, decorso il termine per l'emanazione
dell’atto cui il parere è preordinato, l’autorità competente può provvedere
anche in assenza dello stesso.
Art.10. (Contributi per il
contenimento dei consumi energetici nei settori industriale, artigianale
e terziario)
1. Al fine di conseguire gli obiettivi di cui all’articolo 1 nei settori
industriale, artigianale e terziario e nella movimentazione dei prodotti
possono essere concessi contributi in conto capitale fino al 30 per cento
della spesa ammissibile preventivata, per realizzare o modificare impianti
fissi, sistemi o componenti, nonché mezzi per il trasporto fluviale di
merci.
2. Possono essere ammessi a contributo interventi riguardanti impianti
con potenza fino a dieci megawatt termici o fino a tre megawatt elettrici
relativi ai servizi generali e/o al ciclo produttivo che conseguano risparmio
di energia attraverso l’utilizzo di fonti rinnovabili di energia e/o un
migliore rendimento di macchine e apparecchiature e/o la sostituzione
di idrocarburi con altri combustibili.
Art. 11. (Norme per il risparmio
di energia e l’utilizzazione di fonti rinnovabili di energia o assimilate)
1. Alle regioni, alle province
autonome di Trento e di Bolzano, alle province ed ai comuni e loro consorzi
e associazioni, sia direttamente sia tramite loro aziende e società, nonché
alle imprese di cui all’articolo 4, n. 8, della legge 6 dicembre 1962,
n. 1643, modificato dall’articolo 18 delle legge 29 maggio 1982, n. 308,
ad imprese e a consorzi tra imprese costituiti ai sensi degli articoli
2602 e seguenti del codice civile, a consorzi costituiti tra imprese ed
Ente nazionale per l’energia elettrica (ENEL) e/o altri enti pubblici,
possono essere concessi contributi in conto capitale per studi di fattibilità
tecnico-economica per progetti esecutivi di impianti civili, industriali
o misti di produzione, di recupero, di trasporto e di distribuzione dell’energia
derivante dalla cogenerazione, nonché per iniziative aventi le finalità
di cui all’articolo 1 e le caratteristiche di cui ai commi 2 o 3 del presente
articolo, escluse le iniziative di cui agli articoli 12 e 14.
2. Il contributo di cui al comma 1 è concesso con decreto del Ministro
dell’industria, del commercio e dell’artigianato, sentiti i Ministri dell’ambiente,
per le aree urbane e dei trasporti, nel limite massimo del 50 per cento
della spese ammissibile prevista sino ad un massimo di lire cinquanta
milioni per gli studi di fattibilità tecnico-economica e di lire trecento
milioni per i progetti esecutivi purché lo studio sia effettuato secondo
le prescrizioni del Ministro dell’industria del commercio e dell’artigianato
e l’impianto abbia le seguenti caratteristiche minime:
a) potenza superiore a dieci megawatt termici o a tre megawatt elettrici;
b) potenza elettrica installata per la cogenerazione pari ad almeno il
10 per cento della potenza termica erogata all’utenza.
3. Ai soggetti di cui al comma 1 possono altresì essere concessi contributi
in conto capitale per la realizzazione o la modifica di impianti con potenza
uguale o superiore a dieci megawatt termici o a tre megawatt elettrici
relativi a servizi generali e/o al ciclo produttivo che conseguano risparmio
di energia attraverso l’utilizzo di fonti rinnovabili di energia e/o un
migliore rendimento di macchine e ap-parecchiature e/o la sostituzione
di idrocarburi con altri combustibili. Il limite suddetto non si applica
nel caso di realizzazione di nuovi impianti, quando ciò deriva da progetti
di intervento unitari e coordinati a livello di polo industriale di consorzi
e forme associative di impresa.
4. Il contributo di cui al comma 3 è concesso e liquidato con decreto
del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato nel limite
massimo del 30 per cento della spesa totale ammessa al contributo preventivata
e documentata, elevabile al 40 per cento nel caso di impianti di cogenerazione
e per gli impianti di cui all’articolo 6. 5. La domanda di contributo
di cui al comma 3 deve essere corredata del progetto esecutivo.
6. L’ENEL, salvo documentate ragioni di carattere tecnico ed economico
che ostino, deve includere nei progetti per la costruzione di nuove centrali
elettriche e nelle centrali esistenti sistemi per la cessione, il trasporto
e la vendita del calore prodotto anche al di fuori dell’area dell’impianto
fino al punto di collegamento con la rete di distribuzione del calore.
7. La realizzazione degli impianti di teleriscaldamento, ammissibili ai
sensi dell’articolo 6, da parte di aziende municipalizzate, di enti pubblici,
di consorzi tra enti pubblici, tra enti pubblici ed imprese private ovvero
tra imprese private che utilizzano il calore dei cicli di produzione di
energia delle centrali termoelettriche nonché il calore recuperabile da
processi industriali possono usufruire di contributi in conto capitale
fino al 50 per cento del relativo costo.L’ENEL è tenuto a fornire la necessaria
assistenza per la realizzazione degli impianti ammessi ai contributi con
diritto di rimborso degli oneri sostenuti.
8. I contributi di cui al comma 7 sono erogati dal Ministero dell’industria,
del commercio e dell’artigianato.
Art. 12. (Progetti dimostrativi)
1. Alle aziende pubbliche e
private e loro consorzi, ed a consorzi di imprese ed enti pubblici possono
essere concessi contributi in conto capitale per la progettazione e la
realizzazione di impianti con caratteristiche innovative per aspetti tecnici
e/o gestionali e/o organizzativi, che utilizzino fonti rinnovabili di
energia e/o combustibili non tradizionali ovvero sviluppino prototipi
a basso consumo specifico ovvero nuove tecnologie di combustione, di gassificazione,
di liquefazione del carbone e di smal-timento delle ceneri, nonché iniziative
utilizzanti combustibili non fossili la cui tecnologia non abbia raggiunto
la maturità commerciale e di esercizio. Sono ammessi altresì ai contributi
sistemi utilizzanti le fonti rinnovabili di energia di origine solare
finalizzati a migliorare la qualità dell’ambiente e, in particolare, la
potabilizzazione dell’acqua.
2. Il contributo di cui al comma 1 è concesso, nel limite del 50 per cento
della spesa ammissibile preventivata, con decreto del Ministro dell’industria,
del commercio e dell’artigianato, su delibera del CIPE.
Art. 13 (Incentivi alla produzione
di energia da fonti rinnovabili di energia nel settore agricolo)
1. Al fine di raggiungere gli
obbiettivi di cui all’articolo 1 nel settore agricolo, possono essere
concessi alle imprese agricole singole o associate, a consorzi di imprese
agricole, ovvero a società che offrono e gestiscono il servizio-calore,
che prevedano la partecipazione dell’ENEL e/o di aziende municipalizzate
e/o di altri enti pubblici, contributi in conto capitale per la realizzazione
di impianti con potenza fino a dieci megawatt termici o fino a tre megawatt
elettrici per la produzione o il recupero di energia termica, elettrica
e meccanica da fonti rinnovabili di energia, nella misura massima del
55 per cento della spesa ammessa, elevabile al 65 per cento per le cooperative.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano promuovono
con le associazioni di categoria degli imprenditori agricoli e dei coltivatori
accordi tesi all’individuazione di soggetti e strumenti per la realizzazione
di interventi di uso razionale dell’energia nel settore agricolo.
Art. 14. (Derivazioni di
acqua - Contributi per la riattivazione e per la costruzione di nuovi
impianti)
1. Ai soggetti che producono
energia elettrica per destinarla ad usi propri o per cederla in tutto
o in parte all’ENEL e/o alle imprese produttrici e distributrici di cui
all’articolo 4, n. 8, della legge 6 dicem-bre 1962, n. 1643, modificato
dall’articolo 18 della legge 29 maggio 1982, n. 308, alle condizioni previste
dalla vigente normativa, nonché alle predette imprese produttrici e distributrici,
possono essere concessi contributi in conto capitale per iniziative:
a) di riattivazione di impianti idroelettrici che utilizzino concessioni
rinunciate o il cui esercizio sia stato dismesso prima della data di entrata
in vigore della presente legge; b) di costruzione di nuovi impianti nonché
di potenziamento di impianti esistenti, che utilizzino concessioni di
derivazioni di acqua.
2. L’articolo 5 della legge 27 giugno 1964, n. 452, non si applica quando
l’energia elettrica acquistata proviene dalle fonti rinnovabili di energia
di cui all’articolo 1, comma 3.
3. La domanda di ammissione al contributo di cui al comma 1, corredata
dagli elementi tecnico-economici, dal piano finanziario, dal piano di
manutenzione e di esercizio, nonché da ogni elemento relativo agli eventuali
atti di competenza regionale o delle province autonome di Trento e di
Bolzano, ivi comprese le valutazioni ambientali, è presentata al Ministro
dell’industria, del commercio e dell’artigianato, alla regione o alla
provincia autonoma di Trento o di Bolzano a seconda della competenza dell’impianto.
4. I contributi di cui al comma 1, per gli impianti di propria competenza
previa istruttoria tecnico-economica espletata dall’ENEL, sono concessi
ed erogati con decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato,
nella misura massima del 30 per cento della spesa ammissibile documentata.
Art. 15. (Locazione finanziaria)
1. I contributi di cui agli
articoli 8, 10, 11, 12, 13 e 14 sono concessi anche per iniziative oggetto
di locazione finanziaria, effettuate da società iscritte nell’albo istituito
presso il Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato ai
sensi dell’articolo 1 del decreto del Ministro per gli interventi straordinari
nel Mezzogiorno del 12 novembre 1986, in attuazione dell’articolo 9, comma
13, della legge 1° marzo 1986, n. 64.
2. Le procedure e le modalità di concessione ed erogazione dei contributi
di cui al comma 1, nonché le modalità di controllo del regolare esercizio
degli impianti incentivati saranno determinate in apposita convenzione
da stipularsi tra il Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato
e le società di cui al comma 1.
Art. 16. (Attuazione della
legge - Competenza delle regioni ed elle province autonome di Trento e
di Bolzano)
1. Le regione emanano, ai sensi
dell’articolo 117, terzo comma, della Costituzione, norme per l’attuazione
della presente legge.
2. Resta ferma la potestà delle province autonome di Trento e di Bolzano
di emanare norme legislative sul contenimento dei consumi energetici e
sullo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia nell’ambito delle materia
di loro competenza, escluse le prescrizioni tecniche rispondenti ad esigenze
di carattere nazionale contenute nella presente legge e nelle direttive
del CIP.
3. Su richiesta delle regioni o delle province, autonome di Trento e di
Bolzano l’ENEL, l’Ente nazionale idrocarburi (ENI), l’ENEA, il CNR e le
università degli studi, in base ad apposite convenzioni e nell’ambito
dei rispettivi comuni istituzionali, assistono le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano nell’attuazione della presente legge.
Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e i comuni, singoli
o associati, possono dotarsi di appositi servizi per l’attuazione degli
adempimenti di loro competenza previsti dalla presente legge.
Art. 17. (Cumulo di contributi
e casi di revoca)
1. I contributi di cui agli
articoli 8, 10, 11, 12, 13, e 14, sono cumulabili con altre incentivazioni
eventualmente previste da altre leggi a carico del bilancio dello Stato,
fino al 75 per cento dell’investimento complessivo.
2. Il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, di intesa
con il Ministro del tesoro può promuovere, senza oneri a carico del bilancio
dello Stato, apposite convenzioni con istituti di credito, istituti e
società finanziari al fine di facilitare l’accesso al credito per la realizzazione
delle iniziative agevolate ai sensi della presente legge.
3. Nell’ambito delle proprie competenze e su richiesta del Ministero dell’industria,
del commercio e dell’artigianato, l’ENEA effettua verifiche a campione
e/o secondo i criteri di priorità, circa l’effettiva e completa realizzazione
delle iniziative di risparmio energetico agevolate ai sensi degli articoli
11, 12 e 14. In caso di esito negativo delle verifiche l’ENEA dà immediata
comunicazione al Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato
che provvede alla revoca parziale o totale dei contributi ed al recupero
degli importi già erogati, maggiorati di un interesse pari al tasso ufficiale
di sconto vigente alla data dell’ordinativo di pagamento, con le modalità
di cui all’articolo 2 del testo unico delle disposizioni di legge relative
alla procedura coattiva per la riscossione delle entrate patrimoniali
dello Stato e degli altri enti pubblici, dei proventi di Demanio pubblico
e di pubblici servizi e delle tasse sugli affari, approvato dal regio
decreto 14 aprile 1910, n. 639.
Art. 18. (Modalità di concessione
ed erogazione dei contributi)
1. Per i contributi di cui
agli articoli 11, 12 e 14 le modalità di concessione ed erogazione, le
prescrizioni tecniche richieste per la stesura degli studi di fattibilità
e dei progetti esecutivi, le prescrizioni circa le garanzie di regolare
esercizio e di corretta manutenzione degli impianti incentivati, nonché
i criteri di valutazione delle domande di finanziamento sono fissati con
apposito decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato,
da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
2. Ai fini dell’acquisizione dei contributi di cui al comma 1, le spese
sostenute possono essere documentate nelle forme previste dall’articolo
18, quinto comma, della legge 26 aprile 1983, n. 130. Agli adempimenti
necessari per consentire l’utilizzo di tale facoltà, si provvede in conformità
a quanto disposto dall’articolo 18, sesto comma, della legge 26 aprile
1983, n. 130, a cura del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato.
3. Su tutti i contributi previsti dalla presente legge possono essere
concesse anticipazioni in corso d’opera garantite da polizze fidejussorie
bancarie ed assicurative emesse da istituti all’uopo autorizzati, con
le modalità ed entro i limiti fissati con decreto del Ministro dell'industria,
del commercio e dell’artigianato di concerto con il ministro del tesoro,
da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
Art. 19. (Responsabile per
la conservazione e l’uso razionale dell’energia)
1. Entro il 30 aprile di ogni
anno i soggetti operanti nei settori industriale, civile, terziario e
dei trasporti che nell’anno precedente hanno avuto un consumo di energia
rispettivamente superiore a 10.000 tonnellate equivalenti di petrolio
per il settore industriale ovvero a 1.000 tonnellate equivalenti di petrolio
per tutti gli altri settori, debbono comunicare al Ministero dell’industria,
del commercio e dell’artigianato il nominativo del tecnico responsabile
per la conservazione e l’uso razionale dell’energia.
2. La mancanza della comunicazione di cui al comma 1 esclude i soggetti
dagli incentivi di cui alla presente legge. Su richiesta del Ministero
dell’industria, del commercio e dell’artigianato i soggetti beneficiari
dei contributi della presente legge sono tenuti a comunicare i dati enegetici
relativi alle proprie strutture e imprese.
3. I responsabili per la conservazione e l’uso razionale dell’energia
individuano le azioni, gli interventi, le procedure e quanto altro necessario
per promuovere l’uso razionale dell’energia, assicurano la predisposizione
di bilanci energetici in funzione anche dei parametri economici e degli
usi energetici finali, predispongono i dati energetici di cui al comma
2.
4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge l’ENEA provvede a definire apposite schede informative di diagnosi
energetica e di uso delle risorse, diversamente articolate in relazione
ai tipi di impresa e di soggetti e ai settori di apparteneza.
5. Nell’ambito delle proprie competenze l’ENEA provvede sulla base di
apposite convenzioni con le regioni e con le province autonome di Trento
e di Bolzano a realizzare idonee campagne promozionali sulle finalità
della presente legge, all’aggiornamento dei tecnici di cui al comma 1
e a realizzare direttamente ed indirettamente programmi di diagnosi energetica.
Art. 20. (Relazione annuale
del Parlamento)
1. Il Ministro dell’industria,
del commercio e dell’artigianato, entro il 30 aprile di ogni anno, riferisce
al Parlamento sullo stato di attuazione della presente legge, tenendo
conto delle relazioni che le regioni e le province autonome di Treno e
di Bolzano debbono inviare al Ministero dell’industria, del commercio
e dell’artigianato entro il mese di febbraio del medesimo anno, sugli
adempimenti di rispettiva competenza, in modo particolare con riferimento
agli obiettivi e ai programmi contenuti nei rispettivi piani energetici.
2. Un apposito capitolo della relazione di cui al comma 1 illustra i risultati
conseguiti e i programmi predisposti dall’ENEA per l’attuazione dell’articolo
3.
Art. 21. (Disposizioni transitorie)
1. Alla possibilità di fruire
delle agevolazioni previste dalla presente legge sono ammesse anche le
istanze presentate ai sensi della legge 29 maggio 1982, n. 308, e successive
modificazioni, e del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 364, convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 445, per iniziative
rientranti fra quelle previste dagli articoli 8, 10, 11, 13 e 14 che non
siano ancora state og-getto di apposito provvedimento di accoglimento
o di rigetto.
2. Per le istanze di finanziamento di cui al comma 1 la concessione delle
agevolazioni resta di competenza dell’amministrazione cui sono state presentate
ai sensi della legge 29 maggio 1982, n. 308, e successive modificazioni,
e del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 364, convertito con modificazioni
dalla legge 29 ottobre 1987, n. 445
Art. 22. (Riorganizzazione
della Direzione generale delle fonti di energia e delle industrie di base)
1. Con decreto del Presidente
della repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito
il parere del Consiglio di Stato che deve esprimersi entro trenta giorni
dalla richiesta, su proposta del Ministro dell’industria, del commercio
e dell’artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro
per la funzione pubblica , si provvede alla ristrutturazione ed al potenziamento
della Direzione generale delle fonti di energia e delle industrie di base
del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato. Si applicano,
salvo quanto espressamente previsto dalla presente disposizione, le norme
di cui all’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, anche
per le successive modifiche dell’ordinamento della medesima Direzione
generale. A tal fine le relative dotazioni organiche sono aumentate, per
quanto riguarda le qualifiche dirigenziali di non più di undici unità
con specificha professionalità tecnica nel settore energetico, e per il
restante personale di non più di novanta unità, secondo la seguente articolazione:
a) n. 1 posto di dirigente superiore di cui alla tabelle XIV, quadro C,
allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n.
748;
b) n. 10 posti di primo dirigente di cui alla tabella XIV, quadro C, allegata
al decreto del Presidente dell Repubblica 30 giugno 1972, n. 748:
c) n. 10 posti di VIII livello;
d) n. 20 posti di VII livello;
e) n. 20 posti di VI livello;
f) n. 10 posti di V livello;
g) n. 10 posti di IV livello;
h) n. 10 posti di III livello;
i) n. 10 posti di II livello.
2. Con il decreto di cui al comma 1 può essere altresì prevista presso
la Direzione generale delle fonti di energia e delle industrie di base
la costituzione di un’apposita segreteria tecnico-operativa, costituita
da non più di dieci esperti con incarico quinquennale rinnovabile per
non più di una volta scelti fra docenti universitari, ricercatori e tecnici
di società di capitale - con esclusione delle imprese private - specificamente
operanti nel settore energetico, di enti pubblici e di pubbliche amministrazioni,
con esclusione del personale del Ministero dell’industria, del commercio
e dell’artigianato. Il trattamento economico degli esperti di cui al presente
comma è determinato con decreto del Ministro dell’industria, del commercio
e dell’artigianato di intesa con il Ministro del tesoro, in misura non
inferiore a quello spettante presso l’ente o l’amministrazione o l’impresa
di appartenenza. I dipendenti pubblici sono collocati fuori ruolo per
l’intera durata dell’incarico o nell’analoga posizione prevista dai rispettivi
ordinamenti.
3. Limitatamente al personale delle qualifiche non dirigenziali, alle
assunzioni conseguenti all’aumento delle dotazioni organiche di cui al
comma 1 può procedersi a decorrere dal 1° gennaio 1991, e solo dopo aver
attuato le procedure di mobilità di cui al decreto del Presidente del
consiglio dei ministri 5 agosto 1988, n. 325, e successive modificazioni,
ed alla legge 29 dicembre 1988, n. 554, e successive modificazioni e integrazioni,
o comunque dopo novanta giorni dall’avvio di dette procedure. Nel biennio
1991-1992 può procedersi a tali assunzioni esclusivamente nel limite annuo
del 25 per cento e complessivo del 33 per cento dei relativi posti, restando
comunque i posti residui riservati per l’intero biennio alla coprtura
mediante le predette procedure di mobilità.
4. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo, valutato
in lire 200 milioni per l’anno 1990, in lire 1.000 milioni per l’anno
1991 e in lire 1.800 milioni per l’anno 1992, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1990-1992
al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per
l’anno 1990, all’uopo parzialmente utilizzando quanto a lire 400 milioni
per ciascuno degli anni 1991 e 1992 le proiezioni dell’accantonamento
“Riordinamento del Ministero ed incentivazioni al personale” e, quanto
a lire 200 milioni per l’anno 1990, a lire 600 milioni per l’anno 1991
e a lire 1.400 milioni per l’anno 1992, l’accantonamento “Automazione
del Ministero dell’industria”.
Art. 23. (Abrogazione espressa
di norme e utilizzazione di fondi residui)
1. Gli articoli 1, 2, 3, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 22, 24 e 26 della legge
29 maggio 1982, n. 308, sono abrogati.
2. Le somme destinate ad incentivare gli interventi di cui alla legge
29 maggio 1982, n. 308, e successive modificazioni, ivi comprese quelle
di cui al decreto-legge 31 agosto 1987, n. 364, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 ottobre 1987, n. 445, nonché quelle di cui all’articolo
15, comma 37, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni,
che alla data di entrata in vigore della presente legge non sono state
ancora trasferite alle regioni o alle province autonome di Trento e di
Bolzano o non sono state ancora formalmente impegnate dal Ministero dell’industria,
del commercio e dell’artigianato per gli interventi di propria competenza,
possono essere utilizzate rispettivamente per le finalità di cui agli
articoli 8, 10 e 13 e per quelle di cui agli articoli 11, 12 e 14.
3. Alla ripartizione delle somme di cui al comma 2 spettanti alle regioni
o alle province autonome di Trento e di Bolzano si provvede con le procedure
e le modalità di cui all’articolo 9. Alla ripartizione delle restanti
somme fra i vari interventi si provvede, tenendo conto delle proporzioni
fissate al comma 2 dell’articolo 38, con le modalità di cui ai commi 6
e 7 del medesimo articolo 38.
Art. 24. (Disposizioni concernenti
la metanizzazione)
1. Il contributo previsto a
carico del fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) per la realizzazione
dei progetti indicati nel programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno
approvato dal CIPE con deliberazione dell’11 febbraio 1988 è sostituito
o integrato per la percentuale soppressa o ridotta per effetto dei regolamenti
del Consiglio delle Comunità europeee n. 2052 del 24 giugno 1988, n. 4253
del 19 dicembre 1988 e n. 4254 del 19 dicembre 1988 con un contributo
dello Stato a carico degli stanziamenti di cui al comma 3 pari alla differenza
tra il 50 per cento della spesa ammessa per ogni singola iniziativa alle
agevolazioni di cui all’articolo 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784,
e successive modificazioni e integrazioni, e il contributo concesso a
carico del FESR.
2. Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, d’intesa
con il Ministro del tesoro nonché con la Cassa depositi e prestiti per
la concessione ed erogazione dei finanziamenti, provvede a disciplinare
con decreto la procedura per l’applicazione delle agevolazioni nazionali
e comunitarie agli interventi di cui al comma 1.
3. All’avvio del programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno
relativo al primo triennio, approvato dal CIPE con deliberazione dell’11
febbraio 1988, si fa fronte con lo stanziamento di lire 50 miliardi autorizzato
dall’articolo 19 della legge 26 aprile 1983, n. 130, e con lo stanziamento
di lire 730 miliardi autorizzato dal decreto-legge 31 agosto 1987, n.
364, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 1988, n. 67,
e successive modificazioni.
4. Il programma di cui al comma 3 si intende ridotto nella misura corrispondente
al maggior onere a carico del bilancio dello Stato derivante dal contributo
di cui al comma 1.
5. A parziale modifica dell’articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 1987,
n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n.
445, il CIPE, definendo il programma per la metanizzazione del territorio
della Sardegna, provvede ad individuare anche il sistema di approvvigionamento
del gas metano.
6. Previa deliberazione del programma per la metanizzazione del territorio
della Sardegna di cui all’articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 1987,
n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n.
445, nonché del sistema di approvvigionamento del gas metano di cui al
comma 5, il CIPE stabilisce una prima fase stralcio in conformità al programma
deliberato, per la realizzazione di reti di distribuzione che potranno
essere provvisoriamente esercitate mediante gas diversi dal metano, nelle
more della esecuzione delle opere necessarie per l’approvvigionamento
del gas metano.
TITOLO II
NORME PER IL CONTENIMENTO
DEL CONSUMO DI ENERGIA NEGLI EDIFICI
Art. 25. (Ambito di approvazione)
1. Sono regolati dalle norme
del presente titolo i consumi di energia negli edifici pubblici e privati,
qualunque ne sia la destinazione d’uso, nonché, mediante il disposto dell’articolo
31, l’esercizio e la manutenzione degli impianti esistenti.
2. Nei casi di recupero del patrimonio del patrimonio edilizio esistente,
l’applicazione del presente ti-tolo è graduata in relazione al tipo di
intervento, secondo la tipologia individuata dall’articolo 31 della legge
5 agosto 1978, n. 457.
Art. 26. (Progettazione,
messa in opera ed esercizio di edifici e di impianti)
1. Ai nuovi impianti, lavori,
opere, modifiche, installazioni, relativi alle fonti rinnovabili di energia,
alla conservazione; al risparmio e all’uso razionale dell’energia, si
applicano le disposizioni di cui all’articolo 9 della legge 28 gennaio
1977, n. 10, nel rispetto delle norme urbanistiche, di tutela artistico-storica
e ambientale. Gli interventi di utilizzo delle fonti di energia di cui
all’articolo 1 in edifici ed impianti industriali non sono soggetti ad
autorizzazione specifica e sono assimilati a tittu gli effetti alla manutenzione
straordinaria di cui agli articoli 31 e 48 della legge 5 agosto 1978,
n. 457. L’ installazione di impianti solari e di pompe di calore da parte
di installatori qualificati, destinati unicamente alla produzione di acqua
calda e di aria negli edifici esistenti e negli spazi liberi privati annessi,
è considerata estensione dell’impianto idrico-sanitario già in opera.
2. Per gli interventi in parti comuni di edifici, volti al contenimento
del consumo energetico degli edifici stessi ed all’utilizzazione delle
fonti di energia di cui all’articolo 1, ivi compresi quelli di cui all’articolo
8, sono valide le relative decisioni prese a maggioranza delle quote millesimali.
3. Gli edifici pubblici e privati, qualunque ne sia la destinazione d’uso,
e gli impianti non di processo ad essi associati devono essere progettati
e messi in opera in modo tale da contenere al massimo, in relazione al
progresso della tecnica, i consumi di energia termica ed elettrica.
4. Ai fini di cui al comma 3 e secondo quanto previsto dal comma 1 dell’articolo
4, sono regolate, con riguardo ai momenti della progettazione, della messa
in opera e dell’esercizio, le caratteristiche energetiche degli edifici
e degli impianti non di processo ad essi associati, nonché dei componenti
degli edifici e degli impianti.
5. Per le innovazioni relative all’adozione di sistemi di termoregolazione
e di contabilizzazione del calore e per il conseguente riparto degli oneri
di riscaldamento in base al consumo effettivamente registrato, l’assemblea
di condominio decide a maggioranza, in deroga agli articoli 1120 e 1136
del codice civile.
6. Gli impianti di riscaldamento al servizio di edifici di nuova costruzione,
la cui concessione edilizia sia rilasciata dopo la data di entrata in
vigore della presente legge, devono essere progettati e realizzati in
modo tale da consentire l’adozione di sistemi di termoregolazione e di
contabilizzazione del calore per ogni singola unità immobiliare.
7. Negli edifici di proprietà pubblica o adibiti ad uso pubblico è fatto
obbligo di soddisfare il fabbisogno energetico degli stessi favorendo
il ricorso a fonti rinnovabili di energia o assimilate salvo impedimenti
di natura tecnica od economica.
8. La progettazione di nuovi edifici pubblici deve prevedere la realizzazione
di ogni impianto, opera ed installazione utili alla conservazione, al
risparmio e all’uso razionale dell’energia.
Art. 27. (Limiti ai consumi
di energia)
1. I consumi di energia termica
ed elettrica ammessi per gli edifici sono limitati secondo quanto previsto
dai decreti di cui all’articolo 4, in particolare in relazione alla destinazione
d’uso degli edifici stessi, agli impianti di cui sono dotati e alla zona
climatica di appartenenza.
Art. 28. (Relazione tecnica
sul rispetto dell prescrizioni)
1. Il proprietario dell’edificio,
o chi ne ha titolo, deve depositare in comune, in doppia copia, insieme
alla denuncia dell’inizio dei lavori relativi alle opere di cui agli articoli
25 e 26, il progetto delle opere stesse corredate da un arelazione tecnica,
sottoscritta dal progettista o dai progettisti, che ne attesti la rispondenza
alle prescrizioni della presente legge.
2. Nel caso in cui la denuncia e la
documentazione di cui al comma 1 non sono state presentate al comune prima
dell’inizio dei lavori, il sindaco, fatta salva la sanzione amministrativa
di cui all’articolo 34, ordina la sospensione dei lavori sino al compimento
del suddetto adempimento.
3. La documentazione di cui al comma 1 deve essere compilata secondo le
modalità stabilite con proprio decreto dal Ministro dell’industria, del
commercio e dell’artigianato.
4. Una copia della documentazione di cui al comma 1 è conservata dal comune
ai fini dei controlli e delle verifiche di cui all’articolo 33.
5. La seconda copia della documentazione di cui al comma 1, restituita
dal comune con l’attestazione dell’avvenuto deposito, deve essere consegnata
a cura del proprietario dell’edificio, o di chi ne ha titolo, al direttore
dei lavori ovvero, nel caso l’esistenza di questi non sia prevista dalla
legislazione vigente, all’esecutore dei lavori. Il direttore ovvero l’esecutore
dei lavori sono responsabili della conservazione di tale documentazione
in cantiere.
Art. 29. (Certificazione
delle opere e collaudo)
1. Per la certificazione e
il collaudo delle opere previste dalla presente legge si applica la legge
5 marzo 1990, n. 46.
Art. 30. (Certificazione
energetica degli edifici)
1. Entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Presidente
della Repubblica, adottato previa deliberazione del Consiglio dei ministri,
sentito il pareer del Consiglio di Stato, su proposta del Ministro dell’industria,
del commercio e dell’artigianato, sentito il Ministro dei lavori pubblici
e l’ENEA, sono emanate norme per la certificazione energetica degli edifici.
Tale decreto individua tra l’altro i soggetti abilitati alla certificazione.
2. Nei casi di compravendita o di locazione il certificato di collaudo
o la certificazione energetica devono essere portati a conoscenza dell’acquirente
o del locatario dell’intero immobile o della singola unità immobiliare.
3. Il proprietario o il locatario possono richiedere al comune ove è ubicato
l’edificio la certificazione energetica dell’intero immobile o della singola
unità immobiliare. Le spese relative di certificazione sono a carico del
soggetto che ne fa richiesta.
4. L’attestato relativo alla certificazione energetica ha una validità
temporale di cinque anni a partire dal momento del suo rilascio.
Art. 31. (Esercizio e manutenzione
degli impianti)
1. Durante l’esercizio degli
impianti il proprietario, o per esso un terzo, che se ne assume la responsabilità,
deve adottare misure necessarie per contenere i consumi di energia, entro
i limiti di rendimento previsti dalla normativa vigente in materia.
2. Il proprietario, o per esso un terzo, che se ne assume la responsabilità,
è tenuto condurre gli impianti e a disporre tutte le operazioni di manutenzione
ordinaria e straordinaria secondo le prescrizioni dellavigente normativa
UNI e CEI.
3. I comuni con più di quarantamila abitanti e le province per la restante
parte del territorio effettuano i controlli necessari e verificano con
cadenza almeno biennale l’osservanza delle norme relative al rendimento
di combustione, anche avvalendosi di organismi esterni aventi specifica
competenza tecnica, con onere a carico degli utenti. 4. I contratti relativi
alla fornitura di energia e alla conduzione degli impianti di cui alla
presente legge , contenenti clausole in contrasto con essa, sono nulli.
Ai contratti che contengono clausole difformi si applica l’articolo 1339
del codice civile.
Art. 32. (Certificazione
e informazioni ai consumatori)
1. Ai fini della commercializzazione,
le caratteristiche e le prestazioni energetiche dei componenti degli edifici
e degli impianti devono essere certificate secondo le modalità stabilite
con proprio decreto dal Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato,
di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, entro centoventi giorni
dalla dat di entrata in vigore della presente legge.
2. Le imprese che producono o commercializzano i componenti di cui al
comma 1 sono obbligate a riportare su di essi gli estremi dell’avvenuta
certificazione.
Art. 33. (Controlli e verifiche)
1. Il comune procede al controllo
dell’osservanza delle norme della presente legge in relazione al progetto
delle opere, in corso d’opera ovvero entro cinque anni dalla data di fine
lavori dichiarata dal committente.
2. La verifica può essere effettuata in qualunque momento anche su richiesta
e a spese del committente, dell’acquirente dell’immobile, del conduttore,
ovvero dell’esercente.
3. In caso di accertamento di difformità in corso d’opera, il sindaco
ordina la sospensione dei lavori.
4. In caso di accertamento di difformità su opere terminate il sindaco
ordina, a carico del proprietario, le modifiche necessarie per adeguare
l’edificio alle caratteristiche previste dalla presente legge.
5. Nei casi previsti dai commi 3 e 4 il sindaco informa il prefetto per
la irrogazione delle sanzioni di cui all’articolo 34.
Art.34 (Sanzioni)
1. L’inosservanza dell’obbligo
di cui al comma 1 dell’articolo 28 è punita con la sanzione amministrativa
non inferiore a lire un milione e non superiore a lire cinque milioni.
2. Il proprietario dell’edificio nel quale sono eseguite opere difformi
dalla documentazione depositata ai sensi dell’articolo 28 e che non osserva
le disposizioni degli articoli 26 e 27 è punito con la sanzione amministrativa
in misura non inferiore al 5 per cento e non superiore al 25 per cento
del valore delle opere.
3. Il costruttore e il direttore dei lavori che omettono la certificazione
di cui all’articolo 29, ovvero che rilasciano una certificazione non veritiera
nonchè il progettista che rilascia la relazione di cui al comma 1 dell’articolo
28 non veritiera, sono puniti in solido con la sanzione amministrativa
non inferiore all’1 per cento e non superiore al 5 per cento del valore
delle opere, fatti salvi i casi di responsabilità penale.
4. Il collaudatore che non ottempera a quanto stabilito dall’articolo
29 è punito con la sanzione amministrativa pari al 50 per cento della
parcella calcolata secondo la vigente tariffa professionale.
5. Il proprietario o l’amministratore del condominio, o l’eventuale terzo
che se ne è assunta la responsabilità, che non ottempera a quanto stabilito
dall’articolo 31, commi 1 e 2 è punito con la sanzione amministrativa
non inferiore al lire un milione e non superiore a lire cinque milioni.
Nel caso in cui venga sottoscritto un contratto nullo ai sensi del comma
4 del medesimo articolo 31, le parti sono punite ognuna con la sanzione
amministrativa pari a un terzo dell’importo del contratto sottoscritto,
fatta salva la nullità dello stesso.
6. L’inosservanza delle prescrizioni di cui all’articolo 32 è punita con
la sanzione amministrativa non inferiore al lire cinque milioni e non
superiore a lire cinquanta milioni, fatti salvi i casi di responsablilità
penale.
7. Qualora soggetto della sanzione amministrativa sia un professionista,
l’autorità che applica la sanzione deve darne comunicazione all’ordine
professionale di appartenenza per i provvedimenti disciplinari conseguenti.
8. L’inosservanza della disposizione che impone la nomina, ai sensi dell’articolo
19, del tecnico responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell’energia,
è punita con la sanzione amministrativa non inferiore a lire dieci milioni
e non superiore a lire cento milioni.
Art.35. (Provvedimenti di
sospensione dei lavori)
1. Il sindaco, con il provvedimento
mediante il quale ordina la sospensione dei lavori, ovvero le modifiche
necessarie per l’adeguamento dell’edificio, deve fissare il termine per
la regolarizzazione. L’inosservanza del termine comporta la comunicazione
al prefetto, l’ulteriore irrogazione della sanzione amministrativa e l’esecuzione
forzata delle opere con spese a carico del proprietario.
Art. 36. (Irregolarità rilevate
dall’acquirente o dal conduttore)
1. Qualora l’acquirente o il
conduttore dell’immobile riscontra difformità dalle norme della presente
legge, anche non emerse da eventuali precedenti verifiche deve farne denuncia
al comune entro un anno dalla constatazione, a pena di decadenza dal diritto
di risarcimento del danno da parte del committente o del proprietario.
Art. 37. (Entrata in vigore
delle norme del titolo II e dei relativi decreti ministeriali)
1. Le disposizioni del presente
titolo entrano in vigore centottanta giorni dopo la data di pubblicazione
della presente legge nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
e si applicano alle denunce di inizio lavori presentate ai comuni dopo
tale termine di entrata in vigore.
2. I decreti ministeriali di cui al presente titolo entrano in vigore
centottanta giorni dopo la data della loro pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana e si applicano alle denunce di inizio
lavori presentate ai comuni dopo tale termine di entrata in vigore.
3. La legge 30 aprile 1976, n. 373, e la legge 18 novembre 1983, n. 645,
sono abrogate. Il decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1977,
n. 1050, si applica, in quanto compatibile con la presen-te legge, fino
all’adozione dei decreti di cui ai commi 1, 2 e 4 dell’articolo 4, al
comma 1dell’articolo 30 e al comma 1 dell’articolo 32.
TITOLO III
DISPOSIZIONI FINALI
Art.38.(Ripartizione fondi
e copertura finanziaria)
1. Per le finalità della presente
legge è autorizzata la spesa di lire 427 miliardi per il 1991, 992 miliardi
per il 1992 e 1192 miliardi per il 1993. Il dieci per cento delle suddette
somme è destinato alle finalità di cui all’articolo 3 della presente legge.
2. Per le finalità di cui agli articoli 11, 12 e 14 è autorizzata la spesa
di lire 267,5 miliardi per il 1991, di lire 621,6 miliardi per il 1992
e di lire 746,4 miliardi per il 1993, secondo la seguente ripartizione:
a) per l’articolo 11, lire 220 miliardi per il 1991, lire 510 miliardi
per il 1992 e lire 614 miliardi per il 1993;
b) per l’articolo 12, lire 33 miliardi per il 1991, lire 75 miliardi per
il 1992 e lire 92 miliardi per il 1993;
c) per l’articolo 14, lire 14,5 miliardi per il 1991, lire 36,6 miliardi
per il 1992 e lire 40,4 miliardi per il 1993.
3. All’onere derivante dall’attuazione dei commi 1, secondo periodo, e
2 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato
di previsione del Ministero del tesoro per l’anno 1991, all’uopo parzialmente
utilizzando le proiezioni dell’accantonamento “Rifinanziamento della legge
n. 308 del 1982 in materia di fonti rinnovabili di energia e di risparmio
dei consumi energetici, nonché dell’articolo 17, comma 16, della legge
n. 67 del 1988”.
4. Per le finalità di cui agli articoli 8, 10 e 13 è autorizzata la spesa
di lire 116,8 miliardi per il 1991, di lire 271,2 miliardi per il 1992
e di lire 326,4 miliardi per il 1993.
5. All’onere derivante dall’attuazione del comma 4 si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio
triennale 1991 - 1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro per l’anno 1991, all’uopo parzialmente utilizzando
le proiezioni dell’accantonamento “Rifinanziamento della legge n. 308
del 1982 in materia di fonti rinnovabili di energia e di risparmio dei
consumi energetici, nonché dell’articolo 17, comma 16, della legge n.
67 del 1988”.
6. All’eventuale modifica della ripartizione tra i vari interventi delle
somme di cui al comma 2, si provvede con decreto motivato del Ministro
dell’industria, del commercio e dell’artigianato, di concerto con il Ministro
del tesoro, tenuto conto degli indirizzi governativi in materia di politica
energetica.
7. Alle ripartizioni degli stanziamenti di cui al comma 2 del presente
articolo lettera a) tra gli interventi previsti dall’articolo 11 della
presente legge si provvede con decreti del Ministro dell’industria, del
commercio e dell’artigianato.
8. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti,
le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 39. (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra
in vigore, salvo quanto previsto dall’articolo 37, il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana.
Data a Roma, addì 9 gennaio
1991
REGOLE TECNICHE PER GLI INTERVENTI
DI CUI ALL’ARTICOLO 8 NEL CASO DI EDIFICI ESISTENTI
Strutture da coibentare
L’intervento deve comportare un aumento della resistenza termica della
superficie trattata almeno pari a R = a . Æt (m2 °C h/kcal), dove Æt è
il salto termico di progetto definito dall’articolo 21 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 1052 del 28 giugno 1977, e “a” è il coefficiente
indicato di seguito per i diversi interventi.
Sottotetti
a = 0,1
Terrazzi e porticati
a = 0,04
Pareti d’ambito isolate dall’esterno
a = 0,04
Pareti d’ambito isolate nell’ircapedine
Senza limitazione
Pareti d’ambito isolate dall’interno
a = 0,04
Doppi vetri
Ammessi all’incentivo solo nelle zone climatiche D, E ed F, del territorio
nazionale come definite dal decreto del Ministro dell’industria, del commercio
e dell’artigianato 10 marzo 1977 e purché sia assicurata una tenuta all’aria
dei serramenti corrispondente almeno ad una permeabilità all’aria inferiore
a 6 mc/ora per ml (metro lineare) di giunto apribile e di 20 mc/ora per
mq di superficie apribile in corrispondenza di una differenza di pressione
di 100 Pascal.
Tubazione di adduzione dell’acqua
calda
Ammessa all’incentivo solo la spesa di fornitura e posa del materiale
isolante (non le eventuali opere murarie).
|